CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 maggio 2026
Cassazione n. 14803/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
STT FNC54C27 H224G, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], Via F. Cilea, 1, SaittaMarcello, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], c.f. [OSCURATO:PERSONA] 59P22 H224Y,residente in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 54, rappresentati e difesi - per procure se-paratamente allegate in calce al ricorso e con facoltà di agire separata-mente - dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 43L16 F158A; pec [OSCURATO:EMAIL]; [OSCURATO:TELEFONO]; mail: [OSCURATO:EMAIL]) e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 75R03 F158E; pec:[OSCURATO:EMAIL]; [OSCURATO:TELEFONO]; mail: [OSCURATO:EMAIL]), elettivamente domiciliati presso il recapito professionaledegli stessi, in Roma, Piazza S. Andrea della Valle n. 3 (Studio dell'Avv.[OSCURATO:PERSONA]).RicorrenticontroComune di Condofuri (RC), [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del [OSCURATO:PERSONA] di liquidazione, dott. [OSCURATO:PERSONA], rap-Numero registro generale 21513/2023Numero sezionale 407/2026Numero di raccolta generale 14803/2026Data pubblicazione 18/05/2026presentato e difeso, giusta procura speciale allegata al controricorso ed inforza di Deliberazione n. 114 del 13/11/2023, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] A. Mora-bito (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ed elettivamente domiciliato presso il do-micilio digitale del suo difensore all'indirizzo pubblico di posta elettronicacertificata, come da Registri di Giustizia, [OSCURATO:EMAIL] e domicilio fisico presso lo studio del medesimo difensore, inReggio Calabria alla via S.S. 18 n°181 Catona (per comunicazioni: [OSCURATO:TELEFONO]; pec: [OSCURATO:EMAIL] l'ordinanza della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] n° 2002 depo-sitata il 1° giugno 2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 gennaio 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- Dopo che con ordinanza n° 18523/2020 questa Corte – accogliendo ilprimo motivo di ricorso formulato dagli ablati Saitta (assorbiti i restanti) –aveva cassato con rinvio la sentenza n° 396/2018 della Corte d'appello diReggio Calabria, con la quale erano stati liquidati euro 9.460,00 a titolo diindennità di espropriazione ed euro 752,82 per quella di occupazione, re-lative ad un terreno sito in [OSCURATO:PERSONA] esteso mq 1.720, destinato aviabilità, i soggetti espropriati citavano in sede di rinvio l'Ente locale da-vanti alla Corte territoriale e chiedevano che l'indennizzo fosse determina-to non già in base al valore agricolo medio (come erroneamente fatto nellasentenza cassata), ma in base al valore venale del fondo e tenendo contodelle sue possibili utilizzazioni intermedie (come sancito dall'ordinanza diquesta Corte n° 18523/2020).2.- Radicatosi il contraddittorio col Comune e rinnovata la c.t.u., la Cortedel merito ha deciso la causa con l'ordinanza indicata in intestazione, li-Numero registro generale 21513/2023Numero sezionale 407/2026Numero di raccolta generale 14803/2026Data pubblicazione 18/05/2026quidando ai Saitta euro 10.767,20, pari ad euro 6,26 al mq, per la perditadella proprietà, ed euro 826,13 per l'occupazione del suolo.3.- Avverso tale decisione hanno interposto un secondo ricorso per cassa-zione gli espropriati, affidandolo a quattro mezzi illustrati da memoria.Resiste il Comune con controricorso illustrato da memoria, concludendoper l'inammissibilità e per l'infondatezza del gravame.Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza camerale aisensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE4.- Col primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e la falsa appli-cazione dell'art. 36 del d.lgs. n° 150 del 1° settembre 2011, il quale di-spone che le norme del predetto d.lgs. si applicano ai processi instauratisuccessivamente alla sua entrata in vigore (avvenuta il 6 ottobre 2011),mentre le norme anteriori continuerebbero ad applicarsi ai processi pen-denti.Il giudizio, dunque, avrebbe dovuto svolgersi secondo le norme del cosid-detto “vecchio rito”.5.- Il motivo è inammissibile in quanto privo di decisività.Preliminarmente, il Comune eccepisce che il giudizio di rinvio si sarebbecorrettamente svolto secondo il d.lgs. n° 150/2011, applicabile ai sensidell'art. 36.Il rilievo, presupponendo che tale giudizio sia sempre un processo a séstante, non sembra condivisibile.Infatti, il secondo giudizio davanti alla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] chiara natura prosecutoria e, dunque, altro non era che la continua-zione (come si desume dall'art. 393 cod. proc. civ.) della causa iniziata daiSaitta il 3 dicembre 2009, in data antecedente al d.lgs. citato.Passando al merito del motivo – e premesso che, per come formulato, de-ve ritenersi che la contestazione sia rivolta al solo giudizio di rinvio – i ri-Numero registro generale 21513/2023Numero sezionale 407/2026Numero di raccolta generale 14803/2026Data pubblicazione 18/05/2026correnti non hanno dedotto alcuna violazione del contraddittorio, né alcu-na compressione del loro diritto di difesa, che potrebbero, in ipotesi, esse-re derivati dalla violazione commessa.Né tali violazioni emergono dal concreto svolgimento della fase rescissoria,che, infatti, è iniziata con citazione, come prescritto dall'art. 392, secondocomma, cod. proc. civ., ed è proseguita (secondo quanto è dato leggerenella stessa ordinanza gravata) con la rinnovazione della c.t.u. e con de-posito di note scritte (art. 127-bis cod. proc. civ.) in sostituzione dell'u-dienza: sicché, non è nemmeno dato comprendere in che modo l'applica-zione delle norme del cosiddetto “vecchio rito” avrebbe potuto cambiare ilconcreto iter processuale che si è svolto.6.- Col secondo mezzo i Saitta si dolgono della violazione e della falsaapplicazione degli artt. 383 e 394 cod. proc. civ.La Corte di cassazione aveva accolto il primo motivo di ricorso (col quale iSaitta si erano doluti della liquidazione dell'indennizzo mediante il valoreagricolo medio e senza tener conto delle possibili utilizzazioni intermedie)ed aveva dichiarato assorbiti i restanti due.Sicché era escluso che potesse essersi formato un giudicato in ordine aitemi formulati con i motivi assorbiti.Conseguentemente, era erroneo quanto ritenuto dalla Corte territoriale,che aveva ritenuto coperta dal giudicato la natura del suolo espropriato,escludendo con ciò che il terreno ablato potesse essere alienato unitamen-te a lotti edificabili come spazio esterno da adibire a parcheggi privati.7.- Il motivo è inammissibile, per più ragioni.Anzitutto, esso non coglie l'esatta ratio decidendi dell'ordinanza impugna-Dalla lettura di Cass. n° 18523/2020 si evince che il primo motivo concer-neva l'erronea quantificazione dell'indennizzo da esproprio sulla base delvalore agricolo medio e senza considerare i possibili utilizzi intermedi;mentre il secondo ed il terzo, dichiarati assorbiti, vertevano sulla determi-Numero registro generale 21513/2023Numero sezionale 407/2026Numero di raccolta generale 14803/2026Data pubblicazione 18/05/2026nazione dell'indennità di occupazione legittima e sulla regolazione dellespese di lite.Tanto premesso, del tutto correttamente la Corte del merito ha ritenutoche, nonostante l'accoglimento del primo mezzo, il suolo dovesse ormaiconsiderarsi non edificabile.Tale conclusione appare pienamente conforme al dictum di Cass. n°18523/2020, in cui si legge (nella parte che riassume il contenuto del pri-mo mezzo: paragrafo 4.1, pagina 3), che i ricorrenti stessi avevano consi-derato il suolo non edificabile, chiedendo coerentemente con tale imposta-zione l'applicazione del valore venale (al posto del valore agricolo medio)e la considerazione di possibili utilizzi intermedi.Quanto ai motivi assorbiti, il giudice del rinvio ha poi correttamente pro-ceduto a nuovo calcolo dell'indennità di occupazione legittima, sulla scortadel maggior importo quantificato per la perdita della proprietà.Infine, ha provveduto a nuova liquidazione delle spese per le varie fasiprocessuali.Non è dato, dunque, comprendere da cosa sia concretamente derivata laviolazione degli artt. 383 e 394 cod. proc. civ.Per ciò che concerne, invece, l'utilizzo intermedio segnalato dai ricorrentie, a loro dire, pretermesso dalla Corte in sede di rinvio (consistente nellapossibilità di alienazione del suolo adibito a strada a lotti presumibilmentefronteggianti ed alla possibilità per questi ultimi di utilizzo di tali aree co-me parcheggi), si deve rilevare che tale questione di puro fatto non emer-ge dall'ordinanza impugnata ed i ricorrenti non indicano il luogo nel qualevenne formulata e discussa nel giudizio di merito o di rinvio: tale indica-zione, imposta in via generale dal canone di autosufficienza del ricorso percassazione, risulta ancor più necessaria nel caso di specie, alla luce dell'af-fermazione contenuta nel controricorso del Comune (pagine 8-11), secon-do cui il tema venne, comunque, esaminato e deciso dalla Corte d'appellodi [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza n° 396/2018, e tale profilo non venneNumero registro generale 21513/2023Numero sezionale 407/2026Numero di raccolta generale 14803/2026Data pubblicazione 18/05/2026impugnato dai Saitta nel giudizio di legittimità definito da Cass.18523/2020, con conseguente passaggio in giudicato della questione.8.- Con la terza doglianza i Saitta lamentano, ai sensi dell'art. 360 n° 5cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione dell'art. 132 n° 4 delcodice di rito.Dopo aver trascritto alcune massime di legittimità in tema di motivazioneapparente e di omesso esame di fatto decisivo, i ricorrenti deducono chenella fattispecie il fatto decisivo non esaminato consisterebbe nella “circo-stanza che l'espropriazione è stata disposta per l'esecuzione d'una stradaubicata nel centro abitato di Condofuri, confinante addirittura con zonaclassificata come “B” (ossia confinante con zona edificabile in forza di re-golare concessione edilizia)”.Il Comune, nella comparsa di risposta in sede di rinvio, avrebbe dato perscontata l'esistenza di una servitù di uso pubblico a carico del fondo ed afavore dei frontisti.Tanto premesso, in primo luogo non sussisterebbe, a dire dei Saitta, alcu-na servitù di uso pubblico; secondariamente, deducono gli ablati citandoCass. 5201/1986, la Corte avrebbe dovuto tener conto che l'avvenuto ac-quisto di tale servitù su una parte determinata del fondo non ne comportal'estensione all'intero fondo.9.- Mezzo inammissibile, al pari dei precedenti, sol che si consideri chepone temi fattuali non risultanti dall'ordinanza gravata, senza indicare illuogo in cui tali questioni vennero sollevate nel giudizio di merito e senzatrascrivere (o, almeno, riassumere) gli atti nei quali esse vennero formula-te (art. 366 n°° 6 cod. proc. civ.).10.- Col quarto motivo gli espropriati denunciano, ai sensi dell'art. 360n° 4 del codice di rito, “violazione e falsa applicazione dell'art. 132, com-ma 2, n. 4, c.p.c., in relazione, anche, all'art. 111, comma 6, Cost.”.11.- Il motivo è inammissibile, in quanto formulato in modo incomprensi-bile e contraddittorio.Numero registro generale 21513/2023Numero sezionale 407/2026Numero di raccolta generale 14803/2026Data pubblicazione 18/05/2026I ricorrenti, dopo aver precisato di non aver “mai dedotto che alle superficiespropriate avrebbe dovuto essere attribuita natura edificatoria”, citanoalcuni stralci dell'ordinanza gravata nei quali la Corte avrebbe ritenuto co-perta dal giudicato la questione della natura non edificabile dell'area, fattaeccezione per il tema degli utilizzi intermedi, per poi concludere che “[i]nsintesi la decisione resa è basata, essenzialmente sull'argomento inerenteal giudicato che nella specie si sarebbe formato; il che non è condivisibile,come è stato, sotto diverso profilo, evidenziato in precedenza”.Il rilievo è indecifrabile.Si è già detto infatti che l'ordinanza impugnata ha correttamente indivi-duato il perimetro del giudicato e sul punto si rimanda a quanto già osser-vato.L'unica questione che conviene precisare è quella (non dedotta, ma solo)adombrata mediante la trascrizione di un passaggio motivazionale dell'or-dinanza contenuta a pagina 20, sub lettera b), del ricorso.Parrebbe, in base a tale passaggio, che i ricorrenti si dolgano del fatto chela Corte abbia ritenuto coperto dal giudicato anche la questione della natu-ra del vincolo derivante dal Piano regolatore generale (PRG) del [OSCURATO:PERSONA], con la conseguenza che il Giudice del rinvio avrebbeerroneamente ritenuto non più riconsiderabile la natura del vincolo stesso,che non era conformativo ma espropriativo.Ora, premesso che la questione della natura inedificabile del suolo è, comegià più volte ripetuto, coperta dal giudicato, non ha alcuna utilità discetta-re in ordine al tema predetto, posto che in ogni modo l'area non potrebbeessere diversamente considerata.In ogni modo, giova rammentare che la Corte d'appello ha affrontato laquestione a pagina 19 dell'ordinanza ed ha ritenuto, in base al prudenteapprezzamento delle prove (art. 116 cod. proc. civ.) e seguendo l'indirizzodi legittimità (per tutte: Cass., sez. I, 3 marzo 2021, n° 5797), che il vin-Numero registro generale 21513/2023Numero sezionale 407/2026Numero di raccolta generale 14803/2026Data pubblicazione 18/05/2026colo di destinazione alla viabilità avesse nella fattispecie valore conforma-tivo.Sicché, la censura adombrata dai ricorrenti – che, peraltro, già per talemotivo sarebbe inammissibile – tende ad ottenere una nuova valutazionedegli elementi istruttori di causa ed è, pertanto, anche per tale ragione,inammissibile.Da ultimo, deve stigmatizzarsi la capziosa citazione sub lettera e) di pagi-na 20 del ricorso, nella quale la parte di ordinanza è stata trascritta omet-tendo alcune parti del testo, in modo da stravolgerne completamente il si-gnificato.12.- Alla soccombenza dei ricorrenti segue la loro condanna solidale allarifusione delle spese del presente giudizio, per la cui liquidazione – fatta inbase al d.m. n° 55 del 2014, come modificato dal d.m. n° 147 del 2022,ed al valore della lite (euro 51,6 mila) – si rimanda al dispositivo che se-gue.Va, inoltre, dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13,comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico solidale deiricorrenti, ove dovuto. P.Q.Mla Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna in solido i ricorrenti arifondere al resistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro5.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso for-fettario delle spese in ragione del 15%, oltre al cp ed all'iva, se dovuti. Dàdel decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per ilraddoppio del contributo unificato a carico solidale dei ricorrenti, ove do-vuto.Numero registro generale 21513/2023Numero sezionale 407/2026Numero di raccolta generale 14803/2026Data pubblicazione 18/05/2026Così deciso in Roma il 27 gennaio 2026, nella camera di consigliodella prima sezione.Il presidenteGuido Mercolino