CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 2 febbraio 2021
Cassazione n. 27125/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso 7907-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e di:!sa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - com« [OSCURATO:PERSONA]:, in persona del presidente e legale rappresentante pro tempo,-2, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; 2021 - controricorrente - 351 avverso la sentenza n. 3997/2C, .7 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata in data 11/1C/2017; Ric. 2018 n. 7907 sez. 53 - ud. 02-02-2021 udita la relazione della causa sv.)Ita nell'udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 10705/2016, depositata il 30 settembre 2016 - pronunciando sulla domanda proposta dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., volta all'accertamento, ai sensi dell'art. 9 del contratto stipulato tra le parti in data 13 ottobre 2009, avente decorrenza dal 10 3ennaio 2010 e durata biennale, in applicazione della scadenza contrattuale ivi prevista, dell'obbligo della convenuta alla restituzione, in favore dell'attore, 441 parcheggio multipiano interrato sito in SzA [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA], con condanna della medesima convenuta alla restituzione immediata dello stesso nonché al risarcimento dei danni derivanti dalla mancata restituzione alla scadenza pattuita il Tribunale di Milano dichiarò che detto contratto, da qualificarsi come locazione per uso diverso dall'abitativo (parches;gio multiplo interrato), sarebbe cessato alla data del 31 dicembre 202.1; condannò la convenuta a rilasciare l'immobile a tale scadenza, fi:;:3ò per l'esecuzione forzata di rilascio la data del 15 gennaio 2022, rigEl tò la domanda di risarcimento dei danni e compensò tra le parti le spese di lite. Avverso detta sentenza ;i [OSCURATO:PERSONA] propose gravame, del quale chiese il ryetto [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.. La Corte di appello di Milano, con sentenza n. 3997/17, depositata in data 11 ottobre 2017, ritenendo quello in esame un contratto atipico, diverso sia dalla locazione chE: dal mandato, in riforma dei primi tre capi del dispositivo della se , tenza di primo grado, dichiarò [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. tenuta, ai sensi dell'art. 9 del contratto tra le parti del 13 ottobre 2009, alla restituzione, in favore del [OSCURATO:PERSONA]. 2018 n. 7907 sez. 53 - ud. 02-02-2021 - 2- a far tempo dal 31 dicembre 2011, del parcheggio in parola e, per l'effetto, condannò la predetta società all'immediata restituzione dello stesso in favore dell'appellante, confermò nel resto la sentenza impugnata e compensò integalmente tra le parti le spese di quel grado. Avverso la sentenza della Corte territoriale [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha proposto ricorso per cassazior, e, basato su sette motivi e illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Fissato per l'udienza pubblica del 2 febbraio 2021, il ricorso è stato trattato in camera di consigi o, in base alla disciplina dettata dal sopravvenuto art. 23, comma f; -bis, del decreto legge n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversone n. 176 del 2020, senza l'intervento del Procuratore Generale e lei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto, richiesta di discussione orale. Il P.G., in prossimità della camera di consiglio, ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l rigetto del ricorso. RAGION i DELLA DECISIONE 1. Con riferimento alle que doni evidenziate da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. nella depositata memoria si o!,;erva quanto segue. 1.1. Il fallimento di una delle parti (nella specie proprio di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.) che si verifichi nel giudizio di cassazione non determina l'interruzione del processo e> art. 299 e ss. c.p.c., trattandosi di procedimento dominato dall'impulso di ufficio (Cass. 23/03/2017, n. 7477), come pure sostenuto nella detta memoria. 1.2. In tale atto è stato pure rappresentata l'esistenza di un altro ricorso che si assume connes! o, del quale, tuttavia, è stato indicato solo il numero di R.G. (7905/2018), senza che ne siano stati evidenziati elementi da cui desumere pr'rna facie la sussistenza della dedotta connessione e, quindi, dei presupposti, per poter questa Corte esercitare la facoltà di procede alla loro riunione. Ric. 2018 n. 7907 sez. 53 - ud. 02-02-2021 - 3- 2. Con il primo motiv si lamenta «Mancata statuizione sull'ammissibilità dell'appello ef art. 342 c.p.c.», per aver la Corte di appello di Milano omesso di staOire sulla mancata indicazione, da parte dell'appellante, delle parti della sentenza che si intendeva impugnare e sulla mancata indicazione dl provvedimento richiesto. 2.1. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità, non essendo stato testualmente riportato - almeno sufficientemente per la parte rilevante in questa sede - il co tenuto dell'atto di appello che si assume viziato ex art. 342 c.p.c., né e sendo sufficiente a tal fine il mero rinvio al "punto n. 1, 2 e 3 dell'atto di appello", operato nella specie nel ricorso (v. p. 7). Ed invero 'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconoscitito al giudice di legittimità ove sia denunciato un "error in procedendo", presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall'onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell'errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso. Pertanto, ove il ricorrente sostenga l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., ha l'onere di specificare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea la statuizione del giudice di appello e non sufficientemente specifico, invece, il gravame sottoposto a quel giudice, e non può limitarsi a rinviare all'atto di appello, ma deve riportarne il contenuto nella , misura necessaria ad evidenziarne la pretesa non specificità (arg. ex Cass., ord., 29/09/2017, n. 22880; Cass., ord., 23/12/2020 n. 29495). Il motivo risulta comunque inammissibile anche qualora lo si voglia intendere come volto a denunciare, in sostanza, la violazione dell'art.112 c.p.c., atteso che, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, incorre nel vizio di omessa pronuncia la Ric. 2018 n. 7907 sez. 53 - ud. 02-02-2021< - 4- sentenza d'appello che ometti di esaminare un motivo di appello, o una domanda, o un'eccezione e'le solo la parte può proporre e che sia stata proposta o riproposta rí.ualmente, non anche la sentenza che ometta l'esame di una ecculione rilevabile d'ufficio, quale quella relativa all'inammissibilità dell .npugnazione, come nella specie (Cass.6/06/2002, n. 8220; Cass. se:. 11/01/2008 n. 578). 3. Con il secondo motivo, si deduce «Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata», per aver - come sintetizzato a p. 2 del ricorso dalla stessa ricorrente - «la Corte di appello di Milano omesso di statuire sulla specifica richiesta dell'appellante Consorzio sulld riqualificazione del contratto quale mandato senza rappresentam a, con ciò cadendo in contraddittoria motivazione». Ad avviso della icorrente, la Corte territoriale si sarebbe «limitat[a] a leggere asetticaliente ed in maniera acritica gli atti di causa provvedendo a fornire una interpretazione del contratto dedotto che non [sarebbe] frutto dell'analisi della reale volontà delle parti al momento storico della sua sottoscrizione, bensì una interpretazione personale e soggettiva della stessa Corte che, in definitiva si [sarebbe] sostituita alle parti stesse». 3.1. Il motivo è inammissibile. Nella specie, con le censure formulate nell'illustrazione del motivo all'esame, la ricorrente, lurigi dal proporre delle doglianze che rispettano il paradigma legale di cui al novellato n. 5 dell'art. 360 del codice di rito, ripropone, com peraltro chiaramente indicato già nella rubrica del motivo all'esame, inammissibilmente lo stesso schema censorio del n. 5 nella sua precedente formulazione, inapplicabile ratione temporis. Ai sensi del novellato art. :60, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., infatti, il sindacato della motivazione del provvedimento impugnato è consentito nei soli ristretti limib, delineati da tale norma, ai sensi della quale non è più configurabile I rizio di insufficiente e/o contraddittori /.\.7 Ric. 2018 n. 7907 sez. 53 - ud. 02-02-2021 - 5- motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non potendo neppure ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione sopravviva come ipotesi di nullità della sentenza ai sens del n. 4) del medesimo art. 360 cod. proc. civ. (Cass., ord., 6/07/2015, n. 13928; v. pure Cass., ord., 16/07/2014, n. 16300) e va, inoltre, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass., ord., 8/10/2014, n. 21257). E ciò V conformità al principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 8053 del 7/04/2014, secondo cui la già richiamaLa riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del si,idacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in c3ssazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia - nella specie all'esame non sussistente - si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamentE incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione. Le Sezioni Unite, con la ric -n'amata pronuncia, hanno pure precisato che l'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., così come da ultimo riformulato, introduce nell'ord namento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'ornsso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costitufto oggetto di discussione tra le parti Ric. 2018 n. 7907 sez. 53 - ud. 02-02-2021' - 6- abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale ratto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi isrruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. Va ribadito che, nel caso all'esame, la motivazione c'è e rispetta il cd. "minimo costituzionale" richiesto dalla nuova formulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c.; sotto tale profilo, il motivo è, comunque, infondato, né è stato evidenziato un "fatto storico" di cui si sia eventualmente omesso esame, ai sensi della norma appena richiamata. 4. Con il terzo motivo, rubricato «Art. 360 comma 1 n. 4 del codice di procedura civile; nullità della sentenza di appello in relazione all'art.112 cpc per statuizione resa extra ed ultra petita», si sostiene che la Corte di appello di Milano si «sarebbe sostituita alla parte appellante ... andando a qualificare in propri9 il rapporto dedotto senza che sul punto lo stesso Consorzio abbia mai fatto espresso richiamo, richiesta e deduzione». 4.1. Il motivo va disatteso, ben potendo il giudice d'appello qualificare il rapporto dedotto in giudizio in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti o ritenuto dal giudice di primo grado, purché — come nella specie — non introduca nel tema controverso nuovi elementi di fatto, lasci inalterati il "petitum" e la "causa petendi" ed eserciti tale potere-dovere nell ambito delle questioni, riproposte con il Ric. 2018 n. 7907 sez. 53 - ud. 02-02-2021 - 7- gravame, rispetto alle quali qualificazione giuridica costituisca la necessaria premessa logico-.;:uridica (Cass., ord., 15/05/2019, n. 12875). 5. Con il quarto motivo si c enuncia «violazione e falsa applicazione di legge in relazione all'articolo 1703 c.c. (contratto di mandato)», sostenendosi che nel caso d specie non sussisterebbe alcuno degli elementi tipici del mandato, i .vocato ex adverso, sicché la Corte di appello di Milano «avrebbe dovuto rigettare l'appello e statuire che nel caso per cui è lite non ricorre la fattispecie del mandato senza rappresentanza, con conseg itente conferma dell'esistenza di un contratto di locazione». 6. Con il quinto motivo si °enuncia «violazione e falsa applicazione di legge in relazione all'artico!) 1571 c.c. in relazione agli artt. 27, 28 e 29 della L. 392/78 sulla locazione», per aver la Corte di appello di Milano omesso di statuire e motivare sull'esistenza di un contratto di locazione tra le parti, come lostenuto dall'attuale ricorrente, senza valutare gli elementi e le prove addotte da detta parte. 7. I motivi quarto e qui ito ben possono essere unitariamente esaminati e vanno dichiarati inammissibili, in quanto, sotto l'apparente deduzione del vizio di viola-Lione e falsa applicazione di legge, in sostanza, si ripropone unz ' qualificazione alternativa a quella motivatamente fatta propria dalla Corte territoriale, ponendosi in rilievo, altresì, che - come pure rilevato dal P.G. - la ricorrente fa riferimento a clausole contrattuali contestandone l'interpretazione delle stesse operata dai giudici del i nerito senza tuttavia riportarne il testo, almeno per la parte che rileva in questa sede, con conseguente difetto di specificità delle censure al i iguardo proposte. 8. Con il sesto motivo si deduce «violazione e falsa applicazione di legge in relazione all'artica() 1322 c. c. (principio di autonomia contrattuale e contratto atipiro di gestione)», per aver la Corte di appello di Milano statuito l'esistenza di un contratto atipico di gestione Ric. 2018 n. 7907 sez. 53 - ud. 02-02-2021 - 8- in via interpretativa autonoma, «motivando in disprezzo del citato art. 1322 oltre che in maniera contraddittoria e difforme dalle risultanze di causa». 8.1. Il motivo è infondato. Non sussistono, infatti, le lamentate violazioni di legge, evidenziandosi che non risultano neppure indicate le norme inderogabili di cui sarebbero stati violati i limiti né sussiste l'immeritevolezza degli interessi giuridici sottesi al contratto atipico di affidamento in gestione di attività produttiva, quale è stato qualificato dalla Corte di merito il contratto di cui si discute in causa. Peraltro) in realtà, le censure proposte con il motivo in esame si risolvono in una inammissibile censura inerente alle valutazioni di merito operate dalla Corte territoriale nella qualificazione del contratto in parola. 9. Con il settimo motivo si denuncia «violazione e falsa applicazione di legge in relazione all'articolo 1362 c. c. (interpretazione del contratto)», sostenendosi che la Corte territoriale avrebbe interpretato il contratto senza rispettare ij principio del favor prestatoris e della ricerca della reale volontà contrattuale delle parti. L 9.1. Il motivo è inammissibile, in quanto, con le censure proposte, sotto l'apparente deduzione della violazione e falsa applicazione della norma richiamata in rubrica, la ricorrente critica l'apprezzamento di merito operato dalla Corte territoriale, senza neppure riportare specificamente le clausole contrattuali, sicché nepure risulta consentito un concreto riscontro testuale alle doglianze proposte, connotate peraltro da genericità. 10. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. 11. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccomoenza. Ric. 2018 n. 7907 sez. 53 - ud. 02-02-2021 - 9- 12. Va dato atto della SUS5S istenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da p rte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di cóntributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso E condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15c/o, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge; ai sensdell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012', n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il \fersamento, se dovuto, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a -,orma del comma 1-bis dello st