CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18734/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di MoharrThd [OSCURATO:PERSONA], rilevato che l'unico motivo di ricorso che censura la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 628, commi secondo e terzo, n. 1, cod. pen., denunciando l'errata valutazione delle fonti probatorie, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato ritenuto credibili ed attendibili le dichiarazioni della persona offesa, le quali trovano riscontro nella deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA], riscontrate dal verbale di arresto redatto dal personale di Polizia (si vedano, in particolare, pag. 5 e 6); ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M P.Q.[OSCURATO:PERSONA]„, rt Iss cANC' 2514 2n6- tu Ftinziox,