CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 09731/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 11467/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, presso la sede dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3495/2020 emessa dalla CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL'UTRI; (2 Rilevato che, con sentenza resa in data 14/10/2020 (n. 3495/2020), la Corte d'appello di Napoli ha rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] per la condanna dell'Università degli Studi di Siena al risarcimento dei danni asseritamente sofferti dall'attore in conseguenza della mancata attivazione, da parte dell'ateneo convenuto, di un Master universitario di primo livello il cui svolgimento era stato precedentemente pubbliciz- zato dall'Università convenuta e in relazione al quale il Conte aveva perfezionato la propria iscrizione; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale, dopo aver sottolineato le ragioni dell'infondatezza della domanda risarcitoria proposta dal Conte, ha evidenziato, per quel che ancora rileva in questa sede, la correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cui aveva disposto la condanna del Conte al rimborso, in favore della con- troparte, delle spese processuali in forza del principio della soccom- benza, nonché là dove aveva rilevato la correttezza degli importi indi- viduati a titolo di rimborso delle spese di lite; avverso la sentenza d'appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cas- sazione sulla base di due motivi d'impugnazione; l'Università degli Studi di Siena resiste con controricorso; a seguito della fissazione della camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione all'odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.; considerato che, con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 92, co. 2, c.p.c. (in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte d'appello erroneamente ritenuto sussistente la soccombenza dell'attore (ai fini della regolazione delle spese del giu- dizio) a fronte dell'avvenuto rigetto, da parte del primo giudice, dell'ec- cezione avanzata dalla controparte in relazione al difetto di giurisdi- Adunanza del 2 marzo 2022 - R.G. n. 10618/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri zione del giudice adito, nonché della domanda dell'Università avversa- ria vòlta alla condanna del Conte al risarcimento dei danni per lite te- meraria, senza neppure esaminare l'invocazione, ritualmente avanzata dall'attore, diretta ad ottenere la compensazione delle spese di lite avuto riguardo alla novità delle questioni trattate; il motivo è manifestamente infondato; osserva il Collegio come, secondo l'insegnamento fatto proprio dalla giurisprudenza di questa Corte, il rigetto delle eccezioni prelimi- nari di rito o pregiudiziali di merito, non dà luogo ad una soccombenza reciproca in senso tecnico, se la parte che le sollevò sia comunque ri- sultata vittoriosa nel merito (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 31176 del 28/11/2019), dovendo ritenersi che il parametro dirimente, ai fini della valutazione della soccombenza, debba sempre e comunque identifi- carsi nell'estremo concernente la fondatezza nel merito della domanda introduttiva del giudizio; e tanto, a prescindere dall'eventuale ammis- sibilità o fondatezza delle eccezioni e delle difese che il convenuto abbia opposto, in via pregiudiziale o preliminare, alle infondate pretese della controparte; allo stesso modo, con riguardo ai criteri che presiedono alla liqui- dazione delle spese di lite in caso di rigetto della domanda di condanna per lite temeraria, varrà sottolineare come, secondo il prevalente inse- gnamento della giurisprudenza di questa Corte (che il Collegio condi- vide e fa proprio al fine di assicurarne continuità), il rigetto della do- manda, meramente accessoria, ex art. 96 c.p.c., a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, non con- figura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (cfr. Sez. 2, Ordinanza n. 22951 del 13/9/2019; Sez. 6 - 3, Or- dinanza n. 11792 del 15/05/2018, Rv. 648541 - 01; Sez. 6 - 3, Ordi- nanza n. 9532 del 12/04/2017, Rv. 643825 - 01);Adunanza del 2 marzo 2022 - R.G. n. 10618/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri nel caso di specie, del tutto correttamente il giudice d'appello ha evidenziato l'irrilevanza, ai fini della regolazione delle spese del giudi- zio, del rigetto della domanda accessoria di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta dall'Università di Siena convenuta, a fronte dell'integrale ri- getto nel merito della domanda risarcitoria proposta dal Conte; è, da ultimo, appena il caso di richiamare il consolidato insegna- mento della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, in tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (Sez. U, Sentenza n. 14989 del 15/07/2005, Rv. 582306 - 01); con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 91, co. 1, c.p.c. nonché del d.m. n. 55/2014 (in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale erro- neamente ritenuto che le spese di lite liquidate dal primo giudice fos- sero conformi ai parametri ministeriali in relazione al valore della causa, non rilevando che il comportamento processuale di controparte (sostanzialmente disinteressato) non giustificasse che la liquidazione delle spese per le sole attività effettivamente compiute; il motivo è inammissibile; al riguardo, osserva il Collegio come, sulla base del principio di ne- cessaria e completa allegazione del ricorso per cassazione ex art. 366 n. 6 c.p.c. (valido oltre che per il vizio di cui all'art. 360, comma primo, n. 5 anche per quelli previsti dai nn. 3 e 4 della stessa disposizione normativa), il ricorrente che denunzi la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, non può limitarsi a specificare soltanto la singola norma di cui, appunto, si denunzia la violazione, ma deve indicare gli Adunanza del 2 marzo 2022 - R.G. n. 10618/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti di operatività di detta violazione (cfr. Sez. L, Sentenza n. 9076 del 19/04/2006, Rv. 588498); siffatto onere sussiste anche allorquando il ricorrente affermi che una data circostanza debba reputarsi comprovata dall'esame degli atti processuali, con la conseguenza che, in tale ipotesi, il ricorrente me- desimo è tenuto ad allegare al ricorso gli atti del processo idonei ad attestare, in relazione al rivendicato diritto, la sussistenza delle circo- stanze affermate, non potendo limitarsi alla parziale e arbitraria ripro- duzione di singoli periodi estrapolati dagli atti processuali propri o della controparte; è appena il caso di ricordare come tali principi abbiano ricevuto l'espresso avallo della giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte (cfr., per tutte, Sez. Un., Sentenza n. 16887 del 05/07/2013), le quali, dopo aver affermato che la prescrizione dell'art. 366, n. 6, c.p.c., è finalizzata alla precisa delimitazione del thema decidendum, attra- verso la preclusione per il giudice di legittimità di porre a fondamento della sua decisione risultanze diverse da quelle emergenti dagli atti e dai documenti specificamente indicati dal ricorrente, onde non può ri- tenersi sufficiente in proposito il mero richiamo di atti e documenti posti a fondamento del ricorso nella narrativa che precede la formulazione dei motivi (Sez. Un., Sentenza n. 23019 del 31/10/2007, Rv. 600075), hanno poi ulteriormente chiarito che il rispetto della citata disposizione del codice di rito esige che sia specificato in quale sede processuale nel corso delle fasi di merito il documento, pur eventualmente individuato in ricorso, risulti prodotto, dovendo poi esso essere anche allegato al ricorso a pena d'improcedibilità, in base alla previsione del successivo art. 369, comma 2, n. 4 (cfr. Sez. Un., Sentenza n. 28547 del 02/12/2008 (Rv. 605631); con l'ulteriore precisazione che, qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito e si trovi nel fascicolo di parte, l'onere della sua allegazione può esser assolto anche mediante Adunanza del 2 marzo 2022 - R.G. n. 10618/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri la produzione di detto fascicolo, ma sempre che nel ricorso si specifichi la sede in cui il documento è rinvenibile (cfr. Sez. Un., Ordinanza n. 7161 del 25/03/2010, Rv. 612109, e, con particolare riguardo al tema dell'allegazione documentale, Sez. Un., Sentenza n. 22726 del 03/11/2011, Rv. 619317); nella violazione di tali principi deve ritenersi incorso l'odierno ricor- rente con il motivo d'impugnazione in esame, atteso che lo stesso, nel dolersi che la corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto che le spese di lite liquidate dal primo giudice fossero conformi ai parametri ministeriali in relazione al valore della causa, non rilevando che il com- portamento processuale di controparte (sostanzialmente disinteres- sato) non giustificasse che la liquidazione delle spese per le sole attività effettivamente compiute, ha tuttavia omesso di fornire alcuna idonea e completa indicazione circa gli atti e i documenti (e il relativo conte- nuto) comprovanti il ricorso effettivo di detto errore (con particolare riguardo alla documentazione processuale attestante l'entità e il tenore delle attività processuali svolte in primo grado dall'Università conve- nuta), con ciò precludendo a questa Corte la possibilità di apprezzare la concludenza delle censure formulate al fine di giudicare la fondatezza del motivo d'impugnazione proposto; sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva manifesta in- fondatezza delle censure esaminate, dev'essere pronunciato il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, se- condo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre all'attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002;Adunanza del 2 marzo 2022 - R.G. n. 10618/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in com- plessivi euro 700,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versa- mento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contri- buto unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - 3, della Corte Suprema di Cassazione del 2/3/2022. Il residente