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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 dicembre 2021

Cassazione n. 30257/2022

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ciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale del riesame di Cagliari; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa il 7 dicembre 2021 il Tribunale del riesame di Cagliari confermava il rigetto della richiesta di revoca dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere applicata a [OSCURATO:PERSONA], pronunciato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari il 9 novembre 2021, che era stata presentata ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, risultava sottoposto al regime della custodia cautelare in carcere, di cui si chiedeva la modifica, per il tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e i connessi reati, che gli venivano contestati ai capi A, B, C e D della rubrica.

Nel confermare il provvedimento cautelare impugnato, il Giudice dell'appello cagliaritano richiamava preliminarmente la decisione intervenuta ex art. 309 cod. proc. pen., evidenziando che, rispetto a tale pronunzia, non erano stati acquisiti elementi di novità processuale, che potevano essere valorizzati, ai sensi dell'art.310 cod. proc. pen., in senso conforme alla richiesta presentata dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], finalizzata a ottenere la rivalutazione del compendio indiziario acquisito nel corso delle indagini preliminari.

Sulla scorta degli elementi indiziari che erano già stati valutati nel senso evidenziato, il Tribunale del riesame di Cagliari confermava i giudizi di gravità indiziaria e di pericolosità sociale precedentemente formulati in senso sfavorevole a [OSCURATO:PERSONA], rilevando che, rispetto al compendio probatorio originario, non erano emersi elementi di novità processuali valutabili nella direzione invocata dal suo difensore.

Non si riteneva, in ogni caso, possibile la rivalutaziore del compendio probatorio acquisito nel corso delle indagini preliminari, che imponeva di ribadire la sussistenza del dolo sotteso all'aggressione armata posta in essere in danno di [OSCURATO:PERSONA], contro il quale il ricorrente non riusciva a esplodere i colpi del fucile caricato a pallettoni che aveva con sé a causa del tempestivo intervento di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che impedivano il concretizzarsi dell'esito infausto prefigurato dall'indagato.

Si escludeva, infine, che costituisse un elemento di novità processuale, rilevante in senso favorevole a [OSCURATO:PERSONA], il decorso del tempo rispetto ai fatti di reato in contestazione, peraltro contenuto in soli quattro mesi dagli accadimenti criminosi, che costituiva un fattore neutro, che, in assenza di elementi che attestavano l'attenuazione della condizione di pericolosità sociale dell'indagato, non riscontrabili nel caso in esame, risultava sprovvista di rilievo nella direzione invocata dalla difesa del ricorrente.Ricostruita in questi termini la vicenda processuale, il Tribunale del riesame di Cagliari confermava l'ordinanza impugnata.

2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti alla ritenuta insussistenza dei presupposti per la modifica del regime carcerario applicato al ricorrente, che erano stati valutati dal Tribunale del riesame di Cagliari in termini assertivi e svincolati dalle emergenze cautelari, con le quali non ci si era confrontati.

Si deduceva, in proposito, che il Tribunale del riesame di Cagliari, pur richiamando formalmente i parametri che consentivano di ritenere immutato il quadro cautelare vagliato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari, aveva eluso il tema processuale sottoposto al suo giudizio - costituito dalla valutazione dell'idoneità del regime degli arresti domiciliari, eventualmente integrato con l'imposizione del braccialetto elettronico, ad attenuare le esigenze cautelari relative alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] - affermando apoditticamente che non sussistevano elementi processuali tali da prefigurare una modifica della condizione restrittiva del ricorrente nel senso invocato dal suo difensore, disponendo la misura meno afflittiva richiesta.

Si deduceva, al contempo, che il Tribunale del riesame di Cagliari non aveva tenuto conto del consistente lasso di tempo trascorso dai fatti di reato contestati ai capi A, B, C e D, per i quali [OSCURATO:PERSONA] risultava ininterrottamente detenuto fin dalla prima fase delle indagini preliminari, che, in assenza di un processo di attualizzazione della custodia cautelare in carcere applicata al ricorrente, non consentiva la conferma del provvedimento censurato.

Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati.

2. Osserva il Collegio che sulla posizione di [OSCURATO:PERSONA] si è formato un giudicato cautelare, per effetto del quale la revoca dell'ordinanza restrittiva applicata nei suoi confronti è possibile solo in conseguenza del sopraggiungere di elementi di novità processuale, di portata tale da indurre il Giudice dell'appello a una rivalutazione in senso favorevole all'imputato. 3 [OSCURATO:PERSONA] valutare eventuali elementi di novità occorre tenere presente che la possibilità di sostituire la custodia in carcere con altra misura meno afflittiva, nel caso di attenuazione delle esigenze cautelari, impone una verifica, da parte del giudice, condotta ai sensi degli artt. 275 e 299 cod. proc. pen., sul permanere delle condizioni che hanno determinato l'originaria limitazione della libertà personale dell'indagato.

Questo principio - che governa l'aspetto dinamico della vicenda cautelare disciplinato dall'art. 299 cod. proc. pen., certamente rilevante nel caso di [OSCURATO:PERSONA] - comporta che l'adeguatezza del provvedimento restrittivo deve essere valutata non soltanto in occasione dell'applicazione della misura coercitiva genetica, ma anche ai fini del suo mantenimento (Sez. 6, n. 32412 del 27/06/2013, Cosentino, Rv. 255751-01; Sez. 1, n. 45379 del 27/10/2004, Saraceni, Rv. 231025-01).

Ne discende che, nella verifica di questo aspetto dinamico della vicenda cautelare, governato dal combinato disposto degli artt. 275, 299 e 310 cod. proc. pen., occorre tenere conto del sopraggiungere di eventuali elementi di novità processuale riguardanti la posizione dell'indagato, che dovranno essere valutati alla luce della giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «L'istanza di revoca della misura cautelare non può trovare adito allorché si fonda su censure che investono quegli stessi elementi indi2:iari posti a base dell'ordinanza applicativa della misura cautelare, e questi risultano immutati nella loro valenza e gravità in quanto, nelle sedi di esame dell'istanza di revoca e dell'appello avverso il provvedimento di diniego, avuto riguardo alla formulazione dell'art. 299 cod. proc. pen., possono essere oggetto di valutazione solo fatti nuovi "anche" se apprezzati congiuntamente a quelli originariamente esaminati, dai quali risulti un mutamento "in melius" del quadro indiziario, e non gli stessi elementi già apprezzati anche in sede di riesame» (Sez. 6, n. 14300 del 04/02/2014, Rosaci, Rv. 259450-01; si veda in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 82 del 10/11/2015, Sorgenti, Rv. 265383-01).

In questa cornice, deve rilevarsi che tenuto conto della gravità delle contestazioni elevate a [OSCURATO:PERSONA] - riguardanti le ipotesi delittuose di cui ai capi A, B, CeD-e delle sue condizioni soggettive, gli elementi processuali acquisiti non consentivano di ritenere superato il giudizio di pericolosità sociale formulato in sede di applicazione della misura cautelare genetica e imponevano di ritenere immutata la posizione cautelare dell'indagato.

Né costituisce un elemento di novità processuale la prospettiva di scontare il regime cautelare in atto applicato a [OSCURATO:PERSONA] con la misura degli arresti donniciliari, eventualmente integrata dall'imposizione del braccialetto elettronico, non incidendo una tale possibilità sul giudicato cautelare formatosi sulla posizione del ricorrente, risultando immutato il giudizio di pericolosità sociale espresso nei suoi confronti ex art. 309 cod. proc. pen. 3.

Non può, per altro verso, rilevare in senso favorevole a [OSCURATO:PERSONA] il lasso di tempo trascorso dall'epoca di commissione dei reati oggetto di contestazione, peraltro contenuto in alcuni mesi, nel valutare il quale, secondo la prospettazione difensiva, occorreva tenere conto del fatto che il ricorrente era detenuto fin dalla prima fase delle indagini preliminari.

Osserva il Collegio che il mero decorso del tempo, in assenza di elementi di novità processuale incidenti sulla posizione del ricorrente, rende irrilevante il profilo cronologico dedotto, che non può assumere rilievo, di per sé solo, in assenza di un'effettiva attenuazione delle esigenze cautelari, che, per le ragioni esposte nel paragrafo precedente, deve essere esclusa per [OSCURATO:PERSONA].

Anche su questo profilo censorio, dunque, il percorso argomentativo seguito dal Tribunale del riesame di Cagliari appare congruo e conforme alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «In tema di misure cautelari personali, l'attenuazione o l'esclusione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura o dall'osservanza puntuale delle relative prescrizioni, dovendosi valutare ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all'inizio del trattamento cautelare» (Sez. 2, n. 1853 del 09/10/2013, dep. 2014, Scalamana, Rv. 258191-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 3, n. 43113 del 15/09/2015, K., Rv. 265652-01).

A tali, dirimenti, considerazioni deve aggiungersi che, al contrario di quanto dedotto dalla difesa del ricorrente, il Giudice dell'appello ricostruiva correttamente la posizione cautelare del ricorrente, attualizzandola sulla base delle emergenze processuali successive all'adozione del provvedimento genetico e formulando un giudizio sulla pericolosità sociale dell'indagato rispettoso del compendio indiziario.

Le fattispecie contestata all'indagato ai capi A, B, C e D, infatti, imponevano di ritenere altamente pericolosi i comportamenti criminosi oggetto di vaglio cautelare, rendendo ineccepibile il giudizio formulato dal Tribunale del riesame di Cagliari sull'adeguatezza del regime carcerario a contenere il rischio di recidiva di [OSCURATO:PERSONA], che veniva valutato alla luce delle emergenze concrete, che non consentivano la concessione degli arresti domiciliari, con l'eventuale imposizione del braccialetto elettronico.

Ne discende conclusivamente che, sulla base di un percorso argomentativo congruo, il Tribunale del riesame di Cagliari riteneva che non erano stati acquisiti elementi di novità processuale da cui potere desumere che le esigenze cautelari potessero essere soddisfatte con misure differenti da quella carceraria originariamente applicata a [OSCURATO:PERSONA] con il provvedimento restrittivo C\ C•1 genetico. •E cf) rti •-: I-

4. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere X c- c dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al (13 pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al o eh --i =I o versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata in tremila Cr4 c(In$ —I -• 'Ir4 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

CD ci.) Consegue, infine, a tali statuizioni processuali, la trasmissione, a cura della E cancelleria, di di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto 5_ • E LC re o penitenziario dove il ricorrente si trova ristretto, a norma dell'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale del riesame di Cagliari; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 7 dicembre 2021 il Tribunale del riesame di Cagliari confermava il rigetto della richiesta di revoca dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere applicata a [OSCURATO:PERSONA], pronunciato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari il 9 novembre 2021, che era stata presentata ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, risultava sottoposto al regime della custodia cautelare in carcere, di cui si chiedeva la modifica, per il tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e i connessi reati, che gli venivano contestati ai capi A, B, C e D della rubrica. Nel confermare il provvedimento cautelare impugnato, il Giudice dell'appello cagliaritano richiamava preliminarmente la decisione intervenuta ex art. 309 cod. proc. pen., evidenziando che, rispetto a tale pronunzia, non erano stati acquisiti elementi di novità processuale, che potevano essere valorizzati, ai sensi dell'art.310 cod. proc. pen., in senso conforme alla richiesta presentata dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], finalizzata a ottenere la rivalutazione del compendio indiziario acquisito nel corso delle indagini preliminari. Sulla scorta degli elementi indiziari che erano già stati valutati nel senso evidenziato, il Tribunale del riesame di Cagliari confermava i giudizi di gravità indiziaria e di pericolosità sociale precedentemente formulati in senso sfavorevole a [OSCURATO:PERSONA], rilevando che, rispetto al compendio probatorio originario, non erano emersi elementi di novità processuali valutabili nella direzione invocata dal suo difensore. Non si riteneva, in ogni caso, possibile la rivalutaziore del compendio probatorio acquisito nel corso delle indagini preliminari, che imponeva di ribadire la sussistenza del dolo sotteso all'aggressione armata posta in essere in danno di [OSCURATO:PERSONA], contro il quale il ricorrente non riusciva a esplodere i colpi del fucile caricato a pallettoni che aveva con sé a causa del tempestivo intervento di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che impedivano il concretizzarsi dell'esito infausto prefigurato dall'indagato. Si escludeva, infine, che costituisse un elemento di novità processuale, rilevante in senso favorevole a [OSCURATO:PERSONA], il decorso del tempo rispetto ai fatti di reato in contestazione, peraltro contenuto in soli quattro mesi dagli accadimenti criminosi, che costituiva un fattore neutro, che, in assenza di elementi che attestavano l'attenuazione della condizione di pericolosità sociale dell'indagato, non riscontrabili nel caso in esame, risultava sprovvista di rilievo nella direzione invocata dalla difesa del ricorrente.Ricostruita in questi termini la vicenda processuale, il Tribunale del riesame di Cagliari confermava l'ordinanza impugnata. 2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti alla ritenuta insussistenza dei presupposti per la modifica del regime carcerario applicato al ricorrente, che erano stati valutati dal Tribunale del riesame di Cagliari in termini assertivi e svincolati dalle emergenze cautelari, con le quali non ci si era confrontati. Si deduceva, in proposito, che il Tribunale del riesame di Cagliari, pur richiamando formalmente i parametri che consentivano di ritenere immutato il quadro cautelare vagliato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari, aveva eluso il tema processuale sottoposto al suo giudizio - costituito dalla valutazione dell'idoneità del regime degli arresti domiciliari, eventualmente integrato con l'imposizione del braccialetto elettronico, ad attenuare le esigenze cautelari relative alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] - affermando apoditticamente che non sussistevano elementi processuali tali da prefigurare una modifica della condizione restrittiva del ricorrente nel senso invocato dal suo difensore, disponendo la misura meno afflittiva richiesta. Si deduceva, al contempo, che il Tribunale del riesame di Cagliari non aveva tenuto conto del consistente lasso di tempo trascorso dai fatti di reato contestati ai capi A, B, C e D, per i quali [OSCURATO:PERSONA] risultava ininterrottamente detenuto fin dalla prima fase delle indagini preliminari, che, in assenza di un processo di attualizzazione della custodia cautelare in carcere applicata al ricorrente, non consentiva la conferma del provvedimento censurato. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati. 2. Osserva il Collegio che sulla posizione di [OSCURATO:PERSONA] si è formato un giudicato cautelare, per effetto del quale la revoca dell'ordinanza restrittiva applicata nei suoi confronti è possibile solo in conseguenza del sopraggiungere di elementi di novità processuale, di portata tale da indurre il Giudice dell'appello a una rivalutazione in senso favorevole all'imputato. 3 [OSCURATO:PERSONA] valutare eventuali elementi di novità occorre tenere presente che la possibilità di sostituire la custodia in carcere con altra misura meno afflittiva, nel caso di attenuazione delle esigenze cautelari, impone una verifica, da parte del giudice, condotta ai sensi degli artt. 275 e 299 cod. proc. pen., sul permanere delle condizioni che hanno determinato l'originaria limitazione della libertà personale dell'indagato. Questo principio - che governa l'aspetto dinamico della vicenda cautelare disciplinato dall'art. 299 cod. proc. pen., certamente rilevante nel caso di [OSCURATO:PERSONA] - comporta che l'adeguatezza del provvedimento restrittivo deve essere valutata non soltanto in occasione dell'applicazione della misura coercitiva genetica, ma anche ai fini del suo mantenimento (Sez. 6, n. 32412 del 27/06/2013, Cosentino, Rv. 255751-01; Sez. 1, n. 45379 del 27/10/2004, Saraceni, Rv. 231025-01). Ne discende che, nella verifica di questo aspetto dinamico della vicenda cautelare, governato dal combinato disposto degli artt. 275, 299 e 310 cod. proc. pen., occorre tenere conto del sopraggiungere di eventuali elementi di novità processuale riguardanti la posizione dell'indagato, che dovranno essere valutati alla luce della giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «L'istanza di revoca della misura cautelare non può trovare adito allorché si fonda su censure che investono quegli stessi elementi indi2:iari posti a base dell'ordinanza applicativa della misura cautelare, e questi risultano immutati nella loro valenza e gravità in quanto, nelle sedi di esame dell'istanza di revoca e dell'appello avverso il provvedimento di diniego, avuto riguardo alla formulazione dell'art. 299 cod. proc. pen., possono essere oggetto di valutazione solo fatti nuovi "anche" se apprezzati congiuntamente a quelli originariamente esaminati, dai quali risulti un mutamento "in melius" del quadro indiziario, e non gli stessi elementi già apprezzati anche in sede di riesame» (Sez. 6, n. 14300 del 04/02/2014, Rosaci, Rv. 259450-01; si veda in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 82 del 10/11/2015, Sorgenti, Rv. 265383-01). In questa cornice, deve rilevarsi che tenuto conto della gravità delle contestazioni elevate a [OSCURATO:PERSONA] - riguardanti le ipotesi delittuose di cui ai capi A, B, CeD-e delle sue condizioni soggettive, gli elementi processuali acquisiti non consentivano di ritenere superato il giudizio di pericolosità sociale formulato in sede di applicazione della misura cautelare genetica e imponevano di ritenere immutata la posizione cautelare dell'indagato. Né costituisce un elemento di novità processuale la prospettiva di scontare il regime cautelare in atto applicato a [OSCURATO:PERSONA] con la misura degli arresti donniciliari, eventualmente integrata dall'imposizione del braccialetto elettronico, non incidendo una tale possibilità sul giudicato cautelare formatosi sulla posizione del ricorrente, risultando immutato il giudizio di pericolosità sociale espresso nei suoi confronti ex art. 309 cod. proc. pen. 3. Non può, per altro verso, rilevare in senso favorevole a [OSCURATO:PERSONA] il lasso di tempo trascorso dall'epoca di commissione dei reati oggetto di contestazione, peraltro contenuto in alcuni mesi, nel valutare il quale, secondo la prospettazione difensiva, occorreva tenere conto del fatto che il ricorrente era detenuto fin dalla prima fase delle indagini preliminari. Osserva il Collegio che il mero decorso del tempo, in assenza di elementi di novità processuale incidenti sulla posizione del ricorrente, rende irrilevante il profilo cronologico dedotto, che non può assumere rilievo, di per sé solo, in assenza di un'effettiva attenuazione delle esigenze cautelari, che, per le ragioni esposte nel paragrafo precedente, deve essere esclusa per [OSCURATO:PERSONA]. Anche su questo profilo censorio, dunque, il percorso argomentativo seguito dal Tribunale del riesame di Cagliari appare congruo e conforme alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «In tema di misure cautelari personali, l'attenuazione o l'esclusione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura o dall'osservanza puntuale delle relative prescrizioni, dovendosi valutare ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all'inizio del trattamento cautelare» (Sez. 2, n. 1853 del 09/10/2013, dep. 2014, Scalamana, Rv. 258191-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 3, n. 43113 del 15/09/2015, K., Rv. 265652-01). A tali, dirimenti, considerazioni deve aggiungersi che, al contrario di quanto dedotto dalla difesa del ricorrente, il Giudice dell'appello ricostruiva correttamente la posizione cautelare del ricorrente, attualizzandola sulla base delle emergenze processuali successive all'adozione del provvedimento genetico e formulando un giudizio sulla pericolosità sociale dell'indagato rispettoso del compendio indiziario. Le fattispecie contestata all'indagato ai capi A, B, C e D, infatti, imponevano di ritenere altamente pericolosi i comportamenti criminosi oggetto di vaglio cautelare, rendendo ineccepibile il giudizio formulato dal Tribunale del riesame di Cagliari sull'adeguatezza del regime carcerario a contenere il rischio di recidiva di [OSCURATO:PERSONA], che veniva valutato alla luce delle emergenze concrete, che non consentivano la concessione degli arresti domiciliari, con l'eventuale imposizione del braccialetto elettronico. Ne discende conclusivamente che, sulla base di un percorso argomentativo congruo, il Tribunale del riesame di Cagliari riteneva che non erano stati acquisiti elementi di novità processuale da cui potere desumere che le esigenze cautelari potessero essere soddisfatte con misure differenti da quella carceraria originariamente applicata a [OSCURATO:PERSONA] con il provvedimento restrittivo C\ C•1 genetico. •E cf) rti •-: I- 4. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere X c- c dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al (13 pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al o eh --i =I o versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata in tremila Cr4 c(In$ —I -• 'Ir4 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. CD ci.) Consegue, infine, a tali statuizioni processuali, la trasmissione, a cura della E cancelleria, di di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto 5_ • E LC re o penitenziario dove il ricorrente si trova ristretto, a norma dell'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass
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