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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 11609/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 07/03/2023 della C:orte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli dichiarava inammissibile, siccome tardivo, l'atto di appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del tribunale di [OSCURATO:PERSONA] a Vetere, depositata con motivazione contestuale il 2 marzo 2020.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], mediante il proprio difensore„ deducendo un unico motivo di impugnazione. •

3. Deduce il vizio di violazione di legge processuale in relazione all'art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., atteso che l'atto di appello sarebbe tempestivo siccome inviato a mezzo raccomandata in data 17.3.2017, laddove la data del 18 marzo 2020, valorizzata dalla corte di appello, corrisponderebbe solo alla data di ricezione del plico. 4.

Il ricorso è fondato, atteso che l'atto di appello è tempestivo siccome inviato l'ultimo giorno utile, il [OSCURATO:DATA_NASCITA], in conformità con l'indirizzo per cui in tema di modalità di presentazione dell'atto di impugnazione, se l'atto è presentato a mezzo del servizio postale, deve aversi riguardo, ai fini della verifica della tempestività della impugnazione, alla data di spedizione della raccomandata. (Sez. 4, n. 26460 del 10/03/2016 Rv. 267732 - 01).

5. Consegue l'annullamento della ordinanza impugnata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per l'ulteriore corso.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 07/03/2023 della C:orte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli dichiarava inammissibile, siccome tardivo, l'atto di appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del tribunale di [OSCURATO:PERSONA] a Vetere, depositata con motivazione contestuale il 2 marzo 2020. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], mediante il proprio difensore„ deducendo un unico motivo di impugnazione. • 3. Deduce il vizio di violazione di legge processuale in relazione all'art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., atteso che l'atto di appello sarebbe tempestivo siccome inviato a mezzo raccomandata in data 17.3.2017, laddove la data del 18 marzo 2020, valorizzata dalla corte di appello, corrisponderebbe solo alla data di ricezione del plico. 4. Il ricorso è fondato, atteso che l'atto di appello è tempestivo siccome inviato l'ultimo giorno utile, il [OSCURATO:DATA_NASCITA], in conformità con l'indirizzo per cui in tema di modalità di presentazione dell'atto di impugnazione, se l'atto è presentato a mezzo del servizio postale, deve aversi riguardo, ai fini della verifica della tempestività della impugnazione, alla data di spedizione della raccomandata. (Sez. 4, n. 26460 del 10/03/2016 Rv. 267732 - 01). 5. Consegue l'annullamento della ordinanza impugnata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per l'ulteriore corso. Cos
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