CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 19464/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA nelricorso 8666 / 20 22 propost o da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende, ope legis; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -controricorrente - -in relazione all’ordinanza n. 2978 9 / 20 2 1 emessa dalla C orte di Cassazione in data 25/10/2021; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Correzione errore materiale Ritenuto in fatto e in diritto che 1. Con la sentenza n. 6201 del 2019 la Commissione tributaria regionale del Lazio dichiarava inammissibile l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'avviso di accertamento con il quale l'Agenzia delle Entrate, Ufficio del Territorio, all'esito del procedimento sulla revisione del classamento delle unità immobiliari site in microzone comunali, aveva notificato all'intestatario catastale la rideterminazione della classe di merito e della rendita catastale. Riteneva la CTR che la notifica dell'appello fosse inesistente, in quanto effettuata da operatore di posta privata. Avverso la suddetta sentenza l'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Il contribuente resisteva con controricorso. La VI Sezione civile tributaria, con ordinanza n. 29789/21 del 25 ottobre 2021, rigettava il ricorso compensando le spese. Con nota del 7 aprile 2002, il Coordinatore della VI Sezione, vista la segnalazione di errore materiale depositata dalla Segreteria della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio e rilevato che la menzionata ordinanza appariva effettivamente affetta da errore materiale, attesa l’indicazione errata del provvedimento impugnato (nella specie, la sentenza n. 1601/4/2019, in luogo di quella effettivamente impugnata n. 6201/04/2019), disponeva la trasmissione degli atti alla [OSCURATO:PERSONA] per l’iscrizione di un procedimento relativo alla correzione d’ufficio del rilevato errore materiale. 2. L’istanza merita di essere accolta, riportando effettivamente, nell’intestazione, l’ordinanza di questa Corte n. 29789/21 del 25 ottobre 2021 l’indicazione errata del provvedimento impugnato, vale a dire della sentenza n. 1601/4/2019, in luogo di quella effettivamente impugnata n. 6201/04/2019. E’ noto che ad un errore materiale può porre rimedio, anche di ufficio, il giudice che, nell'interpretare la sentenza impugnata, ha il potere - dovere di rilevarne l'effettiva portata e quindi, incidentalmente, anche di porre rimedio ad eventuali errori materiali, riconoscibili come tali (Cass., Sez. L, Sentenza n. 8094 del 04/06/2002). Non può trovare applicazione l'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della 1. 24 dicembre 2012, n. 228, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione, in ragione della natura del procedimento, che preclude anche ogni provvedimento sulle spese. P.Q.M. dispone correggersi l’ ordinanza Corte di Cassazione n. 29789/21 del 25 ottobre 2021, mediante inserimento a pagina 1, dopo le parole “sentenza n.”, della dicitura " 6201/04/2019”, in luogo di quella “1601/4/2019”. Si annoti sull’originale. Cosìdeciso in Ro