CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 34706/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9649/2018R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], difeso e rappresentato per procura speciale dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via Valadier 43; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione trib utaria reg ionale della Campania n.7990/15/2017, depositata il 2 ottobre 2017; nonché sul ricorsoproposto da: [OSCURATO:PERSONA], difeso e rappresentato per procura speciale dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via Valadier 43; Impugnazione diniego definizione agevolata-controversia pendente e giudicato interno –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE; –intimata– avverso il diniego della definizione agevolata della controversia tributaria ex art. 6 d.l. 23 ottobre 2 018 , n. 119, conv ertito, con modifiche, nella legge 17 dicembre 2018,n. 136, notificato il 15 luglio 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 ottobre 2022dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1. L’Agenzia delle entrate accertò nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per l’anno di imposta 2010, maggioriredditi per l’importo di € 500.000,00, in ragione dei proventi illeciti derivanti dal presunto reato di appropriazione indebita, ritenuto perpetrato dal contribuente nei confronti della società “[OSCURATO:SOCIETA]”; nonché per l’importo di € 472.895,44, a titolo di compensi non contabilizzati, relativi al totale delle movimentazioni bancarie (in entrata) acquisite in sede di verifica fiscale dalla G.d.F. e rimaste prive di giustificazione da parte del contribuente. A fronte di tali rilievi il reddito complessivo del contribuente venne rideterminato , con conseguente maggiore imposizione ai fini Irpef e relativeaddizionali, Irap ed Iva sui maggiori compensi accertati. Il contribuente impugnò l’ accertamento e l’adita Commissione tributaria provinciale di Benevento rigett ò il ricorso per la parte afferente il recupero delle somme di fonte illecita, mentre lo accolse per la parte afferente il recupero delle movimentazioni bancarie. Proposto appello principale dal contribuente ed appello incidentale dall’Amministrazione, l’adita Commissione tributaria regionale della Campania, con la sentenza di cui all’epigrafe, ha accolto l’impugnazione del contribuente e rigettato quella erariale. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso, affidato ad un motivo, per la cassazione della sentenza d’appello . Nello stesso ricorso l’Amministrazione ha premesso che « In seguito al deposito della sentenza della C.T.R. la D.P. di Benevento, con provvedimento prot. n. 69812/2017 del 29/11/2017, prestava acquiescenza parziale alla decisione del Collegio regionale in relazione al recupero a tassazione delle somme ritenute frutto del reato di appropriazione indebita. In relazione al recupero relativo alle movimentazioni bancarie, si propone ricorso per cassazione per il seguente [OSCURATO:PERSONA] Motivazione apparente in violazione degli artt. 132 n 4 cod. proc. civ., 118, primo comma, disp att. cod. proc. civ., 111, comma 6°, Cost (art. 360 n 4 cod. proc. civ.). La sentenza è affetta da motivazione meramente apparente nella parte in cui, in relazione ai versamenti rilevati sul conto corrente del contribuente, i giudici non hanno dato alcuna contezza dell’adeguatezza delle prove analitiche fornite dal contribuente.»…]». Il contribuentesi è costituito con controricorso . 2.In pendenza del giudizio di legittimità il contribuente ha presentato domanda di definizionedella lite pendente ai s ensi dell’art. 6 d.l. 23 ottobre 2 018 , n. 119, conv ertito, con modifiche, nella legge 17 dicembre 2018, n. 136 6 , indicando l’importo dovuto per la definizione nella misura di € 16.675,00 ed il “codice n. 6” quanto allo stato della controversia. In data 15 luglio 2020 (come da relata della notifica a mezzo p.e.c. in atti) l’ Agenzia ha notificato al contribuente il diniego di definizione agevolata, nel quale ha riten ut o che l’importo dovuto per il perfezionamento del beneficio della definizione ammonterebbe ad € 84.112,50, a fronte della minor somma indicatadal contribuente; e che il codice relativo allo stato della controversia avrebbe dovuto essere il n. 5, piuttosto che il n.6, indicato dal contribuente. Il diniego ha riferito inoltre che il contribuente era stato invitato, con comunicazione precedente, ad integrare i versamenti dovuti, ma non aveva provveduto. L’Ufficio ha quindi assunto che si versasse nell’ipotesi di omesso o insufficiente versamento della prima rata di condono e che fosse pertanto inefficace la domanda di definizione. Con ricorsonotificato all’Amministrazione ai sensi dell’art. 6 , comma 12, d.l. n. 119 del 2018, il contribuente ha impugnato innanzi questa Corte l’atto di diniego della lite fiscale pendente. L’Agenzia non si è costituita con ulteriore atto difensivo conseguente al ricorso avverso il diniego. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria, chiedendo di accogliere il ricorso averso il diniego e per l’effetto di sospendere il giudiziosul ricorso erariale per la cassazione della sentenza impugnata. Il contribuente ha prodotto memoria. Considerato che: 1.Deve essere innanzitutto trattato il pregiudiziale ricorso del contribuente averso il diniego di definizione agevolata. Al riguardo, devepreliminarmente darsi atto che, come questa Corte ha già rilevato (Cass. 14/09/2021, n. 24652; Cass. 22/01/2021, n. 36037; in termini Cass. 18/10/2021, n. 28598), «il ricorso avverso il diniego alla definizione agevolata è sicuramente ammissibile, a norma del comma 12 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, secondo cui “il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia”, atteso che la dizione legislativa è chiara nell’attribuire alla Corte di cassazione, per le liti pendenti in fase di legittimità, la competenza in unico grado con pienezza di giudizio, e, quindi, anche per motivi di merito, sul provvedimento adottato dall’Amministrazione sulla domanda di definizione. L’ammissibilità del ricorso diretto alla Corte di cassazione avverso il provvedimento di diniego della definizione della lite fiscale pendente è stata, infatti, affermata da questa Corte già con la sentenza n. 15847 del 12 luglio 2006 (con riguardo alla legge n. 289 del 2002, art. 16), sia dalla successiva pronuncia n. 25095 del 26 novembre 2014, con riferimento al d.l. n. 98 del 2011, art. 39, che prevede che l’impugnazione va proposta “dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la lite» (in senso conforme, Cass., sez. 5, 30/11/2018, n. 31049; Cass., sez. 5, 3/05/2019, n. 11623). [...] Peraltro, la decisione sul diniego di condono si pone in “stretto rapporto di pregiudizialità” rispetto a quella concernente l’atto impositivo. Infatti, come è stato chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 1518 del 27 gennaio 2016, “Il condono fiscale ....costituisce una forma atipica di definizione del rapporto tributario, che prescinde da un’analisi delle varie componenti ed esaurisce il rapporto stesso mediante definizione forfettaria e immediata”e, pertanto, la definizione agevolata, incidendo sul rapporto sostanziale e processuale tra il contribuente e il fisco, assume carattere logicamente prevalente su quest’ultimo.». Il ricorso avverso il diniego di definizione, proposto innanzi questa corte, è quindi ammissibile. 1.1. Con l’unico motivo di ricorso il contribuente censura il diniego della definizione agevolataper violazione dell'art. 6 del d.l. n. 119del 2018, in quanto l'Agenzia avrebbe errato nella determinazione del valore della lite, innanzitutto inclu dendovi anche imposte non più oggetto della controversia pendente , per effetto d el l’acquiescenza dell’Agenzia e del conseguente giudicato interno , che avevano già definito parzialmente la lite. In particolare, rileva il contribuente, risulta pacifico, per averlo dedotto la stessa Amministrazione nel suo ricorso, che l’Agenzia ha prestato acquiescenza a lla sentenza d’appello in relazione al recupero a tassazione delle somme ritenute frutto del reato di appropriazione indebita. Altrettan to pacifico, sempre per averlo dichiarato l’Ufficio nello stesso atto processuale, che il ricorsoerariale per cassazione ha investito la sentenza impugnata solo quanto al recupero relativo alle movimentazioni bancarie, in particolare i n relazione ai versamenti rilevati sul conto corrente del contribuente. Dunque l’unico rilievo, già oggetto dell’accertamento, ancora sub iudice nel giudizio pendente presso questa Corte, è costituito dalle imposta pretese in ragione della ricostruzione delreddito all’esito delle indagini bancarie. Pertanto, secondo il contribuente, ai fini di cui all’art. 6, comma 1, d.l. n. 119 del 2018, il valore della controversia deve essere determinato solo relativamente alle imposte, di cui all’accertamento , attinent i il maggior reddito imponibile ancora controverso, ovvero quelle oggetto del recupero relativo alle movimentazioni bancarie. 1.2. Con ulteriore articolazione dello stesso motivo, il ricorrente censura il diniego anche nella parte in cui, al fine di determinare la percentuale delle imposte controverse da definire, ritiene che il contribuente avrebbe dovuto indicare il “codice 4”, che, secondo le istruzioni erariali ( Mod. DCT/18) per l a compilazione del m odulo di domanda della definizione agevolata, corrisponde alla fattispecie in cui « l’Agenzia delle entrate èrisultata soccombente nell’ultima pronuncia giurisdizionale non cautelare, depositata alla data del 24 ottobre 2018, e tale pronuncia èstata emessa dalla Commissione tributaria regionale […]; in tal caso, l’importo lordo dovuto èpari al 15 per cento del valore della controversia;». Secondo l’Ufficio, il contribuente avrebbe quindi errato nell’indicare il “codice 6”, che riguarda il caso in cui « alla data del 19 dicembre 2018, la controversia pende innanzi alla Corte di cassazione e l’Agenzia delle entrate è risultata soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio; in tal caso, l’importo dovuto èpari al 5 per cento del valore della controversia;». Tuttavia, secondo il ricorrente, relativamente alla controversia ancora pendente (dal 21 marzo 2018, data della notifica del ricorso erariale avverso la sentenza della CTR) innanzi questa Corte al 19 dicembre 2018, ovvero limitatamente al recupero relativo alle movimentazioni bancarie, si era verificata la soccombenza di merito dell’Amministrazione sia in primo che in secondo grado, per cui ricorreva proprio l’ipotesi di cui al “codice 6”, che è quella prevista dall’art. 6, comma2-ter, d.l. n. 119 del 2018. 1.3. Le due censure, da trattare congiuntamente per la loro connessione, sono fondatee vanno accolte. Invero la ricostruzione processuale e procedimentale offerta dal ricorrente (coerente con gli atti del giudizio e supportata anche dal richiamo autosufficiente ad atti allegatiin calce al ricorso e, per quanto riguarda il sollecito all’integrazione del versamento, in esso riprodotti) individua correttamente quale sia tuttora la materia del contendere, ritagliata dall’originario accertamento impugnato, facendola coincidere con le imposte sulmaggior reddito imponibile derivante d al recupero relativo alle movimentazioni bancarie, tuttora impugnata dall’Agenzia. A proposito della determinazione della somma dovuta per la definizione, la richiamata circolare n. 6/E dell'1 aprile 2019 così argomenta a pag. 12 s. :«Si evidenzia, inoltre, che nella circolare n. 22/E del 2017, alla nota n. 40, si afferma che gli importi dovuti per la definizione della lite vanno calcolati “Al netto di eventuali importi annullati in sede di autotutela parziale, di quelli definiti a seguito di conciliazione o mediazione che non abbiano definito perintero la lite, ovvero per i quali si sia formato un giudicato interno sfavorevole all’Ufficio. Invero, la parte della controversia sulla quale si è formato il giudicato interno, sfavorevole all’Amministrazione, deve considerarsi non più pendente. Allo stesso modo, qualora l’Amministrazione, in esercizio del potere di autotutela, abbia annullato parzialmente l’atto impugnato, deve ritenersi non più pendente la parte del rapporto controverso oggetto di annullamento”.». La stessa prassi amministrativa, quindi, riconosce la legittimità dell’interpretazione dell’art. 6, comma 1, d.l. n. 119 del 2018 , con riferimento all’esclusione, dalla “controversia pendente”, di quella parte dell’originaria materia del contendere rispetto alla quale si sia formato un giudicato interno sfavorevole per l’Amministrazione, che nel caso di specie ad esso ha fatto pacificamente acquiescenza, relativamente alle imposte sul maggior reddito accertato come derivante da preteso illecito. Ne consegue, pertanto, la limitazione della lite pendente, e del computo del valore della controversia, da indicare nella domanda di definizione e da pagare ai fini del perfezionamento del condono, alla sola (parte della) “controversia pendente” , al netto del l’acquiescenza e del conseguentegiudicato interno, come dedotto dal contribuente. Ulteriore conseguenza dell’esatta, e ridotta, determinazione della lite pendente è poi l’applicabilitàdel “codice 6”, ricorrendo le condizioni di cui all’art. 6, comma 2-ter, d.l. n. 119 del 2018, sicché l’importo dovuto èpari al 5 per cento del valore della controversia. Tanto premesso, va rilevato che l’Amministrazione, cui è stato notificato il ricorso avverso l’avviso di diniego, non ha prodotto difese che abbiano contestato la congruità della somma dovuta per le imposte, come indicata dal contribuente, ove ricorrano (come ricorrono) le condizioni dedotte da quest’ultimo, piuttosto che quelle assunte dall’Agenzia. Tanto meno il provvedimento di diniego (e l a stessa richiesta di integrazione), oltre agli aspetti appena trattati, ha rilevato altre ragioni impeditive del perfezionamentodella definizione.Pertanto, dato atto che il contribuente ha prodottonel corso del giudizio di legittimità, senza contestazioni, copia quietanzata del modulo F24 per il pagamento della prima rata, e rilevato che la stessa richiesta di integrazione menziona tale adempimento, vaaccolto il ricorso avverso il diniego della definizione agevolata e, per l’effetto, va dichiarata l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 6, comma 6, d.l. n. 119 del 2018. 2.Nulla sulle spese del giudizio di legittimità , che restano a carico della parte che le ha anticipate, in applicazione del principio di cui agli artt. 46 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018, e della considerazione che il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente. 3.Le spese di giudizio relative all’impugnazione del diniego si compensano, in considerazione della novità della questione. P.