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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40648/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che ZABBIA Salvatore - imputato del reato di cui all'art. 544er cod. pen. - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 14/12/2023, con cui la Corte d'Appello di Palermo ha confermato la sentenza di condanna in primo grado emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge con riferimento alla mancata dimostrazione del fatto che, dalla condotta del ricorrente, sia derivata una lesione all'animale; ritenuto che tale censura sia per un verso meramente reiterativa di quanto già dedotto e motivata mente disatteso dalla Corte territoriale, e - per altro verso - del tutto priva di effettivo confronto con il percorso argomentativo della sentenza impugnata: la Corte d'Appello ha invero ritenuto integrata la fattispecie incriminatrice non già sotto il profilo della lesione cagionata all'animale (del resto non contestata nel capo di accusa), bensì sotto quello - alternativo, dal punto di vista della struttura del reato - delle sevizie: profilo in relazione al quale è stata motivatamente ritenuta sussistente un adeguato compendio probatorio (cfr. pag. 2 seg. della sentenza impugnata); ritenuto che le considerazioni fin qui svolte impongano una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 27

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che ZABBIA Salvatore - imputato del reato di cui all'art. 544er cod. pen. - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 14/12/2023, con cui la Corte d'Appello di Palermo ha confermato la sentenza di condanna in primo grado emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge con riferimento alla mancata dimostrazione del fatto che, dalla condotta del ricorrente, sia derivata una lesione all'animale; ritenuto che tale censura sia per un verso meramente reiterativa di quanto già dedotto e motivata mente disatteso dalla Corte territoriale, e - per altro verso - del tutto priva di effettivo confronto con il percorso argomentativo della sentenza impugnata: la Corte d'Appello ha invero ritenuto integrata la fattispecie incriminatrice non già sotto il profilo della lesione cagionata all'animale (del resto non contestata nel capo di accusa), bensì sotto quello - alternativo, dal punto di vista della struttura del reato - delle sevizie: profilo in relazione al quale è stata motivatamente ritenuta sussistente un adeguato compendio probatorio (cfr. pag. 2 seg. della sentenza impugnata); ritenuto che le considerazioni fin qui svolte impongano una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 27
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