Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 10739/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Ricorso trattato ai sensi ex art 23, co. 8 del D.L. n. 137/2020.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 sig. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per l'annullamento della sentenza del 15/10/2020 della Corte di appello di Napoli che ha confermato la condanna alla pena (principale) di dieci mesi e venti giorni di reclusione, oltre pene accessorie, irrogata con sentenza del 09/05/2018 del Tribunale di Napoli, pronunciata a seguito di giudizio ordinario e da lui impugnata, per il reato di cui cui agli artt. 81, cpv., 648, cpv., cod. pen., 171-ter, commi 1 e 2, lett. a), legge n. 633 del 1941, commesso in Napoli il 12/11/2015, reato a lui ascritto, con recidiva qualificata, per aver posto in vendita, o comunque detenuto per la vendita, opere tutelate dal diritto di autore (85 DVD riproducenti opere cinematografiche, tutti privi del marchio SIAE) costituenti cose di illecita provenienza. 1.1.Con unico motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 648 cod. pen., e il vizio di mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva, al diniego delle circostanze attenuanti generiche, e di mancanza di motivazione in ordine alla dosimetria della pena. [OSCURATO:PERSONA] 2.11 ricorso è fondato per quanto di ragione. 3.Nel pronunciare sentenza di condanna, il Tribunale aveva affermato che il ricorrente, che deteneva esposti in vendita supporti riproducenti opere cinematografiche abusivamente contraffatte, non aveva fornito alcuna giustificazione in ordine al possesso delle cose né aveva dedotto alcuna circostanza idonea a provare l'eventuale svolgimento da parte sua di un'attività di duplicazione del DVD e dei CD.

In sede di appello l'imputato aveva sostenuto (lo ha ribadito in questa sede) la non implausibilità dell'ipotesi della masterizzazione diretta dei supporti sequestrati tenuto conto dell'ampia disponibilità sul mercato, a prezzi oggi contenuti, di apparecchi che consentono di duplicare facilmente ed anche contemporaneamente un numero elevato di supporti digitali. 3.1.La tesi difensiva fa leva sul principio di diritto affermato da Sez. 3, n. 7880 del 10/01/2002, Rv. 251976 - 01, secondo cui ai fini della configurabilità, in capo a colui che detenga per la vendita prodotti contraffatti (in particolare, supporti audiovisivi illecitamente riprodotti), del reato di ricettazione, è necessario che la contraffazione sia opera di terzi.

In quel caso, però, i giudici di merito avevano condannato l'imputato sulla base della sola contumacia, laddove - aveva precisato la Corte di cassazione - l'ampia disponibilità a prezzi contenuti di masterizzatori ed altri apparecchi di duplicazione non rendeva sostenibile, alla luce della qualificazione dell'imputato come "esperto" e del basso numero di supporti duplicati (44) la presunzione che il venditore di supporti abusivi li avesse acquistati da un terzo piuttosto che da lui stesso, personalmente duplicati.

Successivamente, la giurisprudenza della Corte ha condivisibilmente sottolineato che non può attribuirsi efficacia liberatoria alla mera astratta possibilità di operare duplicazioni abusive di supporti informatici grazie alla diffusione sul mercato di masterizzatori e altri prodotti similari a prezzi ragionevolmente accessibili, in assenza di elementi specifici in tal senso (Sez. 3, n. 40385 del 05/07/2019, Rv. 276935 - 01; Sez. 3, n. 28380 del 17/04/2019, Amadou, non mass.; Sez. 3, n. 39427 del 12/06/2018, Capra, non mass.; Sez. 2, n. 35188 del 22/05/2018, Dieng, non mass.; cfr., altresì, Sez. 2, n. 46637 del 12/09/2019, Rv. 277594 - 01, secondo cui ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, occorre la prova dell'estraneità dell'imputato al reato presupposto, allorché questo deduca di averlo commesso e tale prospettazione sia credibile; nello stesso senso, Sez. 6, n. 34679 del 07/07/2016, Rv. 268098 - 01).

Nel caso di specie, la circostanza che il ricorrente abbia proceduto alla duplicazione degli 85 DVD viene prospettata come una mera eventualità astratta ed ipotetica, senza alcun riferimento a concrete e specifiche allegazioni probatorie (o anche solo indiziarie) in tale senso. 3.2.Del resto, va osservato che presupposto negativo del reato di ricettazione è il mancato concorso dell'agente nel reato principale; trattandosi di un elemento negativo, della relativa prova non può farsi carico l'organo dell'accusa cui non si può chiedere di dimostrare che un fatto (il concorso nel reato principale) non è mai avvenuto o comunque non è stato commesso da colui che viene trovato in possesso della cosa proveniente da delitto.

Sicché, a fronte di prove che di per sé integrano la fattispecie del reato di ricettazione (il possesso di un bene proveniente da delitto nella consapevolezza di tale provenienza), il concorso dell'imputato nel reato presupposto o comunque la sua autoria diretta deve risultare da elementi positivi che costituiscono patrimonio del processo e rendono ragionevole il dubbio dell'effettiva consumazione del reato presupposto da parte dell'imputato. 3.3.La questione si salda con quella relativa alla "ragionevolezza" del dubbio il cui superamento, ai sensi dell'art. 533, comma 1, cod. proc. pen., costituisce criterio di giudizio ai fini della condanna dell'imputato: la deduzione difensiva della ampia disponibilità sul mercato di masterizzatori a basso prezzo è, per quanto si dirà, del tutto generica ed aspecifica e può, al più, ingenerare il dubbio che l'imputato possa aver personalmente proceduto alla duplicazione, ma non il "ragionevole dubbio" che ciò sia davvero potuto accadere.

L'imputato non nega la abusiva duplicazione delle opere, egli deduce di non essere tenuto a dimostrare di aver personalmente proceduto alla loro duplicazione ed allega la notazione della facile reperibilità sul mercato di strumenti a poco prezzo a ciò acconci.

I costituti fattuali del ragionamento dei Giudici di merito sono già stati illustrati; la Corte di appello, applicando il principio di diritto affermato da Sez. 2, n. 46637 del 2019, cit., ha affermato che nulla era emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale e nulla era stato dedotto dall'imputato.

Occorre pertanto chiedersi se il ragionamento seguito dal Giudice che, partendo dai fatti noti sopra indicati è giunto alla conclusione della finalità della vendita della detenzione, segni una frattura logica evidente tra le premesse e le conclusioni e se vi fosse spazio a ipotesi alternative, a prescindere dal contributo dell'imputato nella ricostruzione del fatto stesso. 3.4.Secondo l'insegnamento di questa Corte, l'indizio è un fatto certo dal quale, per interferenza logica basata su regole di esperienza consolidate ed affidabili, si perviene alla dimostrazione del fatto incerto da provare secondo lo schema del cosiddetto sillogismo giudiziario.

È possibile che da un fatto accertato sia logicamente desumibile una sola conseguenza, ma di norma il fatto indiziante è significativo di una pluralità di fatti non noti ed in tal caso può pervenirsi al superamento della relativa ambiguità indicativa dei singoli indizi applicando la regola metodologica fissata nell'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen..

Peraltro l'apprezzamento unitario degli indizi per la verifica della confluenza verso un'univocità indicativa che dia la certezza logica dell'esistenza del fatto da provare, costituisce un'operazione logica che presuppone la previa valutazione di ciascuno singolarmente, onde saggiarne la valenza qualitativa individuale.

Acquisita la valenza indicativa - sia pure di portata possibilistica e non univoca - di ciascun indizio deve allora passarsi al momento metodologico successivo dell'esame globale ed unitario, attraverso il quale la relativa ambiguità indicativa di ciascun elemento probatorio può risolversi, perché nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, di tal che l'insieme può assumere quel pregnante ed univoco significato dimostrativo che consente di ritenere conseguita la prova logica del fatto; prova logica che non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto alla prova diretta (o storica), quando sia conseguita con la rigorosità metodologica che giustifica e sostanzia il principio del cosiddetto libero convincimento del giudice (Sez.

U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191230). 3.5.In tale processo ricostruttivo del fatto il giudice deve confrontarsi con la (ed avvalersi della) regola di giudizio secondo cui la penale responsabilità dell'imputato può essere affermata solo quando non sussista un ragionevole dubbio del contrario.3.6.Sicché, escluso che il giudice di merito possa limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi o procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, e ribadito che deve preliminarmente valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica), egli deve successivamente procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato "al di là di ogni ragionevole dubbio" e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (così, da ultimo, Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016, Graziadei, Rv. 266941).

Nel procedimento logico che, valorizzando la univoca convergenza probatoria dei singoli indizi (fatti noti), conduce verso l'informazione accusatoria da verificare (il fatto ignoto) non può trovare spazio (né essere valutata) la legittima scelta dell'imputato di tacere; l'assenza di ragionevoli ipotesi alternative deve trovare giustificazioni esclusivamente nel fatto processualmente accertato, non nel silenzio dell'imputato.

Ciò non significa, tuttavia, che la tenuta logica del processo ricostruttivo del fatto (ignoto) oggetto di ricerca possa essere messa in discussione da meri atti di fede, magari riposti nell'insondabile intuizionismo del giudice; il dubbio circa la fondatezza di una possibile lettura alternativa del medesimo quadro indiziario deve essere "ragionevole" e dunque verificabile. 3.7.0rbene, nel caso di specie la valenza evocativa del dato processualmente certo della notevole quantità di supporti abusivamente riprodotti (85 DVD), della loro esposizione per la vendita su una rudimentale bancarella, della totale assenza di elementi dai quali inferire l'autoria del reato presupposto, rende non manifestamente illogica la conclusione dei giudici di merito ed altrettanto irragionevole qualsiasi ipotesi alternativa, fondata solo su affermazioni (esse si) fideistiche e dunque irragionevoli e non verificabili. 3.8.Utilizzare, in questo contesto, l'argomento del silenzio dell'imputato in funzione rafforzativa del convincimento della sua colpevolezza che trova nei fatti un solido aggancio logico e razionale, non costituisce una violazione del principio di presunzione di innocenza.

In totale assenza di fatti/prove che rendano altrettanto ragionevole l'ipotesi alternativa a lui favorevole, è onere dell'imputato stesso (persona la più prossima alla prova) introdurre o allegare elementi che rendano "ragionevole" il dubbio riportandolo all'ordine naturale delle cose e alla normale razionalità umana.3.9.In conclusione, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione di supporti di opere e programmi tutelati dal diritto d'autore ed abusivamente riprodotti, la prova dell'elemento oggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente. 4.Quanto al trattamento sanzionatorio, il Collegio osserva quanto segue: 4.1.al ricorrente è stata applicata la pena-base di dieci mesi di reclusione e 1.800 euro di multa previa qualificazione del fatto di cui all'art. 648 cod. pen. (ritenuto più grave) nell'ipotesi attenuata della particolare tenuità di cui al secondo comma dello stesso articolo, con giudizio di prevalenza sulla contestata rediva; 4.2.come correttamente osservato già dal primo Giudice, la pena-base del reato più grave non può essere inferiore al minimo edittale del reato satellite meno grave; 4.3.nel caso di specie il reato di cui all'art. 171-ter, comma 2, legge n. 633 del 1941, è punito, nella sua ipotesi attenuata ai sensi del terzo comma, con pena minima di otto mesi di reclusione; 4.4.1a pena applicata è dunque davvero prossima al minimo edittale astrattamente applicabile, con conseguente non necessità di una particolare motivazione; 4.5.come ripetutamente affermato da questa Corte, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596); 4.6.inoltre, nel motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244; Sez. 2, n. 2285 del 11/10/2004, Alba, Rv. 230691; Sez. 1, n. 12496 del 21/09/1999, Guglielmi, Rv. 214570); si tratta di un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n.43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269).

Nel caso di specie, il riferimento ai precedenti specifici dell'imputato è sufficiente e insindacabile. 5.E' invece fondata la doglianza relativa alla recidiva. 5.1.Secondo l'autorevole insegnamento di questa Suprema Corte, in presenza di contestazione della recidiva a norma di uno dei primi quattro commi dell'art. 99 cod. pen., è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (Sez.

U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838; Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419, secondo cui ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale elemento sintomatico di un'accentuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell'imputato, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"; Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, Gordyusheva, Rv. 263464; Sez.

F, n. 35526 del 19/08/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256713; Sez. 6, n. 43438 del 23/11/2010, Manco, Rv. 248960). 5.2.Nel caso di specie, la Corte di appello ha omesso del tutto di spiegare le ragioni della mancata esclusione della recidiva che pure costituiva oggetto di specifico motivo di appello.

Il motivo è semplicemente ignorato.

Nè la sub- valenza della recidiva rispetto alla circostanza attenuante della particolare tenuità del fatto fa venir meno l'interesse dell'imputato alla sua esclusione, tenuto conto delle possibili preclusioni che il riconoscimento della recidiva opera in sede esecutiva (art. 58-quater, comma 7-bis, legge n. 354 del 1975). 5.3.Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio limitatamente alla recidiva con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli.

Il ricorso deve essere rigettato nel resto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Ricorso trattato ai sensi ex art 23, co. 8 del D.L. n. 137/2020.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 sig. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per l'annullamento della sentenza del 15/10/2020 della Corte di appello di Napoli che ha confermato la condanna alla pena (principale) di dieci mesi e venti giorni di reclusione, oltre pene accessorie, irrogata con sentenza del 09/05/2018 del Tribunale di Napoli, pronunciata a seguito di giudizio ordinario e da lui impugnata, per il reato di cui cui agli artt. 81, cpv., 648, cpv., cod. pen., 171-ter, commi 1 e 2, lett. a), legge n. 633 del 1941, commesso in Napoli il 12/11/2015, reato a lui ascritto, con recidiva qualificata, per aver posto in vendita, o comunque detenuto per la vendita, opere tutelate dal diritto di autore (85 DVD riproducenti opere cinematografiche, tutti privi del marchio SIAE) costituenti cose di illecita provenienza. 1.1.Con unico motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 648 cod. pen., e il vizio di mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva, al diniego delle circostanze attenuanti generiche, e di mancanza di motivazione in ordine alla dosimetria della pena. [OSCURATO:PERSONA] 2.11 ricorso è fondato per quanto di ragione. 3.Nel pronunciare sentenza di condanna, il Tribunale aveva affermato che il ricorrente, che deteneva esposti in vendita supporti riproducenti opere cinematografiche abusivamente contraffatte, non aveva fornito alcuna giustificazione in ordine al possesso delle cose né aveva dedotto alcuna circostanza idonea a provare l'eventuale svolgimento da parte sua di un'attività di duplicazione del DVD e dei CD. In sede di appello l'imputato aveva sostenuto (lo ha ribadito in questa sede) la non implausibilità dell'ipotesi della masterizzazione diretta dei supporti sequestrati tenuto conto dell'ampia disponibilità sul mercato, a prezzi oggi contenuti, di apparecchi che consentono di duplicare facilmente ed anche contemporaneamente un numero elevato di supporti digitali. 3.1.La tesi difensiva fa leva sul principio di diritto affermato da Sez. 3, n. 7880 del 10/01/2002, Rv. 251976 - 01, secondo cui ai fini della configurabilità, in capo a colui che detenga per la vendita prodotti contraffatti (in particolare, supporti audiovisivi illecitamente riprodotti), del reato di ricettazione, è necessario che la contraffazione sia opera di terzi. In quel caso, però, i giudici di merito avevano condannato l'imputato sulla base della sola contumacia, laddove - aveva precisato la Corte di cassazione - l'ampia disponibilità a prezzi contenuti di masterizzatori ed altri apparecchi di duplicazione non rendeva sostenibile, alla luce della qualificazione dell'imputato come "esperto" e del basso numero di supporti duplicati (44) la presunzione che il venditore di supporti abusivi li avesse acquistati da un terzo piuttosto che da lui stesso, personalmente duplicati. Successivamente, la giurisprudenza della Corte ha condivisibilmente sottolineato che non può attribuirsi efficacia liberatoria alla mera astratta possibilità di operare duplicazioni abusive di supporti informatici grazie alla diffusione sul mercato di masterizzatori e altri prodotti similari a prezzi ragionevolmente accessibili, in assenza di elementi specifici in tal senso (Sez. 3, n. 40385 del 05/07/2019, Rv. 276935 - 01; Sez. 3, n. 28380 del 17/04/2019, Amadou, non mass.; Sez. 3, n. 39427 del 12/06/2018, Capra, non mass.; Sez. 2, n. 35188 del 22/05/2018, Dieng, non mass.; cfr., altresì, Sez. 2, n. 46637 del 12/09/2019, Rv. 277594 - 01, secondo cui ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, occorre la prova dell'estraneità dell'imputato al reato presupposto, allorché questo deduca di averlo commesso e tale prospettazione sia credibile; nello stesso senso, Sez. 6, n. 34679 del 07/07/2016, Rv. 268098 - 01). Nel caso di specie, la circostanza che il ricorrente abbia proceduto alla duplicazione degli 85 DVD viene prospettata come una mera eventualità astratta ed ipotetica, senza alcun riferimento a concrete e specifiche allegazioni probatorie (o anche solo indiziarie) in tale senso. 3.2.Del resto, va osservato che presupposto negativo del reato di ricettazione è il mancato concorso dell'agente nel reato principale; trattandosi di un elemento negativo, della relativa prova non può farsi carico l'organo dell'accusa cui non si può chiedere di dimostrare che un fatto (il concorso nel reato principale) non è mai avvenuto o comunque non è stato commesso da colui che viene trovato in possesso della cosa proveniente da delitto. Sicché, a fronte di prove che di per sé integrano la fattispecie del reato di ricettazione (il possesso di un bene proveniente da delitto nella consapevolezza di tale provenienza), il concorso dell'imputato nel reato presupposto o comunque la sua autoria diretta deve risultare da elementi positivi che costituiscono patrimonio del processo e rendono ragionevole il dubbio dell'effettiva consumazione del reato presupposto da parte dell'imputato. 3.3.La questione si salda con quella relativa alla "ragionevolezza" del dubbio il cui superamento, ai sensi dell'art. 533, comma 1, cod. proc. pen., costituisce criterio di giudizio ai fini della condanna dell'imputato: la deduzione difensiva della ampia disponibilità sul mercato di masterizzatori a basso prezzo è, per quanto si dirà, del tutto generica ed aspecifica e può, al più, ingenerare il dubbio che l'imputato possa aver personalmente proceduto alla duplicazione, ma non il "ragionevole dubbio" che ciò sia davvero potuto accadere. L'imputato non nega la abusiva duplicazione delle opere, egli deduce di non essere tenuto a dimostrare di aver personalmente proceduto alla loro duplicazione ed allega la notazione della facile reperibilità sul mercato di strumenti a poco prezzo a ciò acconci. I costituti fattuali del ragionamento dei Giudici di merito sono già stati illustrati; la Corte di appello, applicando il principio di diritto affermato da Sez. 2, n. 46637 del 2019, cit., ha affermato che nulla era emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale e nulla era stato dedotto dall'imputato. Occorre pertanto chiedersi se il ragionamento seguito dal Giudice che, partendo dai fatti noti sopra indicati è giunto alla conclusione della finalità della vendita della detenzione, segni una frattura logica evidente tra le premesse e le conclusioni e se vi fosse spazio a ipotesi alternative, a prescindere dal contributo dell'imputato nella ricostruzione del fatto stesso. 3.4.Secondo l'insegnamento di questa Corte, l'indizio è un fatto certo dal quale, per interferenza logica basata su regole di esperienza consolidate ed affidabili, si perviene alla dimostrazione del fatto incerto da provare secondo lo schema del cosiddetto sillogismo giudiziario. È possibile che da un fatto accertato sia logicamente desumibile una sola conseguenza, ma di norma il fatto indiziante è significativo di una pluralità di fatti non noti ed in tal caso può pervenirsi al superamento della relativa ambiguità indicativa dei singoli indizi applicando la regola metodologica fissata nell'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen.. Peraltro l'apprezzamento unitario degli indizi per la verifica della confluenza verso un'univocità indicativa che dia la certezza logica dell'esistenza del fatto da provare, costituisce un'operazione logica che presuppone la previa valutazione di ciascuno singolarmente, onde saggiarne la valenza qualitativa individuale. Acquisita la valenza indicativa - sia pure di portata possibilistica e non univoca - di ciascun indizio deve allora passarsi al momento metodologico successivo dell'esame globale ed unitario, attraverso il quale la relativa ambiguità indicativa di ciascun elemento probatorio può risolversi, perché nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, di tal che l'insieme può assumere quel pregnante ed univoco significato dimostrativo che consente di ritenere conseguita la prova logica del fatto; prova logica che non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto alla prova diretta (o storica), quando sia conseguita con la rigorosità metodologica che giustifica e sostanzia il principio del cosiddetto libero convincimento del giudice (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191230). 3.5.In tale processo ricostruttivo del fatto il giudice deve confrontarsi con la (ed avvalersi della) regola di giudizio secondo cui la penale responsabilità dell'imputato può essere affermata solo quando non sussista un ragionevole dubbio del contrario.3.6.Sicché, escluso che il giudice di merito possa limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi o procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, e ribadito che deve preliminarmente valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica), egli deve successivamente procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato "al di là di ogni ragionevole dubbio" e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (così, da ultimo, Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016, Graziadei, Rv. 266941). Nel procedimento logico che, valorizzando la univoca convergenza probatoria dei singoli indizi (fatti noti), conduce verso l'informazione accusatoria da verificare (il fatto ignoto) non può trovare spazio (né essere valutata) la legittima scelta dell'imputato di tacere; l'assenza di ragionevoli ipotesi alternative deve trovare giustificazioni esclusivamente nel fatto processualmente accertato, non nel silenzio dell'imputato. Ciò non significa, tuttavia, che la tenuta logica del processo ricostruttivo del fatto (ignoto) oggetto di ricerca possa essere messa in discussione da meri atti di fede, magari riposti nell'insondabile intuizionismo del giudice; il dubbio circa la fondatezza di una possibile lettura alternativa del medesimo quadro indiziario deve essere "ragionevole" e dunque verificabile. 3.7.0rbene, nel caso di specie la valenza evocativa del dato processualmente certo della notevole quantità di supporti abusivamente riprodotti (85 DVD), della loro esposizione per la vendita su una rudimentale bancarella, della totale assenza di elementi dai quali inferire l'autoria del reato presupposto, rende non manifestamente illogica la conclusione dei giudici di merito ed altrettanto irragionevole qualsiasi ipotesi alternativa, fondata solo su affermazioni (esse si) fideistiche e dunque irragionevoli e non verificabili. 3.8.Utilizzare, in questo contesto, l'argomento del silenzio dell'imputato in funzione rafforzativa del convincimento della sua colpevolezza che trova nei fatti un solido aggancio logico e razionale, non costituisce una violazione del principio di presunzione di innocenza. In totale assenza di fatti/prove che rendano altrettanto ragionevole l'ipotesi alternativa a lui favorevole, è onere dell'imputato stesso (persona la più prossima alla prova) introdurre o allegare elementi che rendano "ragionevole" il dubbio riportandolo all'ordine naturale delle cose e alla normale razionalità umana.3.9.In conclusione, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione di supporti di opere e programmi tutelati dal diritto d'autore ed abusivamente riprodotti, la prova dell'elemento oggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente. 4.Quanto al trattamento sanzionatorio, il Collegio osserva quanto segue: 4.1.al ricorrente è stata applicata la pena-base di dieci mesi di reclusione e 1.800 euro di multa previa qualificazione del fatto di cui all'art. 648 cod. pen. (ritenuto più grave) nell'ipotesi attenuata della particolare tenuità di cui al secondo comma dello stesso articolo, con giudizio di prevalenza sulla contestata rediva; 4.2.come correttamente osservato già dal primo Giudice, la pena-base del reato più grave non può essere inferiore al minimo edittale del reato satellite meno grave; 4.3.nel caso di specie il reato di cui all'art. 171-ter, comma 2, legge n. 633 del 1941, è punito, nella sua ipotesi attenuata ai sensi del terzo comma, con pena minima di otto mesi di reclusione; 4.4.1a pena applicata è dunque davvero prossima al minimo edittale astrattamente applicabile, con conseguente non necessità di una particolare motivazione; 4.5.come ripetutamente affermato da questa Corte, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596); 4.6.inoltre, nel motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244; Sez. 2, n. 2285 del 11/10/2004, Alba, Rv. 230691; Sez. 1, n. 12496 del 21/09/1999, Guglielmi, Rv. 214570); si tratta di un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n.43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). Nel caso di specie, il riferimento ai precedenti specifici dell'imputato è sufficiente e insindacabile. 5.E' invece fondata la doglianza relativa alla recidiva. 5.1.Secondo l'autorevole insegnamento di questa Suprema Corte, in presenza di contestazione della recidiva a norma di uno dei primi quattro commi dell'art. 99 cod. pen., è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838; Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419, secondo cui ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale elemento sintomatico di un'accentuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell'imputato, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"; Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, Gordyusheva, Rv. 263464; Sez. F, n. 35526 del 19/08/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256713; Sez. 6, n. 43438 del 23/11/2010, Manco, Rv. 248960). 5.2.Nel caso di specie, la Corte di appello ha omesso del tutto di spiegare le ragioni della mancata esclusione della recidiva che pure costituiva oggetto di specifico motivo di appello. Il motivo è semplicemente ignorato. Nè la sub- valenza della recidiva rispetto alla circostanza attenuante della particolare tenuità del fatto fa venir meno l'interesse dell'imputato alla sua esclusione, tenuto conto delle possibili preclusioni che il riconoscimento della recidiva opera in sede esecutiva (art. 58-quater, comma 7-bis, legge n. 354 del 1975). 5.3.Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio limitatamente alla recidiva con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. Il ricorso deve essere rigettato nel resto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata
Sentenza Cassazione n. 10739/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris