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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31245/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 05CTCDU nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/01/2022 del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05CTCDU) ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Milano, che ha applicato, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata con la [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 624 cod.pen..

2. Considerato che l'unico motivo di ricorso, benché superi il filtro di ammissibilità dettato dal legislatore con l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in quanto il ricorrente contesta la qualificazione giuridica del fatto di reato oggetto del negozio processuale, è comunque inammissibile.

Infatti, la deducibilità in cassazione dell'erronea qualificazione del fatto nella sentenza di patteggia mento è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti, con indiscussa immediatezza, dal testo del provvedimento impugnato o dall'imputazione (Sez. 2, n. 14377 del 31/3/2021, Paolino, Rv. 281116; Sez. 5, n. 33145 del 8/10/2020, Cari, Rv. 279842; Sez. 6, n. 25617 del 25/6/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279573; Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275971; Sez. 1, n. 15553 del 20/3/2018, Maugeri, Rv. 272619).

3. Rilevato che, nel caso di specie, il ricorrente mette in risalto la sua personale lettura della fattispecie, sostenendo che il passaggio alle barriere antitaccheggio del centro commerciale, con conseguente avviso sonoro che faceva sì che il furto venisse scoperto, abbia impedito la consumazione del reato, rimasto alla soglia del tentativo, poiché non era stata raggiunta ancora la piena disponibilità dei beni sottratti.

Tuttavia, la sentenza e l'imputazione si riferiscono ad una sottrazione già avvenuta e ad un successivo passaggio alle barriere esterne del centro commerciale, sicché si è in presenza di uno di quei tipici casi nei quali la riqualificazione è incerta e non immediatamente percepibile, sicchè il ricorso avverso il patteggiamento è inammissibile, per le ragioni già esposte.

4. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

LLLLt-JA Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 05CTCDU nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/01/2022 del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05CTCDU) ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Milano, che ha applicato, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata con la [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 624 cod.pen.. 2. Considerato che l'unico motivo di ricorso, benché superi il filtro di ammissibilità dettato dal legislatore con l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in quanto il ricorrente contesta la qualificazione giuridica del fatto di reato oggetto del negozio processuale, è comunque inammissibile. Infatti, la deducibilità in cassazione dell'erronea qualificazione del fatto nella sentenza di patteggia mento è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti, con indiscussa immediatezza, dal testo del provvedimento impugnato o dall'imputazione (Sez. 2, n. 14377 del 31/3/2021, Paolino, Rv. 281116; Sez. 5, n. 33145 del 8/10/2020, Cari, Rv. 279842; Sez. 6, n. 25617 del 25/6/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279573; Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275971; Sez. 1, n. 15553 del 20/3/2018, Maugeri, Rv. 272619). 3. Rilevato che, nel caso di specie, il ricorrente mette in risalto la sua personale lettura della fattispecie, sostenendo che il passaggio alle barriere antitaccheggio del centro commerciale, con conseguente avviso sonoro che faceva sì che il furto venisse scoperto, abbia impedito la consumazione del reato, rimasto alla soglia del tentativo, poiché non era stata raggiunta ancora la piena disponibilità dei beni sottratti. Tuttavia, la sentenza e l'imputazione si riferiscono ad una sottrazione già avvenuta e ad un successivo passaggio alle barriere esterne del centro commerciale, sicché si è in presenza di uno di quei tipici casi nei quali la riqualificazione è incerta e non immediatamente percepibile, sicchè il ricorso avverso il patteggiamento è inammissibile, per le ragioni già esposte. 4. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. LLLLt-JA Così deciso
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