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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 febbraio 2022

Cassazione n. 18651/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Albania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte dì appello di Roma il 23/11/2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile; L [OSCURATO:PERSONA] 1 La Corte di appello di Roma ha disposto la consegna a fini estradízionali allo Stato di Albania di [OSCURATO:PERSONA], destinatario di un mandato di arresto esecutivo emesso in relazione alla sentenza, emessa dalla Corte di primo grado di Argirocastro e confermata dalla Corte dì appelro del medesimo Comune, con cui lo stesso Lekaj è stato condannato alla pena di anni nove di reclusione per i reati di rapina e furto.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore articolando tre motivi.

2.1. Con il primo si deduce violazione di legge; si sostiene che la sentenza posta a fondamento del mandato di arresto non sarebbe irrevocabile, essendo stata proposta impugnazione davanti alla Corte di cassazione dello Stato di Albania presso la quale ancora pende il giudizio.

Si tratterebbe di una circostanza rilevante preclusiva della consegna, attesa la stabilità del ricorrente sul territorio nazionale; né, si aggiunge, la Corte avrebbe fatto esercizio dei suoi poteri di accertamento per verificare quali "fossero i motivi di doglianza e chi fosse stato ad interporre realmente ricorso in cassazione" (così testualmente il ricorso).

2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge; il tema attiene alla possibilità di sostituire la misura in corso con quella degli arresti domiciliari con l'ausilio del braccialetto elettronico, tenuto conto che il ricorrente ha una propria abitazione e uno stabile legame con una compagna, disponibile ad accoglierlo per la esecuzione della misura meno afflittiva.

2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'omessa valutazione da parte della Corte di appello della condanna del ricorrente, all'esito del giudizio di primo grado, in un altro processo penale e che avverso detta condanna è stato proposto appello che pende davanti alla Corte di appello di Roma.

Si assume che se Lakaj fosse estradato non potrebbe partecipare al suo processo. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso, i cui motivi possono essere valutati congiuntamente, è inammissibile.

2. La Corte di appello ha spiegato in maniera puntuale: a) come, sulla base della documentazione acquisita, emerga che il ricorso presso la Corte di cassazione dello Stato Albanese sia stato proposto dal Pubblico Ministero avverso la assoluzione del coimputato del ricorrente; b) che, dall'ordine di esecuzione n. 18, emesso il 10 febbraio 2017 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Argirocastro, si evince come la sentenza di condanna del ricorrente è divenuta definitiva 1'11 novembre 2016; c) le ragioni per cui non è stata disposta la sostituzione della misura della custodia in carcere con quella meno afflittiva degli arresti domiciliari.

Sotto altro profilo, l'interesse dedotto dal ricorrente di difendersi nell'ambito del processo a suo carico in Italia per il quale ha riportato condanna all'esito del giudizio di primo grado, non è affatto menomato dalla decisione di consegna, in quanto per effetto del suo coattivo trasferimento all'estero il relativo giudizio di appello non potrebbe in ogni caso essere celebrato in sua assenza, stante il legittimo impedimento, costituito dallo stato di detenzione dell'imputato all'estero (tra le tante, Sez. 6, n. 13994 del 20/03/2018, Ademi, Rv. 272768; Sez. 4, n. 47497 del 03/11/2011, Gasi, Rv. 251740).

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso in Roma, 1'8 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA] e estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Albania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte dì appello di Roma il 23/11/2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile; L [OSCURATO:PERSONA] 1 La Corte di appello di Roma ha disposto la consegna a fini estradízionali allo Stato di Albania di [OSCURATO:PERSONA], destinatario di un mandato di arresto esecutivo emesso in relazione alla sentenza, emessa dalla Corte di primo grado di Argirocastro e confermata dalla Corte dì appelro del medesimo Comune, con cui lo stesso Lekaj è stato condannato alla pena di anni nove di reclusione per i reati di rapina e furto. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore articolando tre motivi. 2.1. Con il primo si deduce violazione di legge; si sostiene che la sentenza posta a fondamento del mandato di arresto non sarebbe irrevocabile, essendo stata proposta impugnazione davanti alla Corte di cassazione dello Stato di Albania presso la quale ancora pende il giudizio. Si tratterebbe di una circostanza rilevante preclusiva della consegna, attesa la stabilità del ricorrente sul territorio nazionale; né, si aggiunge, la Corte avrebbe fatto esercizio dei suoi poteri di accertamento per verificare quali "fossero i motivi di doglianza e chi fosse stato ad interporre realmente ricorso in cassazione" (così testualmente il ricorso). 2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge; il tema attiene alla possibilità di sostituire la misura in corso con quella degli arresti domiciliari con l'ausilio del braccialetto elettronico, tenuto conto che il ricorrente ha una propria abitazione e uno stabile legame con una compagna, disponibile ad accoglierlo per la esecuzione della misura meno afflittiva. 2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'omessa valutazione da parte della Corte di appello della condanna del ricorrente, all'esito del giudizio di primo grado, in un altro processo penale e che avverso detta condanna è stato proposto appello che pende davanti alla Corte di appello di Roma. Si assume che se Lakaj fosse estradato non potrebbe partecipare al suo processo. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso, i cui motivi possono essere valutati congiuntamente, è inammissibile. 2. La Corte di appello ha spiegato in maniera puntuale: a) come, sulla base della documentazione acquisita, emerga che il ricorso presso la Corte di cassazione dello Stato Albanese sia stato proposto dal Pubblico Ministero avverso la assoluzione del coimputato del ricorrente; b) che, dall'ordine di esecuzione n. 18, emesso il 10 febbraio 2017 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Argirocastro, si evince come la sentenza di condanna del ricorrente è divenuta definitiva 1'11 novembre 2016; c) le ragioni per cui non è stata disposta la sostituzione della misura della custodia in carcere con quella meno afflittiva degli arresti domiciliari. Sotto altro profilo, l'interesse dedotto dal ricorrente di difendersi nell'ambito del processo a suo carico in Italia per il quale ha riportato condanna all'esito del giudizio di primo grado, non è affatto menomato dalla decisione di consegna, in quanto per effetto del suo coattivo trasferimento all'estero il relativo giudizio di appello non potrebbe in ogni caso essere celebrato in sua assenza, stante il legittimo impedimento, costituito dallo stato di detenzione dell'imputato all'estero (tra le tante, Sez. 6, n. 13994 del 20/03/2018, Ademi, Rv. 272768; Sez. 4, n. 47497 del 03/11/2011, Gasi, Rv. 251740). 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, 1'8 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA] e estensore [OSCURATO:PERSONA]
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