CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 giugno 2026
Cassazione n. 21208/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], difesi dall’AvvocatoVINCENZO SACCOMANNO per procura in calce al controricorso;- controricorrenti -avverso la SENTENZA n. 1143/2024 emessa dalla CORTED’[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in camera di consiglio del5/6/2026;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona delSostituto Procuratore Generale della Repubblica [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 21106/2024Nu2m ero sezionale 2543/2026Numero di raccolta generale 21208/2026Data pubblicazione 22/06/20261.1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (dichiaratocon sentenza del 16/7/2015) ha chiesto al Tribunale di Roma didichiarare l’inefficacia, ai sensi dell’art. 2901 c.c., dell’atto con ilquale, in data 16/7/2014, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] costituito in fondo patrimoniale alcuni beni immobili equote di partecipazione sociale.1.2. [OSCURATO:PERSONA], a fondamento della domanda, hadedotto, in particolare, che: - [OSCURATO:PERSONA] aveva rivestitola carica di amministratore della società poi fallita dalla suacostituzione (16/9/2002) sino al 10/3/2014, ponendo in esserecondotte causative di rilevanti danni in capo al ceto creditorio; -il Fallimento aveva, quindi, agito in giudizio nei confronti dellostesso ai sensi degli artt. 146 l.fall. e 2392 e 2394 c.c.; -[OSCURATO:PERSONA], tuttavia, come emerso in sede di esecuzionedel sequestro conservativo ottenuto nei suoi confronti, avevadisposto del suo intero patrimonio immobiliare, facendoloconfluire in un fondo patrimoniale; - il Fallimento, quindi, al finedi ottenere la reintegrazione della garanzia patrimoniale, haproposto l’azione revocatoria dell’atto costitutivo di tale fondo.1.3. Il Tribunale, con sentenza n. 14382/2021, ha accoltol’eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti ed ha, perl’effetto, rigettato la domanda di revoca, ritenendo che l’azioneproposta dal Fallimento dovesse essere inquadrata nell’art. 66l.fall. e che, al momento della proposizione della stessa, era giàspirato il termine di decadenza triennale, decorrente dalladichiarazione di fallimento, previsto dall’art. 69-bis l.fall..1.4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello.1.5. La corte distrettuale, con la pronuncia in epigrafe, harigettato il gravame.1.6. In particolare, la corte territoriale ha ritenuto che: -“l’azione ex art. 66 L.F. …, pur fondata sugli stessi presuppostiRic. 2024 n. 21106 - Sez. 1 – CC del 5 giugno 2026Numero registro generale 21106/2024Nu3m ero sezionale 2543/2026Numero di raccolta generale 21208/2026Data pubblicazione 22/06/2026di quella prevista dall’art. 2901 c.c., è caratterizzata dall’essereun’azione direttamente derivante dal fallimento che deve essereobbligatoriamente esercitata dal curatore fallimentare in quantoa tutela dell’interesse della massa dei creditori”; - “in ragione ditali peculiarità …, mentre l’azione di cui all’art. 2901 c.c. èsoggetta al solo limite della prescrizione quinquennale, quella dicui all’art. 66 L F. anche al termine di decadenza di tre anni dalladichiarazione di fallimento di cui all’art. 69 bis c.p.c.”.; - “lapeculiarità dell’azione di cui all’art. 66 L.F.“, quale “azione atutela della massa”, “giustifica l’assimilabilità, quanto ai terminidi decadenza, alle revocatorie fallimentari in senso stretto di cuiall’art. 67 L.F.”.1.7. La corte d’appello ha quindi ha aggiunto che: -“proprio la peculiarità dell’art. 66 L.F.”, volto a “consentirel’esercizio di un’azione revocatoria a tutela della massa”, “portaa ritenere che tale norma si applichi anche alla fattispecie inesame, anche se il legittimato passivo non è la società fallita mal’amministratore della società in bonis, oltre alla moglie,contitolare del fondo patrimoniale costituito”; - “il credito che siintende tutelare con l’azione revocatoria trova”, infatti, “il suopresupposto nell’art. 146 L.F. che a sua volta consente alcuratore fallimentare di proporre azione nei confrontidell’amministratore della società ai sensi dell’art. 2393 e 2394c.c., sempre al fine di tutelare l’interesse generale della massadei creditori”; - “l’azione revocatoria strumentale alla tutela delcredito risarcitorio” è, dunque, “disciplinata dall’art. 66 L.F. equindi sottoposta ai termini decadenziali di cui all’art. 69 bisL.F.”.1.8. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 19/9/2024, hachiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza.1.9. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistitocon controricorso.Ric. 2024 n. 21106 - Sez. 1 – CC del 5 giugno 2026Numero re4gis tro generale 21106/2024Numero sezionale 2543/2026Numero di raccolta generale 21208/2026Data pubblicazione 22/06/20261.10. Il Pubblico Ministero, con memoria del 14/5/2026,ha concluso per il rigetto del ricorso.1.11. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE2.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando laviolazione e la falsa applicazione degli artt. 2901 c.c. e 66 l.fall.,in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenzaimpugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto chel’azione promossa dal Fallimento nei confronti di MassimoPalermo e [OSCURATO:PERSONA] doveva essere qualificata come azionerevocatoria ordinaria ai sensi dell’art. 66 l.fall., senza, tuttavia,considerare che: - l’azione revocatoria ordinaria promossa dalMassimo Palermo, ex amministratore della società fallita, e la dilui moglie [OSCURATO:PERSONA], hanno costituito un fondopatrimoniale, in consapevole e doloso pregiudizio delle ragionicreditorie vantate nei suoi confronti dalla società e dai suoicreditori a titolo di risarcimento del danno derivante dalle plurimecondotte di mala gestio da lui compiute quale componentedell’organo gestorio; - tali ragioni creditorie sono oggetto delgiudizio promosso dal Fallimento nei confronti (anche) delPalermo, deciso con sentenza n. 13373 del 20/8/2024, con cui ilTribunale di Roma ha condannato, tra gli altri, [OSCURATO:PERSONA]“al pagamento in favore del Fallimento attore, a titolo dirisarcimento dei danni conseguenti agli illeciti oggetto di causa,della complessiva somma di €. 6.213.086,13, oltre rivalutazionemonetaria ed interessi di legge come riconosciuti inmotivazione”; - la domanda proposta dal Fallimento è, dunque,un’ordinaria azione revocatoria nei confronti di un soggetto([OSCURATO:PERSONA]) diverso dalla società fallita e volta allareintegrazione della garanzia patrimoniale di tale soggettorispetto alle ingenti ragioni creditorie vantate nei suoi confrontiRic. 2024 n. 21106 - Sez. 1 – CC del 5 giugno 2026Numero registro generale 21106/2024Nu5m ero sezionale 2543/2026Numero di raccolta generale 21208/2026Data pubblicazione 22/06/2026dalla società fallita e dai suoi creditori; - si tratta, pertanto, diun’azione assolutamente diversa dall’azione revocatoria ordinariaprevista dall’art. 66 l.fall., che ha, invece, ad oggetto gli “atticompiuti dal debitore”, poi fallito, “in pregiudizio dei creditori”; -l’azione promossa dal Fallimento risulta, quindi, disciplinataunicamente dagli artt. 2901 ss. c.c. ed è, di conseguenza,assoggettata unicamente al termine quinquennale di prescrizioneprevisto dall’art. 2903 c.c., che risulta, nella specie, ampiamenterispettato.2.2. Con il secondo motivo, si deduce la violazione e falaapplicazione dell’art. 69-bis l. fall., per avere la corte distrettualeerroneamente ritenuto applicabile detta dorma anche all’azionerevocatoria ordinaria ex art. 66, comma 1, l. fall., e non solo alleazioni revocatorie fallimentari in senso stretto.2.3. Il primo motivo è fondato, con assorbimento delsecondo.2.4. La corte d’appello ha, in sostanza, ritenuto chel’azione revocatoria promossa dal Fallimento fosse riconducibilealla fattispecie prevista dall’art. 66 l.fall. e che, di conseguenza,fosse assoggettata “al termine di decadenza di tre anni dalladichiarazione di fallimento”, previsto dall’art. 69-bis c.p.c., sullabase delle statuizioni riportate sopra, sub 1.7, che però risultanodel tutto errate sul piano giuridico.2.5. Questa Corte ha ampiamente chiarito che l’art. 66l.fall., rubricato “azione revocatoria ordinaria”, lì dove disponeche il curatore può domandare che “gli atti compiuti dal debitorein pregiudizio dei creditori” siano dichiarati inefficaci secondo lenorme del codice civile, attesta la natura derivata dell’azione, laquale, pur nella peculiarità del suo esercizio nell’ambito di unaprocedura concorsuale, rimane comunque retta dai requisitisostanziali previsti dal disposto dell’art. 2901 c.c., con deviazionedallo schema comune unicamente quanto a effetti, legittimazioneRic. 2024 n. 21106 - Sez. 1 – CC del 5 giugno 2026Numero re6gis tro generale 21106/2024Numero sezionale 2543/2026Numero di raccolta generale 21208/2026Data pubblicazione 22/06/2026e competenza, in ragione del contesto concorsuale da cui traeorigine, fermi restando i presupposti dell’azione e la sua naturadi mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale (Cass. n.36033 del 2021). Pertanto, il curatore che domandi, a normadell’art. 66 l.fall., la revoca di un atto compiuto dal debitore (poifallito) deve dimostrare in giudizio, a norma dell’art. 2901,comma 1, c.c., (tra l’altro) il pregiudizio che tale atto ha arrecatoalle “ragioni” dei creditori, che si verifica tutte le volte in cui, aseguito del compimento dell’atto dispositivo (e salvo il caso dellasua dolosa preordinazione a danneggiare i crediti non ancora sortinei confronti del suo autore), il patrimonio di quest’ultimo siadiventato, sul piano quantitativo o qualitativo, tale da rendereimpossibile (ovvero più incerta o difficile) l’integralesoddisfazione dei diritti di credito, in quel momento già esistenti,e che, come tali, in quanto insoddisfatti in tutto o in parte, sianostati poi ammessi al passivo del fallimento del debitore (cfr. Cass.n. 26331 del 2008; Cass. n. 19515 del 2019; Cass. n. 524 del2023, in motiv.; Cass. n. 7201 del 2024).2.6. Sennonché, l’azione pauliana proposta dal Fallimentoricorrente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è riconducibile in alcun modo alla suddetta fattispecie.2.7. [OSCURATO:PERSONA], infatti, ha chiesto al tribunale didichiarare l’inefficacia, ai sensi dell’art. 2901 c.c., dell’atto con ilquale, in data 16/7/2014, i convenuti (e non la società fallita)hanno conferito in fondo patrimoniale alcuni beni immobili equote di partecipazione sociale, al dichiarato scopo di reintegrarela garanzia patrimoniale generica di uno dei due (il convenutoMassimo Palermo) sul rilievo che quest’ultimo, comeamministratore della società poi fallita, aveva posto in esserecondotte causative di rilevanti danni alla società ed ai suoicreditori, avendo il Fallimento perciò agito in giudizio nei suoiconfronti, ai sensi degli artt. 146 l.fall. e 2392 e 2394 c.c., perRic. 2024 n. 21106 - Sez. 1 – CC del 5 giugno 2026Numero registro generale 21106/2024Nu7m ero sezionale 2543/2026Numero di raccolta generale 21208/2026Data pubblicazione 22/06/2026conseguirne il risarcimento.2.8. Non si tratta dunque - come ha giustamente dedottoil ricorrente - dell’azione di revoca ordinaria che il curatore, insostituzione dei creditori della società fallita, è legittimato aproporre, in via esclusiva, a norma degli artt. 66 l.fall. e 2901c.c., per ottenere l’inefficacia degli atti di disposizionepatrimoniale compiuti dalla stessa società in danno dei suoicreditori, onde ricostruire (mediante il recupero al patrimoniofallimentare dei beni che ne sono stati l’oggetto, in funzione dellaloro acquisizione e successiva liquidazione da parte del curatore,ex artt. 31, 42 e 104-ter ss. l.fall.) la garanzia patrimoniale delladebitrice pregiudicata da tali atti.2.9. Si tratta, piuttosto, della (ben diversa) azione - volta,come tutte le iniziative del curatore, alla gestione dei diritticompresi nel patrimonio fallimentare, comprese le preteserisarcitorie previste dall’art. 146, comma 2, l.fall. - con la qualeil Fallimento, in quanto legittimato ad ottenere dagliamministratori della società fallita il risarcimento dei danni chegli stessi hanno illecitamente arrecato al patrimonio della societàstessa (e, di reflesso, ai suoi creditori), a norma dell’art. 146,comma 2, l.fall., può, evidentemente, proporre in giudizio alloscopo di reintegrare la garanzia patrimoniale (non della societàfallita, come nel caso previsto dall’art. 66 l.fall., ma) dei suoidebitori (come, appunto, gli amministratori che siano obbligati,in ipotesi, al risarcimento, nei suoi confronti, dei predetti danni),chiedendo, appunto nei confronti di costoro, al pari di qualunquecreditore, la revoca ordinaria, ai sensi del solo art. 2901 c.c. (enon anche dell’art. 66 l. fall.), degli atti di disposizionepatrimoniale dagli stessi compiuti in pregiudizio di tali pretese(che il curatore, a seguito - ma non in conseguenza - dellasentenza dichiarativa di fallimento, è legittimato a far valere)onde agire, in via esecutiva, sui beni che ne sono stati l’oggettoRic. 2024 n. 21106 - Sez. 1 – CC del 5 giugno 2026Numero re8gis tro generale 21106/2024Numero sezionale 2543/2026Numero di raccolta generale 21208/2026Data pubblicazione 22/06/2026(non con il loro recupero al patrimonio fallimentare e allaliquidazione concorsuale ma), secondo le regole ordinarie, e cioèai sensi degli artt. 2902, comma 1, c.c. e 602 ss. c.p.c.In quanto tale, l’azione suddetta è senz’altro sottrattaall’applicazione dell’art. 69-bis, comma 1, l.fall. - testualmenteriservata alle azioni revocatore “disciplinate dalla presentesezione” della legge fallimentare, aventi ad oggetto, comechiarisce la rubrica della Sezione III, gli “atti” del debitore, poifallito, “pregiudizievoli ai creditori” - e così anche al termine ditre anni dalla dichiarazione di fallimento che tale norma prevede.2.10. Hanno errato quindi i giudici di merito a nonesaminare la domanda della curatela fallimentare, ritenendolaprescritta per il decorso del termine di decadenza triennaleprevisto dall’art. 66 l.fall.2.11. Quanto al resto, non possono che richiamarsi iprincipi ripetutamente affermati da questa Corte, in base ai quali:- l’art. 2901 c.c. ha accolto una nozione lata di credito,comprensiva della ragione o aspettativa, con la conseguenteirrilevanza, ai fini dell’esperimento dell’azione revocatoriaordinaria, dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilitàdel credito vantato dall’attore; - anche il credito eventuale, investe di credito litigioso ed oggetto di contestazione giudiziale inseparato giudizio, è, pertanto, idoneo, sia che si tratti di uncredito di fonte contrattuale, sia che si tratti di credito risarcitorioda fatto illecito (compreso il reato: Cass. n. 4668 del 2023), adeterminare l’insorgere, in capo all’attore, della qualità dicreditore che lo abilita all’esperimento dell’azione revocatoria aisensi dell’art. 2901 c.c. avverso l’atto di disposizione compiutodal debitore (Cass. n. 5619 del 2016; Cass. n. 1893 del 2012;conf., Cass. n. 1593 del 2020, Cass. n. 11121 del 2020; Cass. n.5746 del 2022; Cass. n. 15275 del 2023); - l’esistenza stessadella controversia in ordine al credito rende, peraltro, manifestoRic. 2024 n. 21106 - Sez. 1 – CC del 5 giugno 2026Numero re9gis tro generale 21106/2024Numero sezionale 2543/2026Numero di raccolta generale 21208/2026Data pubblicazione 22/06/2026l’interesse all’azione revocatoria, avuto riguardo alla funzionelato sensu cautelare di quest’ultima, essendo a tal fine sufficienteche il credito vantato dall’attore sia meramente allegato, anchenella forma della mera aspettativa, proprio alla luce dellafunzione di conservazione della garanzia patrimoniale svoltadall’azione revocatoria (Cass. n. 3369 del 2019, in motiv.; conf.,tra le tante, Cass. n. 2673 del 2016 e Cass. n. 23208 del 2016);- in effetti, una volta che risulti allegato “quale titolo dilegittimazione e fatto costitutivo della fondatezza della domandarevocatoria il ‘credito eventuale’, in veste di ‘credito litigioso’, lasussistenza (ed insieme la dimostrazione) di questo è dataproprio dalla pendenza del giudizio di accertamento del credito,del quale non è quindi necessario attendere la definizione primadi pronunciare sulla domanda di revocatoria” (Cass. Sez. U., n.9440 del 2004); - il titolare di credito eventuale, qual è, inparticolare, il credito soggetto ad accertamento giudiziale ancorain corso, è, dunque, legittimato a tutelare la garanziapatrimoniale del suo debitore mediante l’esercizio dell’azionerevocatoria prevista dall’art. 2901 c.c., fermo restando,naturalmente, che l’eventuale sentenza dichiarativadell’inefficacia dell’atto revocato non può essere portata adesecuzione finché l’esistenza di quel credito non sia accertata conefficacia di giudicato (Cass. n. 9855 del 2014), ovvero non risultida un titolo esecutivo, secondo le norme in tema diespropriazione contro il terzo proprietario (artt. 602 ss. c.p.c.); -d’altra parte, poiché anche il credito eventuale, in veste di creditolitigioso ed oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizi,è idoneo a determinare, sia che si tratti di un credito di fontecontrattuale, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito,l’insorgere della qualità di creditore che abilita all’esperimentodell’azione revocatoria, ai sensi dell’art. 2901 c.c., avverso l’attodi disposizione compiuto dal debitore, il giudizio promosso conRic. 2024 n. 21106 - Sez. 1 – CC del 5 giugno 2026Numero 1reg0is tro generale 21106/2024Numero sezionale 2543/2026Numero di raccolta generale 21208/2026Data pubblicazione 22/06/2026l’indicata azione non è soggetto a sospensione necessaria anorma dell’art. 295 c.p.c. per il caso di pendenza di controversiaavente ad oggetto l’accertamento del credito per la cuiconservazione è stata proposta la domanda revocatoria, inquanto la definizione del giudizio sull’accertamento del creditonon costituisce l’indispensabile antecedente logico-giuridico dellapronuncia sulla domanda revocatoria, essendo d’altra parte daescludere l’eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenzache, a tutela dell’allegato credito litigioso, dichiari inefficace l’attodi disposizione e la sentenza negativa sull’esistenza del credito.(Cass. Sez. U., n. 9440 del 2004, resa in una fattispecie in cui ilcredito litigioso, allegato quale fatto costitutivo della pretesarevocatoria, era rappresentato dal credito risarcitorio per malagestio fatto valere in giudizio nei confronti di amministratori disocietà: con tale pronuncia, le Sezioni Unite hanno annullatol’ordinanza con cui il tribunale aveva sospeso il giudizio introdottoper ottenere la dichiarazione d’inefficacia dell’atto di disposizionein ragione della pendenza del processo relativo alla domandaavente ad oggetto il credito per risarcimento danni posto afondamento della domanda revocatoria; cfr. Cass. n. 2673 del2016; Cass. n. 3369 del 2019).3. Il ricorso, nei termini esposti, va accolto, e per l’effetto lasentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte d’appello diRoma, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto erinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione,anche per la statuizione sulle spese del presente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 giugno 2026.La PresidentePaola VellaRic. 2024 n. 21106 - Sez. 1 – CC del 5 giugno 2026