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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 07408/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25439/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA. [OSCURATO:PERSONA], 96, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatiin ROMA, [OSCURATO:PERSONA] S. SPIRITO, 48, presso lo studio dell’avvocato D'[OSCURATO:PERSONA], rappresentat i e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 109/2017 depositata il18/01/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/12/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Verona, per quanto qui rileva, ha accolto in parte la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che sono stati condannati a rimuovere opere e manufatti collocati fra i mappali 97 e 137 del foglio 367 nel Comune di Verona , che identificano la corte in comproprietà fra le parti in causa; ha dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale dei convenuti, i quali avevano chiesto che fosse disposta la divisione dei mappali di cui sopra , o in natura , mediante attribuzione del mappale 97 ai convenuti a del mappale 137 agli attori, ovvero mediante attribuzione dell’intero agli stessi convenuti, essendo titolari della quota di 5/6.

Con sentenza n. 109/2017, depositata il 18 gennaio 2017, la Corte d'appello di Venezia, per quanto qui rileva, ha rigettato sia l’appello proposto dai soccombenti sulla domanda riconvenzionale, sia l’appello incidentale degli originari attori, che volevano una diversa ripartizione delle spese di lite.

Ha ritenuto il giudice del merito che la ripartizione del cortile, prefigurata dagli appellanti, non potesse attuarsi, in quanto implicava la costituzione di servitù sui mappali 232 e 233 non appartenenti alle parti in causa oppure sul mappale 97, che tuttavia era in comproprietà con un terzo ( [OSCURATO:PERSONA] ) .

Proprio perché il bene apparteneva anche a un soggetto diverso che non era stato chiamato in causa, la Corte d’appello ha negato anche la possibilità della divisione giudiziale.

Per la cassazione della decisione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso, affidato a due motivi, illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] I motivi del ricorso possono così riassumersi: 1) nullità dell’impugnata sentenza ex art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., per avere la Corte d’appello di Venezia omesso di motivare circa un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti,in relazione al mancato esame dell’atto di compravendita del 16 novembre 2016, intervenuto fra l’udienza di precisazione delle conclusioni e il deposito delle comparse conclusionali, con il quale gli attuali ricorrenti erano divenuti i soli proprietari delle porzioni sulle quali avrebbe dovuto costituirsi in ipotesi la servitù funzionale per potersi realizzare la divisione, non sussistendo quindi l’impedimento ravvisato nella sentenza; 2) nullità della sentenza ex art. 360 co. 1 nn. 3 e 4 c.p.c. ed ex art. 132 n. 4 c.p.c. per carente e comunque incongrua motivazione in ordine all’applicazione degli artt. 817 e 818 c.c.: la Corte d’appello, laddove ha riconosciuto che la corte comune apparteneva, oltre alle parti in causa, anche a [OSCURATO:PERSONA], ha omesso di considerare l’atto di compravendita [OSCURATO:DATA_NASCITA] rep. n. 258691 notaio [OSCURATO:PERSONA], con il quale [OSCURATO:PERSONA], insieme alla sorella [OSCURATO:PERSONA], avevano ceduto agli attuali ricorrenti la porzione di casa, acquistata con l’atto del 1957; dal momento che la corte oggetto di lite costituiva una pertinenza della casa trasferita agli acquirenti , la mancata menzione di essa nel titolo non forniva argomento per dis conoscere, in assenza di volontà contraria, che la corte comune fosse compresa nel trasferimento, non sussistendo quindi alcuna residua titolarità in capo all’alienante.

È prioritario l’esame del secondo motivo che è fondato e idoneo a rendere assorbite le altre doglianze.

In effetti, la Corte di merito, quando riconosce la comproprietà della cort e comune oggetto della domanda anche in capo a [OSCURATO:PERSONA], richiama il solo titolo di acquisto del 1957, senza neanche menzionare il successivo trasferimento, pacifico in causa, del 1994, intercorso con i convenuti, attuali ricorrenti.

In linea di principio, discutendosi nella specie di un corte comune a più proprietari delle case che la circondano, la Corte d’appello non avrebbe potuto concludere nel senso della persistente proprietà di [OSCURATO:PERSONA] senza la benché minima considerazione dell’atto traslativo ulteriore, del quale avrebbe dovuto individuare la portata sulla base del contenuto e in relazione allo stato dei luoghi, tenuto conto del principio secondo cui gli accessori pertinenziali di un bene immobile devono ritenersi compresi nel suo trasferimento, anche nel caso di mancata indicazione nell'atto di compravendita, essendo necessaria un'espressa volontà contraria per escluderli (Cass. n. 12866/2022): l’omissione di tale indagine, imposta dalla stessa definizione di “corte comune” usata nella sentenza per identificare il bene oggetto della domanda, ridonda nella violazione di legge fondatamente denunciata con il motivo.

Ai controricorrenti non giova richiamare il principio che l’accertamento del rapporto pertinenziale è prerogativa del giudice di merito (Cass. n. 11970/2018), per cui i ricorrenti, sotto l’egida della violazione di legge, aspirerebbero in realtà a una nuova valutazione dei fatti.

Invero la Corte di merito non ha compiuto alcuna valutazione, riconoscendo la persistente proprietà del terzo solo in base all’art. 1957; l’atto successivo non è minimamente menzionato, né è ravvisabile nella sentenza una presa di posizione sull’esclusione del rapporto pertinenziale rispetto a quanto pacificamente ceduto con l’atto del 1994, nonostante l’esistenza di un tale rapporto fosse in linea di principio evocata della stessa definizione di “corte comune” usata nella sentenza per identificare il bene oggetto della domanda.

Invero, il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda di divisione, dando per pacifica l’appartenenza.Nel ricorso i ricorrenti hanno riportato la definizione dell’assetto proprietario, che era stato operato dal consulente sulla base dei rispettivi titoli in termini tali da escludere la proprietà di soggetti diversi dalle parti in causa: 5/6 i convenuti,1/6 gli attori.

Si deve ancora aggiungere che la statuizione sulla proprietà del terzo è stata proposta dalla Corte d’appello per negare la possibilità della divisione giudiziale, nell’ambito di una pronuncia nella quale viene condivisa la valutazione del primo giudice sulla impossibilità della ripartizione in natura.

È un’impostazione certamente discutibile, perché la domanda di divisione dà luogo a una tipica ipotesi di litisconsorzio necessario (Cass. n. 14654/2013), essendo del tutto irrilevante, a questi fini, che la divisione sia fatta in natura o per equivalente.

In questo senso la decisione è in contrasto con il principio secondo cui, nel caso in cui la domanda didivisione non sia stata proposta nei confronti di tutti i coeredi, il giudice non può pronunciare su di essa e, qualora il difetto di integrità del contraddittorio sia rilevato solamente dal giudice di appello, questi deve limitarsi a rimettere la causa al primo giudice, non formandosi alcun giudicato implicito sull'integrità del contraddittorio e dovendo, d'altra parte, il giudice rilevarne d'ufficio il difetto, risultante ex actis, in qualsiasi stato e grado del processo (Cass. n. 1663/1966; n. 6537/1981).

Ferma l’esigenza della prioritaria risoluzione del problema dell’appartenenza, restano naturalmente impregiudicate le questioni dibattute nel presente giudizio, e cioè: a) se, in rapporto alla natura del bene, sia configurabile la possibilità di una divisione diversa da quella in natura, avuto riguardo alla previsione dell’art. 1112 c.c.; b) se sia consentito, in sede di divisione e al fine di rendere attuabile la ripartizione in natura, l’imposizione di pesi su beni diversi da quelli comuni oggetto del giudizio, seppure appartenenti in ipotesi agli stessi condividenti.

La sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio innanzi alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, perché provveda a riconsiderare la domanda di divisione, alla luce dei principî sopra ricordati.

Ad essa si demanda pure la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso; dichiara assorbito il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa innanzi alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spes

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25439/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA. [OSCURATO:PERSONA], 96, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatiin ROMA, [OSCURATO:PERSONA] S. SPIRITO, 48, presso lo studio dell’avvocato D'[OSCURATO:PERSONA], rappresentat i e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 109/2017 depositata il18/01/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/12/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Verona, per quanto qui rileva, ha accolto in parte la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che sono stati condannati a rimuovere opere e manufatti collocati fra i mappali 97 e 137 del foglio 367 nel Comune di Verona , che identificano la corte in comproprietà fra le parti in causa; ha dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale dei convenuti, i quali avevano chiesto che fosse disposta la divisione dei mappali di cui sopra , o in natura , mediante attribuzione del mappale 97 ai convenuti a del mappale 137 agli attori, ovvero mediante attribuzione dell’intero agli stessi convenuti, essendo titolari della quota di 5/6. Con sentenza n. 109/2017, depositata il 18 gennaio 2017, la Corte d'appello di Venezia, per quanto qui rileva, ha rigettato sia l’appello proposto dai soccombenti sulla domanda riconvenzionale, sia l’appello incidentale degli originari attori, che volevano una diversa ripartizione delle spese di lite. Ha ritenuto il giudice del merito che la ripartizione del cortile, prefigurata dagli appellanti, non potesse attuarsi, in quanto implicava la costituzione di servitù sui mappali 232 e 233 non appartenenti alle parti in causa oppure sul mappale 97, che tuttavia era in comproprietà con un terzo ( [OSCURATO:PERSONA] ) . Proprio perché il bene apparteneva anche a un soggetto diverso che non era stato chiamato in causa, la Corte d’appello ha negato anche la possibilità della divisione giudiziale. Per la cassazione della decisione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso, affidato a due motivi, illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] I motivi del ricorso possono così riassumersi: 1) nullità dell’impugnata sentenza ex art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., per avere la Corte d’appello di Venezia omesso di motivare circa un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti,in relazione al mancato esame dell’atto di compravendita del 16 novembre 2016, intervenuto fra l’udienza di precisazione delle conclusioni e il deposito delle comparse conclusionali, con il quale gli attuali ricorrenti erano divenuti i soli proprietari delle porzioni sulle quali avrebbe dovuto costituirsi in ipotesi la servitù funzionale per potersi realizzare la divisione, non sussistendo quindi l’impedimento ravvisato nella sentenza; 2) nullità della sentenza ex art. 360 co. 1 nn. 3 e 4 c.p.c. ed ex art. 132 n. 4 c.p.c. per carente e comunque incongrua motivazione in ordine all’applicazione degli artt. 817 e 818 c.c.: la Corte d’appello, laddove ha riconosciuto che la corte comune apparteneva, oltre alle parti in causa, anche a [OSCURATO:PERSONA], ha omesso di considerare l’atto di compravendita [OSCURATO:DATA_NASCITA] rep. n. 258691 notaio [OSCURATO:PERSONA], con il quale [OSCURATO:PERSONA], insieme alla sorella [OSCURATO:PERSONA], avevano ceduto agli attuali ricorrenti la porzione di casa, acquistata con l’atto del 1957; dal momento che la corte oggetto di lite costituiva una pertinenza della casa trasferita agli acquirenti , la mancata menzione di essa nel titolo non forniva argomento per dis conoscere, in assenza di volontà contraria, che la corte comune fosse compresa nel trasferimento, non sussistendo quindi alcuna residua titolarità in capo all’alienante. È prioritario l’esame del secondo motivo che è fondato e idoneo a rendere assorbite le altre doglianze. In effetti, la Corte di merito, quando riconosce la comproprietà della cort e comune oggetto della domanda anche in capo a [OSCURATO:PERSONA], richiama il solo titolo di acquisto del 1957, senza neanche menzionare il successivo trasferimento, pacifico in causa, del 1994, intercorso con i convenuti, attuali ricorrenti. In linea di principio, discutendosi nella specie di un corte comune a più proprietari delle case che la circondano, la Corte d’appello non avrebbe potuto concludere nel senso della persistente proprietà di [OSCURATO:PERSONA] senza la benché minima considerazione dell’atto traslativo ulteriore, del quale avrebbe dovuto individuare la portata sulla base del contenuto e in relazione allo stato dei luoghi, tenuto conto del principio secondo cui gli accessori pertinenziali di un bene immobile devono ritenersi compresi nel suo trasferimento, anche nel caso di mancata indicazione nell'atto di compravendita, essendo necessaria un'espressa volontà contraria per escluderli (Cass. n. 12866/2022): l’omissione di tale indagine, imposta dalla stessa definizione di “corte comune” usata nella sentenza per identificare il bene oggetto della domanda, ridonda nella violazione di legge fondatamente denunciata con il motivo. Ai controricorrenti non giova richiamare il principio che l’accertamento del rapporto pertinenziale è prerogativa del giudice di merito (Cass. n. 11970/2018), per cui i ricorrenti, sotto l’egida della violazione di legge, aspirerebbero in realtà a una nuova valutazione dei fatti. Invero la Corte di merito non ha compiuto alcuna valutazione, riconoscendo la persistente proprietà del terzo solo in base all’art. 1957; l’atto successivo non è minimamente menzionato, né è ravvisabile nella sentenza una presa di posizione sull’esclusione del rapporto pertinenziale rispetto a quanto pacificamente ceduto con l’atto del 1994, nonostante l’esistenza di un tale rapporto fosse in linea di principio evocata della stessa definizione di “corte comune” usata nella sentenza per identificare il bene oggetto della domanda. Invero, il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda di divisione, dando per pacifica l’appartenenza.Nel ricorso i ricorrenti hanno riportato la definizione dell’assetto proprietario, che era stato operato dal consulente sulla base dei rispettivi titoli in termini tali da escludere la proprietà di soggetti diversi dalle parti in causa: 5/6 i convenuti,1/6 gli attori. Si deve ancora aggiungere che la statuizione sulla proprietà del terzo è stata proposta dalla Corte d’appello per negare la possibilità della divisione giudiziale, nell’ambito di una pronuncia nella quale viene condivisa la valutazione del primo giudice sulla impossibilità della ripartizione in natura. È un’impostazione certamente discutibile, perché la domanda di divisione dà luogo a una tipica ipotesi di litisconsorzio necessario (Cass. n. 14654/2013), essendo del tutto irrilevante, a questi fini, che la divisione sia fatta in natura o per equivalente. In questo senso la decisione è in contrasto con il principio secondo cui, nel caso in cui la domanda didivisione non sia stata proposta nei confronti di tutti i coeredi, il giudice non può pronunciare su di essa e, qualora il difetto di integrità del contraddittorio sia rilevato solamente dal giudice di appello, questi deve limitarsi a rimettere la causa al primo giudice, non formandosi alcun giudicato implicito sull'integrità del contraddittorio e dovendo, d'altra parte, il giudice rilevarne d'ufficio il difetto, risultante ex actis, in qualsiasi stato e grado del processo (Cass. n. 1663/1966; n. 6537/1981). Ferma l’esigenza della prioritaria risoluzione del problema dell’appartenenza, restano naturalmente impregiudicate le questioni dibattute nel presente giudizio, e cioè: a) se, in rapporto alla natura del bene, sia configurabile la possibilità di una divisione diversa da quella in natura, avuto riguardo alla previsione dell’art. 1112 c.c.; b) se sia consentito, in sede di divisione e al fine di rendere attuabile la ripartizione in natura, l’imposizione di pesi su beni diversi da quelli comuni oggetto del giudizio, seppure appartenenti in ipotesi agli stessi condividenti. La sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio innanzi alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, perché provveda a riconsiderare la domanda di divisione, alla luce dei principî sopra ricordati. Ad essa si demanda pure la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso; dichiara assorbito il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa innanzi alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spes
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