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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04417/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. [OSCURATO:PERSONA] di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Il [OSCURATO:PERSONA] di LECCE, con ordinanza in data 15/07/2025, revocava la detenzione domiciliare concessa a [OSCURATO:PERSONA].

Propone ricorso per cassazione il condannato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

Il ricorso è inammissibile.

Va premesso che "Ai fini della revoca di una misura alternativa per condotte di rilievo penale tenute dal condannato nel corso dell'esecuzione della pena, la valutazione del magistrato di sorveglianza in ordine alla loro rilevanza si fonda su un apprezzamento autonomo rispetto a quello svolto dal giudice della cognizione nel procedimento relativo alle medesime condotte, con l'unico limite dell'accertamento dell'insussistenza del fatto o della sua mancata commissione da parte dell'istante" (Sez. 1, n. 18351 del 29/02/2024, Greco, Rv. 286262 - 01).

Il ricorso contesta solo genericamente i dati di fatto sulla base dei quali il Tribunale ha ritenuto la materialità della condotta (ricostruita, in assenza di accertamento penale, sulla base della testimonianza della persona offesa e delle indagini di polizia) che, del resto, si assomma ad altri comportamenti trasgressivi della misura che avevano già portato alla revoca dell'affidamento in prova con applicazione della detenzione domiciliare.

Le complessive valutazioni sull'inaffidabilità del condannato, del resto, non sono specificamente criticate.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. [OSCURATO:PERSONA] di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Il [OSCURATO:PERSONA] di LECCE, con ordinanza in data 15/07/2025, revocava la detenzione domiciliare concessa a [OSCURATO:PERSONA]. Propone ricorso per cassazione il condannato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorso è inammissibile. Va premesso che "Ai fini della revoca di una misura alternativa per condotte di rilievo penale tenute dal condannato nel corso dell'esecuzione della pena, la valutazione del magistrato di sorveglianza in ordine alla loro rilevanza si fonda su un apprezzamento autonomo rispetto a quello svolto dal giudice della cognizione nel procedimento relativo alle medesime condotte, con l'unico limite dell'accertamento dell'insussistenza del fatto o della sua mancata commissione da parte dell'istante" (Sez. 1, n. 18351 del 29/02/2024, Greco, Rv. 286262 - 01). Il ricorso contesta solo genericamente i dati di fatto sulla base dei quali il Tribunale ha ritenuto la materialità della condotta (ricostruita, in assenza di accertamento penale, sulla base della testimonianza della persona offesa e delle indagini di polizia) che, del resto, si assomma ad altri comportamenti trasgressivi della misura che avevano già portato alla revoca dell'affidamento in prova con applicazione della detenzione domiciliare. Le complessive valutazioni sull'inaffidabilità del condannato, del resto, non sono specificamente criticate. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così dec
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