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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 maggio 2022

Cassazione n. 23707/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO - rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Ancona confermava la sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 477 e 482 c.p., per avere creato o comunque concorso a creare una falsa patente di guida a lui intestata, apparentemente rilasciata dalle autorità albanesi, esibita agli agenti di [OSCURATO:PERSONA]; - rilevato che, avverso la suddetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con atto a firma del proprio difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale lamenta che la statuizione di condanna sia fondata sul travisamento degli elementi di prova emergenti dalle risultanze processuali e che, stante la probabilità che il falso sia stato prodotto all'estero, il fatto per il quale si procede, in quanto non commesso in Italia, non sia assoggettabile alla competenza del giudice italiano; - ritenuto che il proposto motivo è in parte generico- in quanto meramente reiterativo di questioni, già poste all'attenzione della Corte di Appello, adeguatamente vagliate e disattese dalla sentenza impugnata, che si è espressa correttamente, argomentando in punto di diritto e congruamente motivando in punto di fatto- ed in parte manifestamente infondato, siccome versato in fatto ed avendo comunque i giudici di merito, con ragionamento immune da vizi, escluso, nel ricostruire la vicenda fattuale, che la falsificazione de quo possa essere effettivamente avvenuta all'estero, accertato che l'imputato è pacificamente ormai [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] e che non può ritenersi credibile e verosimile che il documento, palesemente contraffatto, possa essere stato rilasciato dalle Autorità albanesi; - considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25.5.2022 [OSCURATO:PERSONA] liere estensore [OSCURATO:PERSONA]/P zzullo i Ste2rits(c),,,, i or [OSCURATO:PERSONA] CANCEk LER1A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO - rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Ancona confermava la sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 477 e 482 c.p., per avere creato o comunque concorso a creare una falsa patente di guida a lui intestata, apparentemente rilasciata dalle autorità albanesi, esibita agli agenti di [OSCURATO:PERSONA]; - rilevato che, avverso la suddetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con atto a firma del proprio difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale lamenta che la statuizione di condanna sia fondata sul travisamento degli elementi di prova emergenti dalle risultanze processuali e che, stante la probabilità che il falso sia stato prodotto all'estero, il fatto per il quale si procede, in quanto non commesso in Italia, non sia assoggettabile alla competenza del giudice italiano; - ritenuto che il proposto motivo è in parte generico- in quanto meramente reiterativo di questioni, già poste all'attenzione della Corte di Appello, adeguatamente vagliate e disattese dalla sentenza impugnata, che si è espressa correttamente, argomentando in punto di diritto e congruamente motivando in punto di fatto- ed in parte manifestamente infondato, siccome versato in fatto ed avendo comunque i giudici di merito, con ragionamento immune da vizi, escluso, nel ricostruire la vicenda fattuale, che la falsificazione de quo possa essere effettivamente avvenuta all'estero, accertato che l'imputato è pacificamente ormai [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] e che non può ritenersi credibile e verosimile che il documento, palesemente contraffatto, possa essere stato rilasciato dalle Autorità albanesi; - considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25.5.2022 [OSCURATO:PERSONA] liere estensore [OSCURATO:PERSONA]/P zzullo i Ste2rits(c),,,, i or [OSCURATO:PERSONA] CANCEk LER1A
Sentenza Cassazione n. 23707/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris