CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 23961/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di ASTI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]: "Inammissibilità del ricorso". [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Asti, Sezione riesame, con ordinanza indicata in epigrafe, del 7 settembre 2022, ha rigettato la richiesta di riesame di [OSCURATO:PERSONA]/indagato per il reato di cui all'art. 10 ter, d. Igs. 74 del 2000, avverso l'ordinanza di convalida del sequestro preventivo del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Asti del 13 luglio 2022 (sequestro della somma di euro 2.098.493,00 quale profitto del reato)cla eseguirsi in via diretta nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]. e, in caso di incapienza, per equivalente nei riguardi di Quagliotti e dei coindagati. 2. Ricorre in cassazione [OSCURATO:PERSONA], quale indagato, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Violazione di legge (art. 10 ter e 12 bis d. Igs. 74 del 2000 e 321, secondo comma cod. proc. pen.) in relazione al profitto del reato. Nessuna delle fatture emesse dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. per l'anno di imposta 2020 è stata pagata, come rilevato dalla stessa ordinanza impugnata. Le fatture in numero di 160 erano tutte in favore della Skytelecom s.r.I., per euro 82.305.989,64. Conseguentemente la società [OSCURATO:SOCIETA]. non ha incassato nessuna somma a titolo di IVA (euro 2.098.493,00 che per l'ordinanza impugnata costituirebbe il profitto del reato, pari all'IVA non pagata). Non può applicarsi l'art. 7 del d.P.R. 633 del 1971 che stabilisce per le fatture per le operazioni inesistenti, comunque, il pagamento dell'imposta. Si tratta di una norma sanzionatoria che non può applicarsi oltre i casi espressamente previsti. La capacità contributiva della società, costituente il presupposto dell'imposta, non sussiste per le somme rilevate nell'imputazione, per omesso incasso delle fatture. 2. 2. Violazione di legge (art. 10 ter, 12 bis d. Igs. 74 del 2000, 240 cod. pen. e 321 cod. proc. pen.), erronea individuazione del profitto del reato in luogo del prezzo del reato. Per l'emittente delle fatture il profitto del reato non può consistere nell'intera somma ritenuta in fattura (profitto invero conseguito dalla società che ha utilizzato le fatture), ma solo dal "prezzo del reato", ovvero il provento ricavato dall'emittente le fatture (vedi Cass. Sez. 3, n. 20551/2022). 2. 3. Violazione di legge (art. 110 cod. pen. e 321 cod. proc. pen.); in relazione al fumus del reato nei confronti del ricorrente. L'ordinanza impugnata ritiene il ricorrente un mero prestanome, ma non viene individuata alcuna gestione di fatto della società da parte del ricorrente. L'ordinanza richiama un preteso uso dei conti della società da parte del ricorrente, ma lo stesso per questo uso dei conti correnti ha dovuto chiedere l'autorizzazione agli effettivi amministratori di fatto. Conseguentemente, illogica risulta l'affermazione dell'ordinanza che il ricorrente "non possa dirsi del tutto estraneo alla gestione della società". L'attività gestoria viene desunta da un mero compimento di un'attività materiale di utilizzo di un bene della società. 2. 4. Violazione di legge (art. 240 cod. pen. e 321 cod. proc. pen.), l'esecuzione chtesequestro non è avvenuta sui beni indicati dal giudice /ma su quelli individuati in sede esecutiva dall'organo non legittimato. Nei confronti del ricorrente sono state sequestrate le somme del conto corrente intestato alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. unipersonale (di cui Quagliotti è il legale rappresentante); nessun contatto risulta tra la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la [OSCURATO:SOCIETA]. Il sequestro, quindi, è stato effettuato sui beni di un terzo estraneo. La motivata decisione di sequestrare i beni di un terzo estraneo doveva essere presa dal Giudice che ha disposto il sequestro e non in sede esecutiva. Ha chiesto, quindi, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 325, comma 1, del cod. proc. pen. è ammesso solo per violazione di legge, e non quindi per i vizi della motivazione. In tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di "violazione di legge per cui soltanto può essere proposto ricorso per Cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice. (Fattispecie relativa ad annullamento dell'ordinanza di riesame confermativa del sequestro probatorio di cose qualificate come corpo di reato e del tutto priva di motivazione in ordine al presupposto della finalità probatoria perseguita in funzione dell'accertamento dei fatti). (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004 - dep. 13/02/2004, P.C. Ferazzi in proc.Bevilacqua, Rv. 226710). Nel caso in giudizio il ricorso evidenzia, sostanzialmente, vizi della motivazione, relativamente alla prospettata erronea determinazione del profitto del reato di cui all'art. 10 ter d. Igs. 74 del 2000 e alla sussistenza del fumus del reato nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA] (i primi tre motivi del ricorso). 3. 1. Il profitto del reato risulta corrispondente all'IVA non versata per l'anno di imposta 2020, come dichiarato dalla stessa [OSCURATO:SOCIETA]. nella dichiarazione annuale (euro 2.098.493). Il mancato incasso delle fatture comporta sempre il versamento dell'IVA relativa (vedi Cass. Sez. 5, civile, del 26 agosto 2015, n. 17174). 3. 2. La questione del prezzo del reato è mal posta in quanto il principio di diritto è valido per il reato di cui all'art. 8, d. Igs. 74 del 2000: "In tema di emissione di fatture per operazioni inesistenti, non può essere ttnil / disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, sui beni dell'emittente per il valore corrispondente al profitto conseguito dall'utilizzatore delle fatture medesime, in quanto il regime derogatorio previsto dall'art. 9 D.Lgs. n. 74 del 2000 - escludendo la configurabilità del concorso reciproco tra chi emette le fatture per operazioni inesistenti e chi se ne avvale - impedisce l'applicazione in questo caso del principio solidaristico, valido nei soli casi di illecito plurisoggettivo. (In motivazione, la S.C. ha chiarito che il vincolo nei confronti dell'emittente può essere imposto in relazione al solo prezzo del delitto di cui all'art. 8 D.Lgs. n.74 del 2000, da individuare - in sede di sequestro - con riferimento a qualsiasi utilità economica valutabile ed immediatamente o indirettamente derivante dalla commissione del reato)" (Sez. 3, Sentenza n. 43952 del 05/05/2016 Cc. (dep. 18/10/2016 ) Rv. 267925 - 01). Lo stesso principio non può essere applicato al reato di cui all'art. 10 ter, d. Igs. 74 del 2000, essendo il profitto del reato corrispondente all'imposta evasa, non versata e risultante dalla stessa dichiarazione della società contribuente. 4. Il ricorrente risulta l'amministratore della società e, inoltre, l'ordinanza impugnata ha evidenziato una sua diretta (anche se parziale) ingerenza nella gestione della società. Infatti, il ricorrente richiedeva di utilizzare per alcune operazione i conti della società e, inoltre, dalla società gestita dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. risultavano circa 87 bonifici a favore della [OSCURATO:SOCIETA]. Si tratta di un accertamento in fatto insindacabile in questa sede. 5. Del tutto infondato e finanche contraddittorio il 4 motivo sulle somme sequestrate alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di cui il ricorrente è il legale rappresentante. Se i beni (il denaro sequestrato) fossero della società il ricorrente (che ricorre in cassazione quale indagato e non anche quale legale rappresentante della società) non sarebbe neanche legittimato alla richiesta di dissequestro. Tuttavia, l'ordinanza impugnata ha evidenziato ,con motivazione non sindacabile in questa sede2come la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non può essere considerata un autonomo soggetto, ma una società schermo su cui il Quagliottei poteva operare liberamente, anche al fine di agevolare la [OSCURATO:SOCIETA] di cui era amministratore di diritto. Su questi aspetti il ricorso in cassazione non si confronta, ma reitera il motivo del riesame senza reali motivi di legittimità. 5. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a