CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 13083/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 741-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 17, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 4396/2014 della COMM.TRIB.REG.[OSCURATO:PERSONA].DIST. di SALERNO, depositata il 08/05/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/04/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; Considerato che: Dall'esposizione in fatto contenuta nel ricorso, emerge che era stata emessa cartella di pagamento per l'importo complessivo di 485.600,72 , in relazione a varie imposte a seguito di iscrizione a ruolo in connessione di un avviso di accertamento non impugnato , nei confronti della soc. coop Dike a r.l. Avverso tale cartella era proposta rituale impugnazione della cooperativa intimata , con cui si doleva della mancata notifica dell'avviso di accertamento il che comportava la nullità e \o annullabilità della cartella in mancanza del presupposto di legge. Integrato il contraddittorio nei confronti della Agenzia delle Entrate la quale aveva emesso l'avviso di accertamento , ed acquisita la documentazione della notifica relativamente all'avviso di accertamento, la Ctp accoglieva il ricorso considerando non valida la notifica dell'avviso di accertamento. A seguito dell'appello da parte della Agenzia , la Ctr accoglieva l'appello dando atto della avvenuta consegna dell'avviso di accertamento. Contro la sentenza di secondo grado propone ricorso per Cassazione la Coop. Dike, affidandosi a due motivi. Si costituiva con controricorso l'Agenzia delle Entrate , tramite l'avvocatura dello Stato, chiedendo il rigetto del ricorso. Ragioni della decisione: Con il primo motivo il ricorrente deduceva "la violazione dell'art. 149 cpc e delle disposizioni di cui all'art. 7 e 8 della legge :20 nov. 1982 n. 890 e successive modificazioni , in relazione all'art. 360 comma i n3 cpc . In particolare secondo il ricorrente non poteva considerarsi valida la notifica in quanto non si evinceva il luogo dove sarebbe avvenuta tale notifica. Con il secondo motivo l'Agenzia deduceva "l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art. 360 comma i n5cpc ". I rilievi contenuti in tali motivi tendono, per ampia parte, a sovrapporsi e a riproporsi; il che suggerisce la disamina simultanea degli esperiti mezzi di impugnazione. Va in premessa ribadito che in materia di notifica di un atto giudiziario ad una persona giuridica, invero, questa Corte ha già avuto occasione di precisare, che "in caso di notifica a persone giuridiche, con consegna ad una delle persone indicate nell'art. 145 c.p.c., comma i, la legittimazione alla ricezione si presume per il solo fatto della presenza del soggetto nella sede sociale e dell'avvenuta accettazione dell'atto, mentre incombe sul destinatario l'onere della prova contraria" (Cass. sez. V, 6,8.2002 n. 11804). Questi principi sono stati confermati e specificati anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità in materia, la quale ha affermato che: "ai fini della regolarità della notificazione di atti a persona giuridica mediante consegna a persona addetta alla sede (art. 145, comma I, c.p.c.), senza che consti la previa infruttuosa ricerca del legale rappresentante e, successivamente, della persona incaricata di ricevere le notificazioni, è sufficiente che il consegnatario si trovi presso la sede della persona giuridica destinataria non occasionalmente ma in virtù di un particolare rapporto che, non dovendo essere necessariamente di prestazione lavorativa, può risultare anche dall'incarico, pur se provvisorio e precario, di ricevere le notificazioni per conto della persona giuridica. Ne consegue che, qualora dalla relazione dell'ufficiale giudiziario risulti la presenza di una persona che si trovava nei locali della sede, è da presumere che tale persona fosse addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica, anche se da questa non dipendente, laddove la società, per vincere la presunzione in parola, ha l'onere di provare che la stessa persona, oltre a non essere una sua dipendente, non era neppure addetta alla sede per non averne mai ricevuto incarico alcuno". Nel ricorso non vengono in rilievo elementi idonei a superare tale presunzione , per cui la decisione della Ctr sul punto, risulta immune da vizi avendo considerata valida la notifica consegnata ad un addetto presso la sede legale . In altri termini la Ctr - avendo dato atto che la notifica dell'avviso di accertamento era stata eseguita mediante consegna alla persona specificamente preposta alla ricezione per conto dell'ente, va considerata idonea a produrre gli effetti che le sono propri nei confronti dell'ente medesimo, data la diretta riferibilità a questo, in virtù del principio di immedesimazione organica, degli atti compiuti da e nei confronti di coloro che lo rappresentano e ne realizzano esecutivamente le finalità (cfr. Cass. 28 febbraio 2007, n. 4785; Cass. 22 agosto 2002, n. 12373; Cass, 21 gennaio 1993, n. 704). Tale conclusione va confermata anche qualora, come nel caso in esame, la notifica eseguita presso la sede legale anche se sulla busta contente l'avviso mancava l'indirizzo peraltro dovendosi ragionevolmente ritenere ,valutato unitaniente a quanto dichiarato dal consegnatario dell'avviso di accertamento di incaricato alla ricezione degli atti, il luogo della consegna era la sede dell'ente e di escludere, per tale via, che lo stesso fosse estraneo all'ente medesimo. Del resto nell'avviso di accertamento era indicata la sede legale e la restituzione dell'avviso di ricevimento al notificante e prodotto in giudizio è documento idoneo a provare la consegna del plico . Del resto una qualche imperfezione non comporta la nullità della notifica sia possibile identificare con certezza il reale destinatario sulla scorta degli elementi acquisiti e nella relata. Risultando dal contesto dei documenti depositati che la notificazione è avvenuta appunto all'effettivo destinatario, può escludersi l'esistenza di un'incertezza assoluta in ordine ad un elemento essenziale della notificazione, essendo riservato il relativo accertamento all'apprezzamento di fatto del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici. Va anche rigettato il secondo motivo, non ricorrendo il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, visto che la Ctr si è limitata ad affermare che la notifica era regolare sulla base dei documenti prodotti , sicchè non si comprende neppure quale fatto non sia stato esaminato semmai tale doglianza tende a prospettare una valutazione diversa da quella effettuata dalla Ctr. Il concetto di fatto delineato dal legislatore implica un fatto inteso nella sua accezione storico fenomenica, e non anche come nella specie la critica circa la valutazione del fatto .Nel caso la ratio decidendi contenuta nella sentenza impugnata non è stata intaccata dal motivo in questione, essendosi il ricorrente limitato sostanzialmente riproporre le doglianze già sottoposte al vaglio di questa Corte con il primo motivo. Pertanto, il ricorso va rigettato e le spese seguono la soccombenza. PQM Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre spese prenotate a a debito liquidate in euro 7100 . Ai sensi dell'art. 13 comma i quater del dpr :115 \ 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma i bis dello stesso articolo 13. Roma 13 4 2021 I