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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 gennaio 2022

Cassazione n. 14044/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2021 del TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti;n udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento pronunciata dal Tribunale Napoli del 15 luglio 2021, con la quale gli è stata applicata la pena concordata di un anno, sei mesi di reclusione e quattromila euro di multa, in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, a lui contestato per aver illecitamente detenuto, al fine di vendita, stupefacente di tipo cocaina per un peso complessivo pari a grammi 3,01, custodita in 10 involucri con chiusura termosaldata; fatto accertato il 14 luglio 2021.

2. Il ricorso è affidato a un unico motivo, con cui la difesa deduce l'omessa motivazione della sentenza impugnata in ordine al rigetto della richiesta di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., evidenziando che lo stupefacente detenuto dall'imputato era destinato a esclusivo uso personale.

3. Orbene, l'odierno ricorso risulta inammissibile, poiché si pone ben oltre i confini tracciati dall'art. 448, comma 2 bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, ipotesi queste che esulano dall'oggetto del ricorso, con il quale si contesta, con considerazioni del tutto generiche e prive di richiami agli elementi investigativi disponibili, l'omessa valutazione del proscioglimento dell'imputato, che invece è stato escluso mediante il riferimento alle attività di indagine confluite nel verbale di arresto in flagranza dell'imputato.

Quanto poi alle forme della decisione, deve ribadirsi (cfr. Sez. 6, ord. n. 8912 del 20/02/2018), il principio secondo cui, in tema di ricorso per cassazione avverso sentenza di applicazione pena, l'inammissibilità dell'impugnazione proposta per motivi non consentiti dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., va pronunciata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata.

Da ciò consegue che il ricorso proposto nell'interesse di Mancini deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2022 ‘n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2021 del TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti;n udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento pronunciata dal Tribunale Napoli del 15 luglio 2021, con la quale gli è stata applicata la pena concordata di un anno, sei mesi di reclusione e quattromila euro di multa, in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, a lui contestato per aver illecitamente detenuto, al fine di vendita, stupefacente di tipo cocaina per un peso complessivo pari a grammi 3,01, custodita in 10 involucri con chiusura termosaldata; fatto accertato il 14 luglio 2021. 2. Il ricorso è affidato a un unico motivo, con cui la difesa deduce l'omessa motivazione della sentenza impugnata in ordine al rigetto della richiesta di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., evidenziando che lo stupefacente detenuto dall'imputato era destinato a esclusivo uso personale. 3. Orbene, l'odierno ricorso risulta inammissibile, poiché si pone ben oltre i confini tracciati dall'art. 448, comma 2 bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, ipotesi queste che esulano dall'oggetto del ricorso, con il quale si contesta, con considerazioni del tutto generiche e prive di richiami agli elementi investigativi disponibili, l'omessa valutazione del proscioglimento dell'imputato, che invece è stato escluso mediante il riferimento alle attività di indagine confluite nel verbale di arresto in flagranza dell'imputato. Quanto poi alle forme della decisione, deve ribadirsi (cfr. Sez. 6, ord. n. 8912 del 20/02/2018), il principio secondo cui, in tema di ricorso per cassazione avverso sentenza di applicazione pena, l'inammissibilità dell'impugnazione proposta per motivi non consentiti dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., va pronunciata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata. Da ciò consegue che il ricorso proposto nell'interesse di Mancini deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2022 ‘n
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