CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 2021
Cassazione n. 03203/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PAOLAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di Paola, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati oggetto di quattro sentenze di condanna. 2. Avverso l'ordinanza hanno proposto ricorso i difensori di [OSCURATO:PERSONA], che hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. 3. Il ricorso è manifestamente infondato e tende indebitamente a far operare, in sede di legittimità, una rivalutazione del merito. 3.1. Il rilievo circa la mancata individuazione del tempo di commissione del reato di cui alla sentenza n. 221/18, confermata dalla sentenza n. 1123/19, è manifestamente infondato. Pur a voler assumere in premessa l'ipotesi difensiva di un fatto associativo iniziato nel 2000, il ragionamento svolto nella impugnata ordinanza non ne risulterebbe compromesso. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione ha messo in evidenza la distanza temporale tra i plurimi fatti di cessione di sostanze stupefacenti (1998, 2002, 2010), ha osservato che in quell'arco temporale il condannato subì più volte periodi di detenzione e ha rilevato che, seppure il vincolo di continuazione non sia incompatibile con la commissione di reati permanenti, occorre poter procedere - al fine di affermare la medesimezza del disegno criminoso - ad una verifica puntuale del fatto che gli associati abbiano preventivamente individuato i reati nelle loro linee essenziali prima della realizzazione della condotta. 3.2. Gli indici invocati in ricorso per affermare la medesimezza del disegno criminoso (stesso ambito territoriale, stesse modalità della condotta) sono superati dal rilievo del Giudice dell'esecuzione circa l'assenza di dati di fatto, ben più consistenti rispetto a meri indici presuntivi, che al momento della costituzione dell'associazione, specificamente al momento in cui il condannato entrò a farne parte, avesse già prefigurato la commissione dei singoli fatti di spaccio temporalmente collocati ad anni e anni di distanza. Per queste stesse ragioni è inconferente il rilievo circa la valorizzazione dei plurimi periodi di detenzione come fattori impeditivi del riconoscimento della continuazione. 4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 9 novembre 2021 Il co re est