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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 16 maggio 2022

Cassazione n. 15580/2022

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to la seguente S E N T E N Z A sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa per procura alle liti in calce al ricorso dall’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso l’indirizzo digitale pec del difensore.

Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA].

Intimato avverso la sentenza n. 3421 della Corte di appello di Milano, depositata il 21.

7. 2017.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6.

4. 2022 dal consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; viste le conclusioni scritte del P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso.

F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 R.G.

N. 7155/2018.

Numero registro generale 7155/2018 Numero sezionale 715/2022 Fatti di causa Numero di raccolta generale 15580/2022Data pubblicazione 16/05/2022 Con sentenza n. 2702 del 2016 il Tribunale di Milano, decidendo sull’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ingiuntivo che le intimava di pagare la somma di euro 52.000,00 a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], revocò il decreto emesso in favore della prima e lo confermò invece nei riguardi del Multari.

Con riguardo alla posizione della Infantino, rilevò che il preliminare di compravendita allegato al ricorso monitorio, con il quale nel 2003 la Millenium di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. aveva promesso di vendere alla Gi.Mo di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. un esercizio commerciale per il prezzo di euro 105.000,00, doveva ritenersi superato dal contratto definitivo intervenuto successivamente tra le parti, che prevedeva come corrispettivo l’importo di euro 40.000,00, già interamente pagato dalla acquirente; con riguardo alla posizione del Multari, rilevò invece che questi aveva agito con azione cambiaria, sulla base di cambiali e di un assegno bancario emesso dalla opponente in occasione della stipula del preliminare, girati dalla Infantino in favore del marito Multari, e che la opponente non aveva provato che questi avesse agito intenzionalmente a suo danno, ai sensi dell’art. 21 legge cambiaria.

Proposto gravame da parte della Leo, con sentenza n. 3421 del 21.

7. 2017 la Corte di appello di Milano confermò la decisione di primo grado, affermando che il Multari aveva agito non sulla base del rapporto causale di compravendita, a cui era rimasto del tutto estraneo, ma in forza dell’azione cambiaria, che aveva ottemperato al disposto di cui all’art. 66, comma 3, legge cambiaria depositando in cancelleria i titoli ai fini della loro restituzione al controparte e che quest’ultima non aveva provato l’exceptio doli generalis sollevata ai sensi dell’art. 21 della medesima legge.

Per la cassazione di questa sentenza, con atto notificato il 21.

2. 2018, ricorre [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a sette motivi. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva.

Il Procuratore generale ha depositato le conclusioni scritte in epigrafe indicate.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 R.G.

N. 7155/2018.

Numero registro generale 7155/2018 Numero sezionale 715/2022 Ragioni della decisione Numero di raccolta generale 15580/2022Data pubblicazione 16/05/2022 Il primo motivo del ricorso, denunziando violazione o falsa applicazione degli artt. 99 e 112 cod. proc. civ. nonché dell’art. 66, comma 3, legge cambiaria, censura la sentenza impugnata per avere qualificato azione cambiaria la domanda proposta dal Multari con il ricorso per decreto ingiuntivo.

Sostiene la ricorrente che tale qualificazione è del tutto erronea, atteso che il ricorso monitorio richiamava il contratto preliminare di vendita e quindi era fondato sul rapporto causale, che la parte non aveva prodotto le cambiali in sede monitoria e che lo stesso adempimento successivo di deposito dei titoli, ai sensi dell’art. 66 legge cambiaria, stava a dimostrare che egli aveva inteso agire con l’azione causale.

Il motivo è infondato.

Va precisato che la Corte di appello ha qualificato la pretesa creditoria esercitata dal Multari in via monitoria come azione cambiaria e non causale, asseritamente fondata, quest’ultima, sul contratto preliminare di cessione dell’azienda, sulla base del rilievo che il ricorrente si era “ affermato creditore non in forza del preliminare, bensì in forza dei titoli di credito in suo possesso in cui, effettivamente, egli veniva indicato come giratario “ ( pag. 6 della sentenza impugnata ).

L’accesso diretto agli atti del giudizio, consentito a questa Corte in ragione della nullità processuale denunziata dal motivo per violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato ( Cass. n. 11103 del 2010; Cass. n. 20322 del 2005; Cass. n. 2148 del 2004 ), rivela la correttezza della conclusione accolta dal giudice di merito.

In particolare, la lettura del ricorso monitorio conferma che l’azione proposta dal Multari era fondata sui titoli cambiari a lui girati dalla Infantino, che egli aveva allegato in copia al ricorso, mentre l’indicazione nell’atto della circostanza che il loro rilascio da parte della Leo era stato previsto da un contratto preliminare di vendita intervenuto con la società Millenium di Infantino integrava una mera premessa di fatto, che non vale a qualificare diversamente la causa petendi dell’azione monitoria avanzata.F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 Numero registro generale 7155/2018 R.G.

N. 7155/2018.

Numero sezionale 715/2022 Numero di raccolta generale 15580/2022 Alla luce di tale conclusione appaiono del tutto recessive le considerazioni Data pubblicazione 16/05/2022 svolte dalla Corte di appello, sulla base di fatti secondari, a supporto della soluzione accolta, con riferimento in particolare al deposito effettuato da parte dell’opposto, nel corso del giudizio, delle cambiali in originale, che la Corte di appello ha interpretato come adempimento eseguito ai sensi dell’art. 66, comma 3, legge cambiaria, pur essendo tale deposito, ed è questo il punto rilevante, del tutto neutro a tal fine, non avendo la parte richiamato, nell’atto relativo, tale disposizione, aspetto che evidentemente porta ad escludere qualsiasi contraddittorietà tra la condotta processuale della parte e la soluzione accolta in ordine alla natura dell’azione dalla stessa proposta in giudizio.

Il secondo motivo del ricorso, denunziando violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., lamenta che la Corte non si sia pronunciata sull’eccezione della appellante che aveva denunziato l’eventuale mutamento della domanda di controparte, che in sede di ricorso monitorio aveva inteso riferirsi al solo rapporto causale.

Il terzo motivo del ricorso denunzia violazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ. nonché dell’art. 2697 cod. civ., lamentando che la Corte territoriale non abbia rilevato l’inammissibile mutamento della domanda da parte dell’opposto ed abbia altresì respinto l’appello nonostante la mancanza di prova del credito azionato dalla controparte, che non aveva prodotto il proprio fascicolo relativo al primo grado del giudizio.

Il quarto motivo del ricorso denunzia violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per omessa pronuncia sulla inammissibilità dell’azione causale.

Questi motivi, da esaminarsi congiuntamente, vanno dichiarati assorbiti in ragione del rigetto del primo motivo.

Il quinto motivo di ricorso denunzia violazione o falsa applicazione dell’art. 21 legge cambiaria e dell’art. 1993 cod. civ., lamentando che la Corte abbia ritenuto sfornita di prova l’eccezione di dolo sollevata dall’appellante, trascurando di valutare, anche a fini presuntivi, che la girata delle cambiali era avvenuta tra moglie e marito e che quest’ultimo non poteva ignorare né che F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 R.G.

N. 7155/2018.

Numero registro generale 7155/2018 Numero sezionale 715/2022 le cambiali erano state rilasciate in sede di contratto preliminare né che la Numero di raccolta generale 15580/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 pattuizione del prezzo era stata modificata con il contratto definitivo, la cui esistenza era stata taciuta dalla controparte, e che il corrispettivo ivi previsto era stato interamente versato, sicché vi erano elementi sufficienti per ritenere che il Multari avesse intenzionalmente agito in danno della debitrice.

Il motivo è fondato.

La Corte di appello ha giustificato il rigetto dell’eccezione sollevata dalla appellante, affermando che “ il rapporto di coniugio tra i sig.ri Multari e Infantino, l’omessa indicazione del contratto definitivo all’interno del ricorso monitorio e la circostanza per cui gli stessi hanno azionato le rispettive ragioni di credito in proprio sono elementi senz’altro insufficienti per ritenere raggiunta la prova presuntiva circa l’intenzione dei sig.ri Multari e Infantino di agire in danno alla sig.ra Leo “.

Questa motivazione non può essere condivisa ed appare affetta da un evidente errore di diritto in ordine alla interpretazione ed applicazione della disposizione di cui all’art. 1993, comma 2, cod. civ., che consente al debitore di opporre al possessore del titolo di credito le eccezioni fondate sui rapporti personali con i precedenti possessori se, nell’acquistarlo, il possessore ha agito intenzionalmente a danno del debitore.

Nell’interpretare la disposizione sopra richiamata, questa Corte è orientata da tempo nel senso che, ai fini dell'opponibilità al giratario delle eccezioni derivanti da rapporti extracartolari intercorsi con il girante e con i precedenti possessori, non è necessaria la collusione fra detti soggetti, ma è sufficiente che il giratario abbia acquistato il titolo con l'intenzione di danneggiare il debitore, privandolo di quelle eccezioni che avrebbe potuto opporre al girante con la conoscenza del danno che il debitore avrebbe subito ( Cass. 8590 del 2001; Cass. n. 5670 del 1996 ).

In particolare si è sostenuto che l’art. 1993 cod. civ., successivo alla legge cambiaria, che ha sostituito l'avverbio "scientemente" contenuto nell'art. 21 della legge predetta, con l'avverbio "intenzionalmente", va inteso nel senso che, affinché possano opporsi al giratario le eccezioni derivanti dai rapporti extracartolari opponibili al girante, se non occorre la prova di una vera e propria collusione fra girante e giratario, F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 R.G.

N. 7155/2018.

Numero registro generale 7155/2018 Numero sezionale 715/2022 è necessaria almeno la dimostrazione che l'acquisto del titolo sia stato fatto Numero di raccolta generale 15580/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 con il programma di danneggiare il debitore, cioè con il sicuro proposito di impedire a quest'ultimo le difese, privandolo delle eccezioni che avrebbe potuto opporre al portatore precedente e di arrecargli così un danno ( Cass. n. 6350 del 1997 ).

La sentenza impugnata, che ha rigettato l’eccezione in discorso per mancanza della prova in ordine alla “ intenzione dei sig.ri Multari e Infantino di agire in danno alla sig.ra Leo “, appare invece discostarsi da tale orientamento, dal momento che, ai fini della opponibilità delle eccezioni personali da parte del debitore, appare richiedere l’intenzione sia del giratario del titolo che del precedente possessore di agire in danno dello stesso, laddove la legge non richiede un proposito comune ma incentra la sua attenzione sulla condotta del possessore del titolo.

Il sesto motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione degli artt.81, 99 e 112 cod. proc. civ., per non avere la Corte rilevato che il Multari era privo di legittimazione attiva in relazione al rapporto causale.

Il motivo va dichiarato assorbito in ragione del rigetto delle censure sollevate nel primo motivo in ordine alla qualificazione da parte della Corte di appello della domanda proposta dal Multari come azione cambiaria e non causale.

Il settimo motivo di ricorso denunzia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, consistito nell’integrale pagamento da parte della acquirente del prezzo convenuto con il contratto definitivo di compravendita.

Il motivo, in quanto investe la valutazione delle eccezioni personali che possono essere sollevate dal debitore nei confronti del possessore del titolo, va dichiarato assorbito in ragione dell’accoglimento del quinto motivo.

In conclusione, va accolto il quinto motivo di ricorso, respinto il primo e dichiarati assorbiti gli altri.

La sentenza va quindi cassata in relazione al quinto motivo e la causa rinviata alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, che nel decidere la causa si atterrà al seguente principio di diritto: ai sensi dell’art. 1993, comma 2, cod. civ., ai fini della opponibilità da parte del debitore al giratario del titolo delle eccezioni derivanti da rapporti extracartolari intercorsi con il girante e F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N. 7155/2018.

Numero sezionale 715/2022 Numero di raccolta generale 15580/2022 con i precedenti possessori, non occorre la volontà comune di detti soggettiData pubblicazione 16/05/2022 di danneggiare il debitore, ma è sufficiente che il giratario abbia acquistato il titolo con tale intenzione, al fine di privare il debitore di quelle eccezioni, di carattere personale, che avrebbe potuto opporre al precedente possessore.

Il giudice di rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M. accoglie il quinto motivo di ricorso, rigetta il primo e dichiara assorbiti gli altri; cassa in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese del giudizio, alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 aprile 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente S E N T E N Z A sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa per procura alle liti in calce al ricorso dall’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso l’indirizzo digitale pec del difensore. Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA]. Intimato avverso la sentenza n. 3421 della Corte di appello di Milano, depositata il 21. 7. 2017. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6. 4. 2022 dal consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; viste le conclusioni scritte del P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 R.G. N. 7155/2018. Numero registro generale 7155/2018 Numero sezionale 715/2022 Fatti di causa Numero di raccolta generale 15580/2022Data pubblicazione 16/05/2022 Con sentenza n. 2702 del 2016 il Tribunale di Milano, decidendo sull’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ingiuntivo che le intimava di pagare la somma di euro 52.000,00 a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], revocò il decreto emesso in favore della prima e lo confermò invece nei riguardi del Multari. Con riguardo alla posizione della Infantino, rilevò che il preliminare di compravendita allegato al ricorso monitorio, con il quale nel 2003 la Millenium di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. aveva promesso di vendere alla Gi.Mo di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. un esercizio commerciale per il prezzo di euro 105.000,00, doveva ritenersi superato dal contratto definitivo intervenuto successivamente tra le parti, che prevedeva come corrispettivo l’importo di euro 40.000,00, già interamente pagato dalla acquirente; con riguardo alla posizione del Multari, rilevò invece che questi aveva agito con azione cambiaria, sulla base di cambiali e di un assegno bancario emesso dalla opponente in occasione della stipula del preliminare, girati dalla Infantino in favore del marito Multari, e che la opponente non aveva provato che questi avesse agito intenzionalmente a suo danno, ai sensi dell’art. 21 legge cambiaria. Proposto gravame da parte della Leo, con sentenza n. 3421 del 21. 7. 2017 la Corte di appello di Milano confermò la decisione di primo grado, affermando che il Multari aveva agito non sulla base del rapporto causale di compravendita, a cui era rimasto del tutto estraneo, ma in forza dell’azione cambiaria, che aveva ottemperato al disposto di cui all’art. 66, comma 3, legge cambiaria depositando in cancelleria i titoli ai fini della loro restituzione al controparte e che quest’ultima non aveva provato l’exceptio doli generalis sollevata ai sensi dell’art. 21 della medesima legge. Per la cassazione di questa sentenza, con atto notificato il 21. 2. 2018, ricorre [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a sette motivi. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva. Il Procuratore generale ha depositato le conclusioni scritte in epigrafe indicate. Parte ricorrente ha depositato memoria. F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 R.G. N. 7155/2018. Numero registro generale 7155/2018 Numero sezionale 715/2022 Ragioni della decisione Numero di raccolta generale 15580/2022Data pubblicazione 16/05/2022 Il primo motivo del ricorso, denunziando violazione o falsa applicazione degli artt. 99 e 112 cod. proc. civ. nonché dell’art. 66, comma 3, legge cambiaria, censura la sentenza impugnata per avere qualificato azione cambiaria la domanda proposta dal Multari con il ricorso per decreto ingiuntivo. Sostiene la ricorrente che tale qualificazione è del tutto erronea, atteso che il ricorso monitorio richiamava il contratto preliminare di vendita e quindi era fondato sul rapporto causale, che la parte non aveva prodotto le cambiali in sede monitoria e che lo stesso adempimento successivo di deposito dei titoli, ai sensi dell’art. 66 legge cambiaria, stava a dimostrare che egli aveva inteso agire con l’azione causale. Il motivo è infondato. Va precisato che la Corte di appello ha qualificato la pretesa creditoria esercitata dal Multari in via monitoria come azione cambiaria e non causale, asseritamente fondata, quest’ultima, sul contratto preliminare di cessione dell’azienda, sulla base del rilievo che il ricorrente si era “ affermato creditore non in forza del preliminare, bensì in forza dei titoli di credito in suo possesso in cui, effettivamente, egli veniva indicato come giratario “ ( pag. 6 della sentenza impugnata ). L’accesso diretto agli atti del giudizio, consentito a questa Corte in ragione della nullità processuale denunziata dal motivo per violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato ( Cass. n. 11103 del 2010; Cass. n. 20322 del 2005; Cass. n. 2148 del 2004 ), rivela la correttezza della conclusione accolta dal giudice di merito. In particolare, la lettura del ricorso monitorio conferma che l’azione proposta dal Multari era fondata sui titoli cambiari a lui girati dalla Infantino, che egli aveva allegato in copia al ricorso, mentre l’indicazione nell’atto della circostanza che il loro rilascio da parte della Leo era stato previsto da un contratto preliminare di vendita intervenuto con la società Millenium di Infantino integrava una mera premessa di fatto, che non vale a qualificare diversamente la causa petendi dell’azione monitoria avanzata.F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 Numero registro generale 7155/2018 R.G. N. 7155/2018. Numero sezionale 715/2022 Numero di raccolta generale 15580/2022 Alla luce di tale conclusione appaiono del tutto recessive le considerazioni Data pubblicazione 16/05/2022 svolte dalla Corte di appello, sulla base di fatti secondari, a supporto della soluzione accolta, con riferimento in particolare al deposito effettuato da parte dell’opposto, nel corso del giudizio, delle cambiali in originale, che la Corte di appello ha interpretato come adempimento eseguito ai sensi dell’art. 66, comma 3, legge cambiaria, pur essendo tale deposito, ed è questo il punto rilevante, del tutto neutro a tal fine, non avendo la parte richiamato, nell’atto relativo, tale disposizione, aspetto che evidentemente porta ad escludere qualsiasi contraddittorietà tra la condotta processuale della parte e la soluzione accolta in ordine alla natura dell’azione dalla stessa proposta in giudizio. Il secondo motivo del ricorso, denunziando violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., lamenta che la Corte non si sia pronunciata sull’eccezione della appellante che aveva denunziato l’eventuale mutamento della domanda di controparte, che in sede di ricorso monitorio aveva inteso riferirsi al solo rapporto causale. Il terzo motivo del ricorso denunzia violazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ. nonché dell’art. 2697 cod. civ., lamentando che la Corte territoriale non abbia rilevato l’inammissibile mutamento della domanda da parte dell’opposto ed abbia altresì respinto l’appello nonostante la mancanza di prova del credito azionato dalla controparte, che non aveva prodotto il proprio fascicolo relativo al primo grado del giudizio. Il quarto motivo del ricorso denunzia violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per omessa pronuncia sulla inammissibilità dell’azione causale. Questi motivi, da esaminarsi congiuntamente, vanno dichiarati assorbiti in ragione del rigetto del primo motivo. Il quinto motivo di ricorso denunzia violazione o falsa applicazione dell’art. 21 legge cambiaria e dell’art. 1993 cod. civ., lamentando che la Corte abbia ritenuto sfornita di prova l’eccezione di dolo sollevata dall’appellante, trascurando di valutare, anche a fini presuntivi, che la girata delle cambiali era avvenuta tra moglie e marito e che quest’ultimo non poteva ignorare né che F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 R.G. N. 7155/2018. Numero registro generale 7155/2018 Numero sezionale 715/2022 le cambiali erano state rilasciate in sede di contratto preliminare né che la Numero di raccolta generale 15580/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 pattuizione del prezzo era stata modificata con il contratto definitivo, la cui esistenza era stata taciuta dalla controparte, e che il corrispettivo ivi previsto era stato interamente versato, sicché vi erano elementi sufficienti per ritenere che il Multari avesse intenzionalmente agito in danno della debitrice. Il motivo è fondato. La Corte di appello ha giustificato il rigetto dell’eccezione sollevata dalla appellante, affermando che “ il rapporto di coniugio tra i sig.ri Multari e Infantino, l’omessa indicazione del contratto definitivo all’interno del ricorso monitorio e la circostanza per cui gli stessi hanno azionato le rispettive ragioni di credito in proprio sono elementi senz’altro insufficienti per ritenere raggiunta la prova presuntiva circa l’intenzione dei sig.ri Multari e Infantino di agire in danno alla sig.ra Leo “. Questa motivazione non può essere condivisa ed appare affetta da un evidente errore di diritto in ordine alla interpretazione ed applicazione della disposizione di cui all’art. 1993, comma 2, cod. civ., che consente al debitore di opporre al possessore del titolo di credito le eccezioni fondate sui rapporti personali con i precedenti possessori se, nell’acquistarlo, il possessore ha agito intenzionalmente a danno del debitore. Nell’interpretare la disposizione sopra richiamata, questa Corte è orientata da tempo nel senso che, ai fini dell'opponibilità al giratario delle eccezioni derivanti da rapporti extracartolari intercorsi con il girante e con i precedenti possessori, non è necessaria la collusione fra detti soggetti, ma è sufficiente che il giratario abbia acquistato il titolo con l'intenzione di danneggiare il debitore, privandolo di quelle eccezioni che avrebbe potuto opporre al girante con la conoscenza del danno che il debitore avrebbe subito ( Cass. 8590 del 2001; Cass. n. 5670 del 1996 ). In particolare si è sostenuto che l’art. 1993 cod. civ., successivo alla legge cambiaria, che ha sostituito l'avverbio "scientemente" contenuto nell'art. 21 della legge predetta, con l'avverbio "intenzionalmente", va inteso nel senso che, affinché possano opporsi al giratario le eccezioni derivanti dai rapporti extracartolari opponibili al girante, se non occorre la prova di una vera e propria collusione fra girante e giratario, F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 R.G. N. 7155/2018. Numero registro generale 7155/2018 Numero sezionale 715/2022 è necessaria almeno la dimostrazione che l'acquisto del titolo sia stato fatto Numero di raccolta generale 15580/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 con il programma di danneggiare il debitore, cioè con il sicuro proposito di impedire a quest'ultimo le difese, privandolo delle eccezioni che avrebbe potuto opporre al portatore precedente e di arrecargli così un danno ( Cass. n. 6350 del 1997 ). La sentenza impugnata, che ha rigettato l’eccezione in discorso per mancanza della prova in ordine alla “ intenzione dei sig.ri Multari e Infantino di agire in danno alla sig.ra Leo “, appare invece discostarsi da tale orientamento, dal momento che, ai fini della opponibilità delle eccezioni personali da parte del debitore, appare richiedere l’intenzione sia del giratario del titolo che del precedente possessore di agire in danno dello stesso, laddove la legge non richiede un proposito comune ma incentra la sua attenzione sulla condotta del possessore del titolo. Il sesto motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione degli artt.81, 99 e 112 cod. proc. civ., per non avere la Corte rilevato che il Multari era privo di legittimazione attiva in relazione al rapporto causale. Il motivo va dichiarato assorbito in ragione del rigetto delle censure sollevate nel primo motivo in ordine alla qualificazione da parte della Corte di appello della domanda proposta dal Multari come azione cambiaria e non causale. Il settimo motivo di ricorso denunzia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, consistito nell’integrale pagamento da parte della acquirente del prezzo convenuto con il contratto definitivo di compravendita. Il motivo, in quanto investe la valutazione delle eccezioni personali che possono essere sollevate dal debitore nei confronti del possessore del titolo, va dichiarato assorbito in ragione dell’accoglimento del quinto motivo. In conclusione, va accolto il quinto motivo di ricorso, respinto il primo e dichiarati assorbiti gli altri. La sentenza va quindi cassata in relazione al quinto motivo e la causa rinviata alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, che nel decidere la causa si atterrà al seguente principio di diritto: ai sensi dell’art. 1993, comma 2, cod. civ., ai fini della opponibilità da parte del debitore al giratario del titolo delle eccezioni derivanti da rapporti extracartolari intercorsi con il girante e F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 Numero registro generale 7155/2018 R.G. N. 7155/2018. Numero sezionale 715/2022 Numero di raccolta generale 15580/2022 con i precedenti possessori, non occorre la volontà comune di detti soggettiData pubblicazione 16/05/2022 di danneggiare il debitore, ma è sufficiente che il giratario abbia acquistato il titolo con tale intenzione, al fine di privare il debitore di quelle eccezioni, di carattere personale, che avrebbe potuto opporre al precedente possessore. Il giudice di rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il quinto motivo di ricorso, rigetta il primo e dichiara assorbiti gli altri; cassa in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese del giudizio, alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 aprile 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e
Decreto Cassazione n. 15580/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris