CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21861/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE D'APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Che è stato proposto ricorso per cassazione proposto, tramite difensore di fiducia abilitato, da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza in epigrafe con cui la Corte d'appello di Napoli in funzione di giudice dell'esecuzione (n. 1785/2025 SIGE), ha accolto l'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. di riconoscimento della continuazione tra le seguenti sentenze: 1) n. 13462/2022 della Corte d'appello di Napoli che, in riforma della sentenza n. 451/2021 del Tribunale di Napoli, ha condannato l'istante alla pena di anni 7, mesi 7 e giorni 6 di reclusione per i reati di cui agli artt. 73, 74 t.u.stup. commessi in Orta di Atella e Gricignano dal 2017 al dicembre 2018; 2) n. 12182/2024 della Corte d'appello di Napoli che, in riforma della sentenza n. 1960/2022 del Tribunale di Napoli, ha condannato l'istante alla pena di anni 8 di reclusione per il reato di cui agli artt. 74 t.u.stup. e 416.bis.1 cod. pen. commessi in Caivano, Frattamaggiore e Orda di Atella dal 2013 al 2020 e, per l'effetto, ha rideterminato la pena complessiva in anni 12, mesi 3 e giorni 16 di reclusione, assumendo la medesima dosimetria della pena di cui alla 1sentenza sub 2 (anni 8 di reclusione) ed assumendo, quanto agli aumenti per la continuazione esterna con la sentenza sub 1, fermi gli aumenti già praticati per quella interna, la pena di anni 6 di reclusione, con l'applicazione della diminuente per il rito; Che il ricorso - che lamenta vizio di motivazione in ordine al quantum di pena concretamente irrogata al prevenuto - è stato proposto per motivi meramente confutativi, caratterizzati da genericità e comunque manifestamente infondati perché attinenti ad asseriti difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione in punto di trattamento sanzionatorio non emergenti dal provvedimento impugnato, a fronte di un'ordinanza che ha motivatamente e diffusamente spiegato le ragioni del praticato aumenti di pena per la continuazione con la sentenza sub 1 (nella specie, pari ad anni 6) facendo analitico riferimento al significativo arco temporale in cui la condotta illecita si è illecita si è materializzata, alle diverse basi logistiche nella quali l'azione contestata si esperiva, alla sistematicità dell'apporto quotidiano al sodalizio e alla collaudata e organizzata attività posta in essere dal ricorrente, "che lo rendevano persona nella quale i capi riponevano massima fiducia", nonché all'elevata intensità del dolo e alla preoccupante inclinazione a delinquere ostentata dal prevenuto (pag. 2 ord. imp.); motivazione esaustiva e priva di aporie che esclude in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito al giudice dall'art. 132 cod. pen. (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005-01; conf. Sez. 4, n. 19861 del 28/05/2025, [OSCURATO:PERSONA] e altri, non mass.); Che il grado di impegno motivazionale richiesto al giudice dell'esecuzione in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e, nel caso di specie, è indubbio che sia stato rispettato - con motivazione congrua e conforme a diritto - il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, nonché i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen.; né può affermarsi che si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (cfr. Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269-01), avuto riguardo al confronto tra la pena irrogata (anni 12, mesi 3 e giorni 6 di reclusione) e quella risultante dal provvedimento di pene concorrenti (anni 15, mesi 7 e giorni 6); Che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto le doglianze si fondano su censure di merito di contenuto meramente confutativo, avendo l'ordinanza impugnata argomentato, in termini non manifestamente illogici né arbitrari, in merito all'entità della pena praticata, dovendosi ribadire che nel giudizio di cassazione è in ogni caso inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (da ultimo v. Sez. 2, n. 1929 del 216/12/2020, dep. 2021, Cipollini, non mass.; Sez. 3, n. 35905 del 22/5/2025, M., non mass.; Sez. 3, n. 35938 del 2/10/2025, Federico, non mass.; Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819-01, in motiv.), con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M