CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 33945/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] N. IL [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza n. 28/2000 TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], del [OSCURATO:DATA_NASCITA] sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], lette/sentite le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] difensor Avv.; [OSCURATO:PERSONA] Con il decreto impugnato il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], Sez. misure di prevenzione, ha rigettato l'istanza, presentata ex art 669 cpp, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con la quale la difesa ha lamentato la violazione del principio del ne bis in idern, poiché nei confronti dell'assistito sarebbero stati emessi due decreti applicativi della misura di prevenzione personale, il primo nel Giugno 2001 ed il secondo nel Gennaio 2010, entrambi divenuti definitivi e basati sulle risultanze del procedimento penale Trina e, quindi, sui medesimi fatti. 1.Avverso il provvedimento ha proposto ricorso Romeo tramite difensore di fiducia, con unico motivo lamentando la violazione di legge per motivazione apparente, poiché il Giudice della prevenzione avrebbe, tra l'altro, affermato che il proposto aveva proseguito nella irreperibilità rendendosi latitante e che il decreto di aggravamento si reggeva sulla latitanza del prevenuto. Il Tribunale non si era espresso sugli indizi secondo i principi contenuti nell'ad 649 cpp, che sarebbero sempre quelli scaturenti dalla indagine 'Trina". Secondo la difesa il fatto da considerare era costituito dalla condotta di essersi sottratto volontariamente alla giurisdizione italiana, condotta iniziata nel 1998, cioè due anni prima rispetto all'emissione del primo decreto impositivo. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] D][RITTO Il ricorso è inammissibile. 1.La difesa invoca la violazione del ben noto principio del "ne bis in idem"che la giurisprudenza di questa Corte regolatrice da tempo ritiene applicabile anche alle misure di prevenzione, con il limite dato dalla clausola "rebus sic stanti bus". Infatti già Sez. U, Sentenza n. 600 del 29/10/2009 Cc. (dep. 08/01/2010) Rv. 245176 aveva chiarito che il principio del "ne bis in idem" è applicabile anche nel procedimento di prevenzione, ma la preclusione del giudicato opera "rebus sic stantibus" e, pertanto, non impedisce la rivalutazione della pericolosità ai fini dell'applicazione di una nuova o più grave misura ove si acquisiscano ulteriori elementi, precedenti o successivi al giudicato, ma non valutati, che comportino un giudizio di maggiore gravità della pericolosità stessa e di inadeguatezza delle misure precedentemente adottate. In senso conforme la più recente (Sez. 6, Sentenza n. 53941 del 03/10/2018 Cc. (dep. 30/11/2018) Rv. 274585. Il principio è correttamente evocato nell'impugnazione ma risulta inapplicabile alla fattispecie in esame, per le ragioni di seguito esposte. 1.1 Infatti, secondo la visione della difesa, la sottrazione del ricorrente alla giurisdizione italiana era già in essere all'epoca del primo decreto, del Giugno 2001, ed anzi anche da tempo precedente (1998) ed in definitiva, quindi,gli elementi di fatto posti a base del secondo decreto ( Gennaio 2010) di aggravamento del primo, sarebbero gli stessi, cioè il mancato riconoscimento dei provvedimenti dell'AG italiana, dapprima sottraendosi all'esecuzione dell'ordinanza cautelare ed in seguito sfuggendo all'esecuzione della condanna definitiva. 2.La censura non si confronta con l'intero testo del provvedimento impugnato, dal quale emerge che a fondamento del primo decreto di prevenzione erano poste le condotte associative di traffico di stupefacenti per ingenti quantità, in cui era inserito anche Romeo, ed inoltre/ il comportamento di sottrazione all'ordinanza di custodia cautelare. Nel secondo decreto, del Gennaio 2010 con il quale si è prolungata la durata della misura di un altro anno, diversamente, ci si riferisce agli elementi nuovi individuati nel passaggio in giudicato della sentenza di condanna resa nel giudizio di merito eGY nella prosecuzione dell'inottemperanza del ricorrente, che si sottraeva anche all'esecuzione della condanna definitiva, attualizzandosi così la pericolosità, avendo il condannato dimostrato di godere di protezioni ed appoggi idonei a gestire la lunghissima latitanza. Secondo il ragionamento esposto dal Tribunale nel provvedimento impugnato sono questi i dati di novità su cui si regge il decreto di aggravamento, del resto confermato dalla Corte di cassazione con sentenza 10450 del 2016, pronunzia che ha convalidato le conclusioni del giudice di merito, nella parte in cui ha considerato lo stato di latitanza quale condizione idonea ad attualizzare la pericolosità sociale di Romeo. 2.1.Si è, infine, correttamente precisato che alcuna violazione del principio ex art 649 cpp è ravvisabile nell'applicazione successiva dei due decreti impositivi, mancando il requisito delle medesimezza dei fatti considerati nei due provvedimenti, poiché il primo decreto ha avuto riguardo ai fatti emergenti dall'ordinanza cautelare di Maggio 1999, il secondo è incentrato sul passaggio in giudicato della sentenza di condanna e sulla persistente capacità di Romeo di sfuggire all'esecuzione della condanna definitiva, grazie ad una rete relazionale e logistica che gli ha garantito l'impunità per circa un decennio, essendosi così attualizzata ed anche accresciuta la pericolosità del proposto. La difesa manca di confrontarsi con l'intero costrutto argomentativo sviluppato dal Tribunale quale Giudice dell'esecuzione, limitandosi a riproporre la tesi della medesimezza degli elementi fondativi dei due decreti applicativi della misura personale e dell'aggravamento della stessa,già adeguatamente ed esattamente disattesa. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso va dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Deciso il 12