CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 48487/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha parzialmente riformato, applicando l'attenuante di cui al terzo comma dell'art. 219 r.d. n. 267 del 1942 e riducendo la pena, la sentenza del Tribunale di Civitavecchia del 24 febbraio 2015 che aveva affermato la Penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] gzmiu, il delitto di bancarotta fraudolenta documentale e l'aveva condannata alla pena di giustizia; - che il primo ed il secondo motivo di ricorso dell'imputata, che si duole dell'affermazione della sua penale responsabilità e comunque dell'omessa riqualificazione del fatto come bancarotta semplice, sono inammissibili per genericità, poiché la ricorrente si limita a reiterare i corrispondenti motivi di appello senza attaccare le argomentazioni poste dalla Corte territoriale a base del loro rigetto; - che il terzo motivo di ricorso, con il quale l'imputata si duole del diniego delle attenuanti generiche, è inammissibile perché, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269) e, in particolare, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899) e nel caso di specie ha fatto riferimento ai precedenti penali dell'imputata; - che il quarto motivo di ricorso, con il quale l'imputata si duole dell'entità della pena, è inammissibile per la sua estrema genericità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos