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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 27085/2024

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di pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21124/2022 del ruolo generale, proposto DA B ATTAGLIA V INCENZO (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 60R19 I056 Q), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 19 ottobre 1960 ed ivi residente alla Via M. Buonarroti n. 33, rappresentato e difeso, in ragione di procura speciale e nomina rilasciate in calce al ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 36C19 C211 G), elettivamente domiciliato in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 51, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. - RICORRENTE – CONTRO ilC [OSCURATO:PERSONA] S AN N [OSCURATO:PERSONA] S TRADA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede alla [OSCURATO:PERSONA] n. 1, in persona del Sindaco pro tempore. - INTIMATO – G [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione della sentenza n. 933/11/2022 della Commissione tributaria provinciale di Caserta, depositata il 21 marzo 2022 e non notificata; UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 3 luglio 2024; [OSCURATO:PERSONA] :

1. con l’impugnata sentenza la suindicata Commissione dichiarava inammissibile il ricorso del contribuente volto a conseguire l’ottemperanza della sentenza n. 3088/11/2020 della Commissione tributaria provinciale di Caserta nella parte in cui aveva disposto la condanna del Comune di [OSCURATO:PERSONA] la Strada al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente;

2. [OSCURATO:PERSONA] impugnava detta pronuncia con ricorso notificato tramite posta elettronica in data 29 luglio 2022, formulando due motivi di impugnazione;

3. il Comune di [OSCURATO:PERSONA] la Strada è restato intimato; [OSCURATO:PERSONA] :

1. con decreto di questa Corte depositato in data 7 novembre 2023 è stato dichiarato estinto il giudizio di cassazione iscritto con il n. 21120/2022 di ruolo generale avente ad oggetto l’impugnazione avverso la sentenza n. 933/11/2022 della Commissione tributaria provinciale di Caserta, considerando trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta di definizione accelerata formulata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., senza che il contribuente avesse richiesto la decisione del ricorso;

2. il presente procedimento ha ad oggetto l’impugnazione della medesima sentenza n. 933/11/2022 della citata Commissione;

3. non rileva il decreto del 19 settembre 2023, reso nel procedimento in oggetto, con cui il Giudice designato ha proposto la definizione accelerata del presente giudizio, trattandosi di provvedimento superato dalla successiva, predetta, decisione di estinzione del citato giudizio, vertente sulla medesima res iudicanda;

4. il ricorso in oggetto risulta, quindi, inammissibile in quanto concernente l’impugnazione di una sentenza che è già oggetto di ricorso per cassazione, il cui giudizio è stato dichiarato estinto con il menzionato decreto depositato il 7 novembre 2022;

5. non vi è ragione di liquidare le spese di giudizio, stante la mancata costituzione del Comune;

6. la sopravvenuta inammissibilità del ricorso consente di escludere la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21124/2022 del ruolo generale, proposto DA B ATTAGLIA V INCENZO (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 60R19 I056 Q), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 19 ottobre 1960 ed ivi residente alla Via M. Buonarroti n. 33, rappresentato e difeso, in ragione di procura speciale e nomina rilasciate in calce al ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 36C19 C211 G), elettivamente domiciliato in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 51, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. - RICORRENTE – CONTRO ilC [OSCURATO:PERSONA] S AN N [OSCURATO:PERSONA] S TRADA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede alla [OSCURATO:PERSONA] n. 1, in persona del Sindaco pro tempore. - INTIMATO – G [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione della sentenza n. 933/11/2022 della Commissione tributaria provinciale di Caserta, depositata il 21 marzo 2022 e non notificata; UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 3 luglio 2024; [OSCURATO:PERSONA] : 1. con l’impugnata sentenza la suindicata Commissione dichiarava inammissibile il ricorso del contribuente volto a conseguire l’ottemperanza della sentenza n. 3088/11/2020 della Commissione tributaria provinciale di Caserta nella parte in cui aveva disposto la condanna del Comune di [OSCURATO:PERSONA] la Strada al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente; 2. [OSCURATO:PERSONA] impugnava detta pronuncia con ricorso notificato tramite posta elettronica in data 29 luglio 2022, formulando due motivi di impugnazione; 3. il Comune di [OSCURATO:PERSONA] la Strada è restato intimato; [OSCURATO:PERSONA] : 1. con decreto di questa Corte depositato in data 7 novembre 2023 è stato dichiarato estinto il giudizio di cassazione iscritto con il n. 21120/2022 di ruolo generale avente ad oggetto l’impugnazione avverso la sentenza n. 933/11/2022 della Commissione tributaria provinciale di Caserta, considerando trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta di definizione accelerata formulata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., senza che il contribuente avesse richiesto la decisione del ricorso; 2. il presente procedimento ha ad oggetto l’impugnazione della medesima sentenza n. 933/11/2022 della citata Commissione; 3. non rileva il decreto del 19 settembre 2023, reso nel procedimento in oggetto, con cui il Giudice designato ha proposto la definizione accelerata del presente giudizio, trattandosi di provvedimento superato dalla successiva, predetta, decisione di estinzione del citato giudizio, vertente sulla medesima res iudicanda; 4. il ricorso in oggetto risulta, quindi, inammissibile in quanto concernente l’impugnazione di una sentenza che è già oggetto di ricorso per cassazione, il cui giudizio è stato dichiarato estinto con il menzionato decreto depositato il 7 novembre 2022; 5. non vi è ragione di liquidare le spese di giudizio, stante la mancata costituzione del Comune; 6. la sopravvenuta inammissibilità del ricorso consente di escludere la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 3
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