CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 00246/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8904/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 34, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]' GIANCARLO rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' MASSIMO; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA V.[OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 3423/2021depositata il 22/09/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/10/2024 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con due motivi, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli che, con sentenza n. 3423/2021 del 22 settembre2021, ha condannato il Tovecci a corrispondere ad [OSCURATO:PERSONA] gli interessi al tasso contrattuale di mora dal 31 marzo 2006 fino all’effettivo pagamento. 1.1.Resiste con controricorso la sig.ra [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che: 2. Va pregiudizialmente osservato che anteriormente a ll’udienza è stata depositata ‘istanza congiunta’ da parte dei legali delle parti, ‘di estinzione del giudizio con richiesta di compensazione delle spese di lite’. Trattasi di rinuncia rituale, giacché soddisfa le condizioni poste dall’art. 390 c.p.c. Non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione ex art. 391, quarto comma, c.p.c. P.Q.M. La Corte dichiara il giudizio di cassazioneestinto per rinun z ia . Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civile della