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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04109/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si Censura la sentenza impugnata per violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità per il reato di truffa ascritto all'odierno ricorrente, è manifestamente infondato; che, infatti, la Corte di appello, con motivazione esente dai contestati vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 2 dell'impugnata sentenza), indicando i plurimi elementi in base ai quali è ravvisabile come l'intento del ricorrente fosse dall'inizio quello di ottenere il bene omettendone il pagamento, e facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 29/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si Censura la sentenza impugnata per violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità per il reato di truffa ascritto all'odierno ricorrente, è manifestamente infondato; che, infatti, la Corte di appello, con motivazione esente dai contestati vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 2 dell'impugnata sentenza), indicando i plurimi elementi in base ai quali è ravvisabile come l'intento del ricorrente fosse dall'inizio quello di ottenere il bene omettendone il pagamento, e facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 29/
Sentenza Cassazione n. 04109/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris