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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 giugno 2022

Cassazione n. 21901/2022

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 29456-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 7434/2020 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Ric. 2020 n. 29456sez.

M2 -ud. 24-06-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Giudice di pace di Roma al fine di sentir annullare la cartella esattoriale n. 09720110024124152, lamentando l’omessa e/o nullità della notificazione dei verbali di accertamento sottesi alla stessa. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Roma, con sentenza n. 64355/2013, ha accolto parzialmente l’opposizione dello Staniscia e per l’effetto ha annullato il verbale di accertamento n. 33070533061 in quanto irritualmente notificato, ma ha confermato la validità della notificazione del verbale n. 33070179954.

Avverso tale pronuncia ha proposto appello, dinanzi al Tribunale di Roma, lo Staniscia che ha chiesto la riforma della sentenza ribadendo la nullità della notificazione del VAV n. 33070179954, in quanto perfezionata a mezzo posta a mani del portiere senza l’invio della successiva raccomandata ai sensi dell’art. 139, co. 3, c.p.c. e senza l’osservanza dell’ordine delle persone indicate all’art. 7 della l. 890/82 per la consegna.

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 7434/2020, ha respinto la domanda ritenendo rituale la notificazione del verbale di accertata violazione e ininfluente l’invio della seconda raccomandata.

Ad avviso del Giudice, essendo la notifica stata eseguita antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge n. 31 del 28/02/2008 che ha introdotto all’art. 7 della l. 890/1982 la necessità dell’invio della raccomandata informativa Ric. 2020 n. 29456sez.

M2 -ud. 24-06-2022 -3- nell’ipotesi di consegna del plico a persona diversa dal destinatario, tale norma non sarebbe applicabile ratione temporis al caso concreto.

Avverso la sentenza n. 7434/2020 del Tribunale di Roma propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un motivo. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata.

Con il primo ed unico motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt.139, 115 e 116 c.p.c.; art. 7 l. 890/1982 e succ. modif.; art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360, n. 1, c.p.c. - omessa valutazione di una circostanza determinante ex art. 360, n. 5, c.p.c. - e si contesta che il Tribunale sarebbe incorso in errore nel non considerare che nella fattispecie in esame, trattandosi di consegna di atto giudiziario al portiere, doveva trovare applicazione l’art. 139 c.p.c. e non la l. n. 31/2008.

Secondo il ricorrente, a prescindere dalla entrata in vigore o meno della l. n. 31/2008, è necessario che vengano rispettate le prescrizioni dell’art. 139 c.p.c. secondo cui se la copia della cartella esattoriale è consegnata al portiere, l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata.

Il ricorrente sostiene che il verbale oggetto di causa è stato notificato tramite servizio postale senza l’invio della seconda raccomandata informativa al destinatario e senza l'indicazione espressa delle vane ricerche dei soggetti legittimati a ricevere l’atto nell’ordine preferenziale di cui all’art. 139 c.p.c.

Ric. 2020 n. 29456sez.

M2 -ud. 24-06-2022 -4- Il motivo è inammissibile.

La notifica in questione, infatti, risulta effettuata a mezzo posta in data 02/05/2007.

L’art. 7 della legge n. 890/1982, nella formulazione anteriore alla novella del 2008, non prevedeva che in caso di notifica a persona diversa dal destinatario (nel caso di specie il portiere) dovesse essere inviata una raccomandata informativa, a differenza di quanto dispone l’art. 139 c.p.c.

Come correttamente affermato nella sentenza del Tribunale di Roma, all’epoca del compimento della notifica, la l. 31/2008, che introduce la necessità dell’invio della raccomandata informativa nell’ipotesi di consegna del plico a persona diversa dal destinatario, non era ancora applicabile.

Il mancato invio della raccomandata non comporta dunque nullità della notifica.

Come questa Corte ha già avuto modo di evidenziare «l’adempimento costituito dall'invio della raccomandata informativa prevista dal comma 6, del citato art. 7 - introdotto dal D.L. n. 248 del 2007,art. 36, comma 2 quater, convertito, con modificazioni, dallaL. n. 31 del 2008 - è imposto solo per le notifiche eseguite a far tempo dal 1 marzo 2008, data di entrata in vigore della legge di conversione, come espressamente previsto dall'art. 36, comma 2 quinquies, del medesimo decreto» (Cass.10277/2017).

Con riferimento alla mancata indicazione delle vane ricerche dei soggetti legittimati a ricevere l’atto nell’ordine preferenziale stabilito dalla legge, deve rilevarsi che il ricorrente non ha riportato nel ricorso il contenuto della relata di notifica, Ric. 2020 n. 29456sez.

M2 -ud. 24-06-2022 -5- impedendo alla Corte di verificare la violazione dell’ordine di consegna, e ciò in violazione del principio di specificità di cui all’art. 366 c.p.c. e ciò a fronte della specifica valutazione compiuta sul punto dal Tribunale che ha ritenuto che dal contenuto della relata si evincesse altresì il mancato rinvenimento degli altri soggetti posti in ordine prioritario per la consegna rispetto al portiere.

Come questa Corte ha già affermato «in tema di ricorso per cassazione, ove sia denunciato il vizio di una relata di notifica, o comunque una questione riconducibile alla notifica e alla sua relata, per il principio di autosufficienza del ricorso si esige la trascrizione integrale di quest'ultima.

La sua omissione determina l'inammissibilità del motivo» (Cass., 16/01/2019 n. 905).

Nulla a disporre per le spese atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimata.

Poiché il ricorso è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM La Corte dichiara il ricorso inammissibile; Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza Ric. 2020 n. 29456sez.

M2 -ud. 24-06-2022 -6- dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente del contributo unific

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 29456-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 7434/2020 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Ric. 2020 n. 29456sez. M2 -ud. 24-06-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Giudice di pace di Roma al fine di sentir annullare la cartella esattoriale n. 09720110024124152, lamentando l’omessa e/o nullità della notificazione dei verbali di accertamento sottesi alla stessa. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Roma, con sentenza n. 64355/2013, ha accolto parzialmente l’opposizione dello Staniscia e per l’effetto ha annullato il verbale di accertamento n. 33070533061 in quanto irritualmente notificato, ma ha confermato la validità della notificazione del verbale n. 33070179954. Avverso tale pronuncia ha proposto appello, dinanzi al Tribunale di Roma, lo Staniscia che ha chiesto la riforma della sentenza ribadendo la nullità della notificazione del VAV n. 33070179954, in quanto perfezionata a mezzo posta a mani del portiere senza l’invio della successiva raccomandata ai sensi dell’art. 139, co. 3, c.p.c. e senza l’osservanza dell’ordine delle persone indicate all’art. 7 della l. 890/82 per la consegna. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 7434/2020, ha respinto la domanda ritenendo rituale la notificazione del verbale di accertata violazione e ininfluente l’invio della seconda raccomandata. Ad avviso del Giudice, essendo la notifica stata eseguita antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge n. 31 del 28/02/2008 che ha introdotto all’art. 7 della l. 890/1982 la necessità dell’invio della raccomandata informativa Ric. 2020 n. 29456sez. M2 -ud. 24-06-2022 -3- nell’ipotesi di consegna del plico a persona diversa dal destinatario, tale norma non sarebbe applicabile ratione temporis al caso concreto. Avverso la sentenza n. 7434/2020 del Tribunale di Roma propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un motivo. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. Con il primo ed unico motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt.139, 115 e 116 c.p.c.; art. 7 l. 890/1982 e succ. modif.; art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360, n. 1, c.p.c. - omessa valutazione di una circostanza determinante ex art. 360, n. 5, c.p.c. - e si contesta che il Tribunale sarebbe incorso in errore nel non considerare che nella fattispecie in esame, trattandosi di consegna di atto giudiziario al portiere, doveva trovare applicazione l’art. 139 c.p.c. e non la l. n. 31/2008. Secondo il ricorrente, a prescindere dalla entrata in vigore o meno della l. n. 31/2008, è necessario che vengano rispettate le prescrizioni dell’art. 139 c.p.c. secondo cui se la copia della cartella esattoriale è consegnata al portiere, l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata. Il ricorrente sostiene che il verbale oggetto di causa è stato notificato tramite servizio postale senza l’invio della seconda raccomandata informativa al destinatario e senza l'indicazione espressa delle vane ricerche dei soggetti legittimati a ricevere l’atto nell’ordine preferenziale di cui all’art. 139 c.p.c. Ric. 2020 n. 29456sez. M2 -ud. 24-06-2022 -4- Il motivo è inammissibile. La notifica in questione, infatti, risulta effettuata a mezzo posta in data 02/05/2007. L’art. 7 della legge n. 890/1982, nella formulazione anteriore alla novella del 2008, non prevedeva che in caso di notifica a persona diversa dal destinatario (nel caso di specie il portiere) dovesse essere inviata una raccomandata informativa, a differenza di quanto dispone l’art. 139 c.p.c. Come correttamente affermato nella sentenza del Tribunale di Roma, all’epoca del compimento della notifica, la l. 31/2008, che introduce la necessità dell’invio della raccomandata informativa nell’ipotesi di consegna del plico a persona diversa dal destinatario, non era ancora applicabile. Il mancato invio della raccomandata non comporta dunque nullità della notifica. Come questa Corte ha già avuto modo di evidenziare «l’adempimento costituito dall'invio della raccomandata informativa prevista dal comma 6, del citato art. 7 - introdotto dal D.L. n. 248 del 2007,art. 36, comma 2 quater, convertito, con modificazioni, dallaL. n. 31 del 2008 - è imposto solo per le notifiche eseguite a far tempo dal 1 marzo 2008, data di entrata in vigore della legge di conversione, come espressamente previsto dall'art. 36, comma 2 quinquies, del medesimo decreto» (Cass.10277/2017). Con riferimento alla mancata indicazione delle vane ricerche dei soggetti legittimati a ricevere l’atto nell’ordine preferenziale stabilito dalla legge, deve rilevarsi che il ricorrente non ha riportato nel ricorso il contenuto della relata di notifica, Ric. 2020 n. 29456sez. M2 -ud. 24-06-2022 -5- impedendo alla Corte di verificare la violazione dell’ordine di consegna, e ciò in violazione del principio di specificità di cui all’art. 366 c.p.c. e ciò a fronte della specifica valutazione compiuta sul punto dal Tribunale che ha ritenuto che dal contenuto della relata si evincesse altresì il mancato rinvenimento degli altri soggetti posti in ordine prioritario per la consegna rispetto al portiere. Come questa Corte ha già affermato «in tema di ricorso per cassazione, ove sia denunciato il vizio di una relata di notifica, o comunque una questione riconducibile alla notifica e alla sua relata, per il principio di autosufficienza del ricorso si esige la trascrizione integrale di quest'ultima. La sua omissione determina l'inammissibilità del motivo» (Cass., 16/01/2019 n. 905). Nulla a disporre per le spese atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimata. Poiché il ricorso è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. PQM La Corte dichiara il ricorso inammissibile; Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza Ric. 2020 n. 29456sez. M2 -ud. 24-06-2022 -6- dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente del contributo unific
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