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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 37396/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]: "Inammissibilità del ricorso"; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]: "Annullamento dell'ordinanza e dissequestro del bene". [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Napoli, in sede di riesame, con ordinanza del 22 gennaio 2021 rigettava l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avvero il rigetto dell'istanza di dissequestro (di un appezzamento di terreno) del Tribunale del 26 ottobre 2020, relativamente al reato di lottizzazione abusiva.

2. Ricorre in cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2.

1. Violazione di legge (art. 178 cod. proc. pen., 42 Costituzione e 1, del protocollo 1, Cedu); mancanza e manifesta illogicità della motivazione.

L'omessa indicazione nel decreto di sequestro preventivo del nominativo del proprietario dell'immobile oggetto del sequestro (presunto indagato) e ancor maggiormente l'omessa iscrizione del soggetto proprietario dell'immobile nel registro degli indagati comporta la lesione dei suoi diritti di difesa.

L'attribuzione della qualifica di indagato (o imputato) costituisce il presupposto per l'esercizio di tutti i diritti di difesa che il codice di rito prevede.

Non si po' neanche ipotizzare che il ricorrente possa ritenersi terzo interessato, in quanto non risulta danneggiato dal reato.

L'ordinanza di rigetto dell'istanza di dissequestro era incorsa in un errore grave nell'aver ritenuto il ricorrente indagato per il reato di lottizzazione abusiva.

Il ricorrente, invece, non risulta affatto indagato. 2.

2. Violazione di legge (art. 321 cod. proc. pen., 30 e 44 d.P.R. 380 del 2001).

Il ricorrente con scrittura privata si era staccato dalla comunione relativa al terreno oggetto di indagine per lottizzazione, acquistato insieme a [OSCURATO:PERSONA] (classe 1951) e [OSCURATO:PERSONA] con atto de 6 aprile 2009.

Il ricorrente sul terreno in oggetto ha svolto sempre la sua attività di agricoltore, senza nessuna realizzazione di opere di urbanizzazione, primaria o secondaria.

Tutte le modifiche riguardavano le particelle 1183 e 1184 riconducibili a [OSCURATO:PERSONA] del 1951 (non al ricorrente del 1940) e a [OSCURATO:PERSONA].

Al ricorrente non essendo indagato non è stata mai data la possibilità di una difesa concreta.

Ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso risulta infondato e deve rigettarsi con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

4. Sia per il sequestro preventivo e sia per il sequestro probatorio è possibile il ricorso per cassazione unicamente per motivi di violazione di legge, e non per vizio di motivazione.

Nella specie i motivi di ricorso risultano proposti, sostanzialmente, per il vizio di motivazione del provvedimento impugnato (nella valutazione sostanziale del ricorso).

Il ricorso in cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. (Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009 - dep. 11/11/2009, Bosi, Rv. 245093; Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008 - dep. 26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692).

Tuttavia, nella specie non ricorre una violazione di legge (e nemmeno l'apparenza della motivazione) e, conseguentemente, il ricorso deve ritenersi manifestamente infondato.

Infatti, il provvedimento impugnato contiene adeguata motivazione, non contraddittoria e non manifestamente illogica con corretta applicazione dei principi in materia espressi da questa Corte di Cassazione, e rileva come il fumus dei reati in accertamento risulta dagli esiti dell'accertamento di P.G. che hanno evidenziato una lottizzazione abusiva mista, negoziale e materiale, riguardante la particella 1108 foglio 65, sita nel Comune di Napoli, località Monteoliveto.

La particella 1108 negli anni veniva interessata a progressivi frazionamenti, con compravendite e donazioni delle particelle oggetto dei frazionamenti.

Sul terreno venivano realizzate opere abusive primarie e secondarie, senza le relative autorizzazioni.

L'area di complessivi mq 14.500 veniva pertanto sequestrata, per l'abusiva realizzazione di costruzioni, strade, fogne ecc.

Il sequestro era disposto anche in vista della confisca di cui all'art. 44, comma secondo, d.P.R. 380/2001.

Il Tribunale del riesame evidenzia, poi, come il ricorrente era, comunque, coinvolto nell'originario frazionamento del terreno (nelle particelle 1183, 1184 e 1185 dall'originaria n 118) e anche nella realizzazione di opere di urbanizzazione presenti su tutta l'area in oggetto (anche se l'area di proprietà del ricorrente fosse esente da trasformazioni urbanistiche, in considerazione della natura mista della lottizzazione).

Per il Tribunale del riesame, quindi, l'intera area viene a perdere l'originaria destinazione urbanistica (agricola) e all'intera superficie deve estendersi la eventuale confisca.

Il ricorrente in qualità di proprietario non indagato, per il Tribunale del riesame, in conformità alla giurisprudenza della Corte dì Cassazione sul punto, potrà sempre far valere le sue pretese in sede esecutiva ([OSCURATO:PERSONA]. 3, Sentenza n. 50363 del 29/10/2019 Cc. - dep. 12/12/2019 - Rv. 277940 - 01; vedi anche Sez.

U, Sentenza n.48126 del 20/07/2017 Cc. - dep. 19/10/2017 - Rv. 270938 - 01 e Sez.

U, Sentenza n. 13539 del 30/01/2020 Ud. - dep. 30/04/2020 - Rv. 278870 - 04).

Nel ricorso in cassazione non ci si confronta con la suddetta motivazione, ma in modo generico si contesta la lesione del diritto di difesa in quanto il ricorrente non risulta indagato.

Comunque, in effetti, (ad esclusione dell'originario frazionamento) non risultano accertate concrete opere di urbanizzazione primarie e secondarie nel terreno del ricorrente; la mancata imputazione nei suoi confronti attiene a valutazioni di merito e alla motivazione dell'ordinanza impugnata, questioni che sono, però, non proponibili nel presente giudizio 'che risulta limitato a violazioni di legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagam

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]: "Inammissibilità del ricorso"; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]: "Annullamento dell'ordinanza e dissequestro del bene". [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Napoli, in sede di riesame, con ordinanza del 22 gennaio 2021 rigettava l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avvero il rigetto dell'istanza di dissequestro (di un appezzamento di terreno) del Tribunale del 26 ottobre 2020, relativamente al reato di lottizzazione abusiva. 2. Ricorre in cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2. 1. Violazione di legge (art. 178 cod. proc. pen., 42 Costituzione e 1, del protocollo 1, Cedu); mancanza e manifesta illogicità della motivazione. L'omessa indicazione nel decreto di sequestro preventivo del nominativo del proprietario dell'immobile oggetto del sequestro (presunto indagato) e ancor maggiormente l'omessa iscrizione del soggetto proprietario dell'immobile nel registro degli indagati comporta la lesione dei suoi diritti di difesa. L'attribuzione della qualifica di indagato (o imputato) costituisce il presupposto per l'esercizio di tutti i diritti di difesa che il codice di rito prevede. Non si po' neanche ipotizzare che il ricorrente possa ritenersi terzo interessato, in quanto non risulta danneggiato dal reato. L'ordinanza di rigetto dell'istanza di dissequestro era incorsa in un errore grave nell'aver ritenuto il ricorrente indagato per il reato di lottizzazione abusiva. Il ricorrente, invece, non risulta affatto indagato. 2. 2. Violazione di legge (art. 321 cod. proc. pen., 30 e 44 d.P.R. 380 del 2001). Il ricorrente con scrittura privata si era staccato dalla comunione relativa al terreno oggetto di indagine per lottizzazione, acquistato insieme a [OSCURATO:PERSONA] (classe 1951) e [OSCURATO:PERSONA] con atto de 6 aprile 2009. Il ricorrente sul terreno in oggetto ha svolto sempre la sua attività di agricoltore, senza nessuna realizzazione di opere di urbanizzazione, primaria o secondaria. Tutte le modifiche riguardavano le particelle 1183 e 1184 riconducibili a [OSCURATO:PERSONA] del 1951 (non al ricorrente del 1940) e a [OSCURATO:PERSONA]. Al ricorrente non essendo indagato non è stata mai data la possibilità di una difesa concreta. Ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta infondato e deve rigettarsi con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 4. Sia per il sequestro preventivo e sia per il sequestro probatorio è possibile il ricorso per cassazione unicamente per motivi di violazione di legge, e non per vizio di motivazione. Nella specie i motivi di ricorso risultano proposti, sostanzialmente, per il vizio di motivazione del provvedimento impugnato (nella valutazione sostanziale del ricorso). Il ricorso in cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. (Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009 - dep. 11/11/2009, Bosi, Rv. 245093; Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008 - dep. 26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692). Tuttavia, nella specie non ricorre una violazione di legge (e nemmeno l'apparenza della motivazione) e, conseguentemente, il ricorso deve ritenersi manifestamente infondato. Infatti, il provvedimento impugnato contiene adeguata motivazione, non contraddittoria e non manifestamente illogica con corretta applicazione dei principi in materia espressi da questa Corte di Cassazione, e rileva come il fumus dei reati in accertamento risulta dagli esiti dell'accertamento di P.G. che hanno evidenziato una lottizzazione abusiva mista, negoziale e materiale, riguardante la particella 1108 foglio 65, sita nel Comune di Napoli, località Monteoliveto. La particella 1108 negli anni veniva interessata a progressivi frazionamenti, con compravendite e donazioni delle particelle oggetto dei frazionamenti. Sul terreno venivano realizzate opere abusive primarie e secondarie, senza le relative autorizzazioni. L'area di complessivi mq 14.500 veniva pertanto sequestrata, per l'abusiva realizzazione di costruzioni, strade, fogne ecc. Il sequestro era disposto anche in vista della confisca di cui all'art. 44, comma secondo, d.P.R. 380/2001. Il Tribunale del riesame evidenzia, poi, come il ricorrente era, comunque, coinvolto nell'originario frazionamento del terreno (nelle particelle 1183, 1184 e 1185 dall'originaria n 118) e anche nella realizzazione di opere di urbanizzazione presenti su tutta l'area in oggetto (anche se l'area di proprietà del ricorrente fosse esente da trasformazioni urbanistiche, in considerazione della natura mista della lottizzazione). Per il Tribunale del riesame, quindi, l'intera area viene a perdere l'originaria destinazione urbanistica (agricola) e all'intera superficie deve estendersi la eventuale confisca. Il ricorrente in qualità di proprietario non indagato, per il Tribunale del riesame, in conformità alla giurisprudenza della Corte dì Cassazione sul punto, potrà sempre far valere le sue pretese in sede esecutiva ([OSCURATO:PERSONA]. 3, Sentenza n. 50363 del 29/10/2019 Cc. - dep. 12/12/2019 - Rv. 277940 - 01; vedi anche Sez. U, Sentenza n.48126 del 20/07/2017 Cc. - dep. 19/10/2017 - Rv. 270938 - 01 e Sez. U, Sentenza n. 13539 del 30/01/2020 Ud. - dep. 30/04/2020 - Rv. 278870 - 04). Nel ricorso in cassazione non ci si confronta con la suddetta motivazione, ma in modo generico si contesta la lesione del diritto di difesa in quanto il ricorrente non risulta indagato. Comunque, in effetti, (ad esclusione dell'originario frazionamento) non risultano accertate concrete opere di urbanizzazione primarie e secondarie nel terreno del ricorrente; la mancata imputazione nei suoi confronti attiene a valutazioni di merito e alla motivazione dell'ordinanza impugnata, questioni che sono, però, non proponibili nel presente giudizio 'che risulta limitato a violazioni di legge. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagam
Decreto Cassazione n. 37396/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris