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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 maggio 2025

Cassazione n. 19083/2025

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Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 5872/2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv.ssa FRANCESCABILARDO, con domicilio digitale ex lege ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 13/2024 della CORTE D’APPELLO DI CATANIAdepositata in data 2/1/2024; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/5/2025dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; ritenutoche: consentenza resa in data 2/1/2024, la Corte d’appello di Catania, in accoglimento dell’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] e da Adunanzadel15 maggio 2025 – R.G. n. 5872/2024 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri GiovanniFaro e in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato integralmentele domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] volte alla condannadei convenuti al ripristino dello stato dei luoghi illecitamente modificatidall’edificazione, da parte del Russo e sotto la direzione del Faro(autore del progetto), di un fabbricato parzialmente collocato oltre ilconfine con la proprietà dell’attrice, in violazione delle distanze legali e,in ogni caso, con modalità tali da aver provocato il danneggiamento dell’immobiledi proprietà della Pappalardo; a fondamento della decisione assunta, la Corte territoriale, dopo aver escluso la dimostrazione, da parte dell’attrice, dell’esistenza di uno specifico nesso di causalità tra l’attività dei convenuti e i danni denunciati a carico del proprio immobile, ha rilevato l’inammissibilità della domanda di rimessione in pristino proposta nei confronti dei convenuti,non essendo questi ultimi proprietari dell’opera realizzata; sottoaltro profilo, il giudice d’appello ha in ogni caso accertato, da un lato, l’inesistenza di alcuna violazione delle distanze legali e, dall’altro, la mancata realizzazione di alcuno sconfinamento nella proprietàdella Pappalardo; avverso la sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorsoper cassazione sulla base di tre motivi d’impugnazione; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto difese in questa sede; consideratoche: conil primo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione degli artt. 840, 2043 e 2055 c.c ., nonché dell’art. 116 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la Corte territorialeerroneamente escluso la sussistenza di uno specifico nesso dicausalità tra edificazione del fabbricato ad opera di controparte e i danni subiti dall’immobile dell’attrice, in contrasto con le obiettive risultanzedella consulenza tecnica d’ufficio; Adunanzadel15 maggio 2025 – R.G. n. 5872/2024 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri ilmotivo è inammissibile; osservail Collegio come, attraverso la proposizione della cens ura inesame, la ricorrente – lungi dal denunciare l’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dallenorme di legge richiamate – si sia limitata ad allegare un’erronea ricognizione, da parte del giudice a quo , della fattispecie concreta a mezzodelle risultanze di causa: operazione che non attiene all’esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazionedel giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l'aspetto del vizio di motivazione, neppure coinvolgendo, la prospettazione critica del la ricorrente, l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in sé incontroverso, insistendopropriamente la stessa nella prospettazione di una diversa ricostruzionedei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo; nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell’epigrafedel motivo d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l’ ubi consistam delle censure sollevate dall’odierna ricorrente deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell’interpretazione fornita dalla C orte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisitie dei fatti di causa , in particolare riguardo ai contenuti della consulenza tecnica d’ufficio (nella quale, peraltro, non risulta mai affermata, in termini certi e inequivocabili, l’esistenza del nesso di causalitàpreteso dall’odierna istante ); sitratta, come appare manifesto, di un’argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecieconcreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione Adunanzadel15 maggio 2025 – R.G. n. 5872/2024 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimentoimpugnato; ciòposto, il motivo d’impugnazione così formulato deve ritenersi inammissibile, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzionedi un fatto giuridicamente rilevante sul quale la sentenza doveva pronunciarsi, non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisitiminimi previsti dall’art. 360 n. 5 c.p.c. ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell’omesso esame di fattidecisivi controversi tra le parti ; conil secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione degli artt. 2043 e 2055 c.p.c., nonché dell’art. 116 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere Corte territoriale, erroneamente escluso la sussistenza di uno sconfinamento del manufatto realizzato dalle controparti nella proprietà dell’attrice, in contrastocon le obiettiv e risultanze della consulenza tecnica d’ufficio; ilmotivo è inammissibile; osservail Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenzadi questa Corte, il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità, non già il potere di riesaminare il merito dell'interavicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della congruità della coerenza logica, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormenteidonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, Adunanzadel15 maggio 2025 – R.G. n. 5872/2024 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri dandocosì liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., ex plurimis,Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 331 del 13/01/2020, Rv. 656802 – 01;Sez. 5, Sentenza n. 27197 del 16/12/2011, Rv. 620709) ; in relazione alla censura in esame, varrà sottolineare come l’argomentazione critica sostenuta dall’odierna ricorrente muova da una lettura del tutto soggettiva della consulenza tecnica d’ufficio, sollecitandola ricostruzione dei fatti di causa (con particolare riguardo all’effettivasussistenza di uno sconfinamento del manufatto realizzato dalle controparti) sulla base di tale rilettura istruttoria, con la conseguente inammissibi le prospettazione di una rivisitazione nel merito delle prove e dei fatti di causa , sulla base di un’impostazione criticanon consentita in sede di legittimità ; con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata peromesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.), per avere la C orte territoriale omesso di considerare la documentazione prodotta dall’odierna istante in relazione alla questione del danno subito dall’attrice in conseguenza dell’ombreggiamento e del pregiudizio alla luminosità e alle vedute derivante dalla costruzione dell’abusiva quarta elevazione fuori terra dell’operadella controparte; ilmotivo è inammissibile ; osservail Collegio come, secondo quanto riconosciuto dalla stessa ricorrente,la Corte territoriale h a affermato che « la normativa vigente nella zona in cui è stato edificato l’edificio per cui è causa in tema di altezza dei fabbricati è stata rispettata dall’edificio realizzato dal Russo», e pertanto « stante il rispetto della normativa vigente con riferimentoall’altezza dei fabbricati, la Pappalardo non può ottenere il risarcimentodei pregiudizi dedotti conseguenti alla realizzazione di una Adunanzadel15 maggio 2025 – R.G. n. 5872/2024 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri sopraelevazionelegittima sotto il profilo sostanziale, pur se realizzata in assenza di titolo edilizio » (cfr. pagg. 11 - 12 della sentenza impugnata); asostegno della propria doglianza, e in contrasto con tali asserzioni della Corte territoriale, l ’odierna istante invoca l’asserito valore dimostrativo di un documento contenente il provvedimento di demolizioneemesso dal Comune competente sull’abusivo quarto piano realizzatodai convenuti ; di tale documento, tuttavia, deve essere decisamente negata alcuna decisività , poiché la Corte territoriale ha in ogni caso radicalmente escluso la commissione di alcuna attività illecita dei convenutirilevante sul piano civilistico « pur se realizzata in assenza di titolo edilizio » (cfr. pag. 12 della sentenza impugnata), con la conseguenzache la ricorrente avrebbe dovuto piuttosto sottoporre a criticatale ultima ratio decidendi - o quantomeno prospettare in quali termini, e secondo quali modalità, l’esame del provvedimento di demolizioneavrebbe inciso sul ragionamento probatorio del giudice di merito in modo da determinare, con inequivocabile certezza , una diversadecisione - piuttosto che limitarsi ad invocare la mera omessa considerazionedel provvedimento amministrativo di demolizione ; sullabase di tali premesse, dev’essere dichiarata l’inammissibilità delricorso; non vi è luogo per l’adozione di alcuna statuizione in ordine alla regolazionedelle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo gliintimati svolto difese in questa sede; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1 - quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.

Adunanzadel15 maggio 2025 – R.G. n. 5872/2024 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri P.Q.M Dichiarainammissibile il ricorso.

Dichiara la sussistenza dei presupposti processu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 5872/2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv.ssa FRANCESCABILARDO, con domicilio digitale ex lege ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 13/2024 della CORTE D’APPELLO DI CATANIAdepositata in data 2/1/2024; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/5/2025dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; ritenutoche: consentenza resa in data 2/1/2024, la Corte d’appello di Catania, in accoglimento dell’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] e da Adunanzadel15 maggio 2025 – R.G. n. 5872/2024 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri GiovanniFaro e in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato integralmentele domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] volte alla condannadei convenuti al ripristino dello stato dei luoghi illecitamente modificatidall’edificazione, da parte del Russo e sotto la direzione del Faro(autore del progetto), di un fabbricato parzialmente collocato oltre ilconfine con la proprietà dell’attrice, in violazione delle distanze legali e,in ogni caso, con modalità tali da aver provocato il danneggiamento dell’immobiledi proprietà della Pappalardo; a fondamento della decisione assunta, la Corte territoriale, dopo aver escluso la dimostrazione, da parte dell’attrice, dell’esistenza di uno specifico nesso di causalità tra l’attività dei convenuti e i danni denunciati a carico del proprio immobile, ha rilevato l’inammissibilità della domanda di rimessione in pristino proposta nei confronti dei convenuti,non essendo questi ultimi proprietari dell’opera realizzata; sottoaltro profilo, il giudice d’appello ha in ogni caso accertato, da un lato, l’inesistenza di alcuna violazione delle distanze legali e, dall’altro, la mancata realizzazione di alcuno sconfinamento nella proprietàdella Pappalardo; avverso la sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorsoper cassazione sulla base di tre motivi d’impugnazione; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto difese in questa sede; consideratoche: conil primo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione degli artt. 840, 2043 e 2055 c.c ., nonché dell’art. 116 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la Corte territorialeerroneamente escluso la sussistenza di uno specifico nesso dicausalità tra edificazione del fabbricato ad opera di controparte e i danni subiti dall’immobile dell’attrice, in contrasto con le obiettive risultanzedella consulenza tecnica d’ufficio; Adunanzadel15 maggio 2025 – R.G. n. 5872/2024 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri ilmotivo è inammissibile; osservail Collegio come, attraverso la proposizione della cens ura inesame, la ricorrente – lungi dal denunciare l’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dallenorme di legge richiamate – si sia limitata ad allegare un’erronea ricognizione, da parte del giudice a quo , della fattispecie concreta a mezzodelle risultanze di causa: operazione che non attiene all’esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazionedel giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l'aspetto del vizio di motivazione, neppure coinvolgendo, la prospettazione critica del la ricorrente, l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in sé incontroverso, insistendopropriamente la stessa nella prospettazione di una diversa ricostruzionedei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo; nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell’epigrafedel motivo d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l’ ubi consistam delle censure sollevate dall’odierna ricorrente deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell’interpretazione fornita dalla C orte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisitie dei fatti di causa , in particolare riguardo ai contenuti della consulenza tecnica d’ufficio (nella quale, peraltro, non risulta mai affermata, in termini certi e inequivocabili, l’esistenza del nesso di causalitàpreteso dall’odierna istante ); sitratta, come appare manifesto, di un’argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecieconcreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione Adunanzadel15 maggio 2025 – R.G. n. 5872/2024 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimentoimpugnato; ciòposto, il motivo d’impugnazione così formulato deve ritenersi inammissibile, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzionedi un fatto giuridicamente rilevante sul quale la sentenza doveva pronunciarsi, non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisitiminimi previsti dall’art. 360 n. 5 c.p.c. ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell’omesso esame di fattidecisivi controversi tra le parti ; conil secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione degli artt. 2043 e 2055 c.p.c., nonché dell’art. 116 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere Corte territoriale, erroneamente escluso la sussistenza di uno sconfinamento del manufatto realizzato dalle controparti nella proprietà dell’attrice, in contrastocon le obiettiv e risultanze della consulenza tecnica d’ufficio; ilmotivo è inammissibile; osservail Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenzadi questa Corte, il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità, non già il potere di riesaminare il merito dell'interavicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della congruità della coerenza logica, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormenteidonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, Adunanzadel15 maggio 2025 – R.G. n. 5872/2024 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri dandocosì liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., ex plurimis,Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 331 del 13/01/2020, Rv. 656802 – 01;Sez. 5, Sentenza n. 27197 del 16/12/2011, Rv. 620709) ; in relazione alla censura in esame, varrà sottolineare come l’argomentazione critica sostenuta dall’odierna ricorrente muova da una lettura del tutto soggettiva della consulenza tecnica d’ufficio, sollecitandola ricostruzione dei fatti di causa (con particolare riguardo all’effettivasussistenza di uno sconfinamento del manufatto realizzato dalle controparti) sulla base di tale rilettura istruttoria, con la conseguente inammissibi le prospettazione di una rivisitazione nel merito delle prove e dei fatti di causa , sulla base di un’impostazione criticanon consentita in sede di legittimità ; con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata peromesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.), per avere la C orte territoriale omesso di considerare la documentazione prodotta dall’odierna istante in relazione alla questione del danno subito dall’attrice in conseguenza dell’ombreggiamento e del pregiudizio alla luminosità e alle vedute derivante dalla costruzione dell’abusiva quarta elevazione fuori terra dell’operadella controparte; ilmotivo è inammissibile ; osservail Collegio come, secondo quanto riconosciuto dalla stessa ricorrente,la Corte territoriale h a affermato che « la normativa vigente nella zona in cui è stato edificato l’edificio per cui è causa in tema di altezza dei fabbricati è stata rispettata dall’edificio realizzato dal Russo», e pertanto « stante il rispetto della normativa vigente con riferimentoall’altezza dei fabbricati, la Pappalardo non può ottenere il risarcimentodei pregiudizi dedotti conseguenti alla realizzazione di una Adunanzadel15 maggio 2025 – R.G. n. 5872/2024 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri sopraelevazionelegittima sotto il profilo sostanziale, pur se realizzata in assenza di titolo edilizio » (cfr. pagg. 11 - 12 della sentenza impugnata); asostegno della propria doglianza, e in contrasto con tali asserzioni della Corte territoriale, l ’odierna istante invoca l’asserito valore dimostrativo di un documento contenente il provvedimento di demolizioneemesso dal Comune competente sull’abusivo quarto piano realizzatodai convenuti ; di tale documento, tuttavia, deve essere decisamente negata alcuna decisività , poiché la Corte territoriale ha in ogni caso radicalmente escluso la commissione di alcuna attività illecita dei convenutirilevante sul piano civilistico « pur se realizzata in assenza di titolo edilizio » (cfr. pag. 12 della sentenza impugnata), con la conseguenzache la ricorrente avrebbe dovuto piuttosto sottoporre a criticatale ultima ratio decidendi - o quantomeno prospettare in quali termini, e secondo quali modalità, l’esame del provvedimento di demolizioneavrebbe inciso sul ragionamento probatorio del giudice di merito in modo da determinare, con inequivocabile certezza , una diversadecisione - piuttosto che limitarsi ad invocare la mera omessa considerazionedel provvedimento amministrativo di demolizione ; sullabase di tali premesse, dev’essere dichiarata l’inammissibilità delricorso; non vi è luogo per l’adozione di alcuna statuizione in ordine alla regolazionedelle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo gliintimati svolto difese in questa sede; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1 - quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002. Adunanzadel15 maggio 2025 – R.G. n. 5872/2024 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri P.Q.M Dichiarainammissibile il ricorso. Dichiara la sussistenza dei presupposti processu
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