CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 novembre 2021
Cassazione n. 45495/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.MARCHEZZOLO Marco ricorre avverso la sentenza in epigrafe che, in riforma della sentenza del Tribunale di Vicenza, rideterminava nei suoi confronti la pena in mesi dieci di arresto ed euro 2.400 di ammenda per il reato di guida in stato di ebbrezza da cui era _derivato un sinistro stradale con l'aggravante ulteriore di cui all'art.186 bis comma 3 C.d.S. 2. Lamenta il ricorrente difetto di motivazione in relazione all'accertamento della responsabilità a suo carico e comunque in relazione alla ricorrenza della circo- stanza aggravante di avere provocato un sinistro stradale. Deduce altresì vizio motivazionale per non essere stato riconosciuto il beneficio della sospensione condizionale della pena. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamen- te infondati, in quanto generici, privi di analisi censoria e di confronto rispetto al provvedimento impugnato, laddove in termini del tutto logici il giudice di appello ha già esaminato le questioni di fatto sottoposte nuovamente allo scrutinio dle giudice di legittimità ed ha respinto le relative deduzioni con motivazione assolu- tamente lineare e priva di contraddizioni, sia nell'individuare il ricorrente quale il conducente dell'unico autoveicolo che nottetempo stazionava sulla sede stradale, individuato altresì per essere il proprietario del mezzo e il soggetto che venne trovato nei pressi dell'auto, e dall'altra per il fatto che il veicolo del ricorrente - che versava in palese stato di ebbrezza alcolica - aveva urtato un muretto qua- ranta metri prima di arrestarsi così da riconoscere l'evidenza della circostanza aggravante di cui all'art.186 comma 2 bis C.d.S. 4. L'esclusione della sospensione condizionale della pena è conseguita alla valu- tazione sulla sussistenza di precedenti specifici a carico del reo che impedivano la formulazione di una prognosi favorevole sull'astensione da ulteriori fatti reato. 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 17 Novembre 2021 Il Consigliere estensor