CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 01516/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25981/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], Patrizia D all ’ Igna, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], , [OSCURATO:PERSONA], , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso l’indirizzo PEC indicato dal difensore -ricorrenti- [OSCURATO:PERSONA]Alessandro e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliati presso gli indirizzi PEC indicati dai difensori [OSCURATO:PERSONA] R.G. 25981/2022 Cron. Rep. C.C. 9/12/2025 C.C. 14/4/2022 -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio d ei m inistri, Ministero della salute , Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, Ministero dell ’e conomia e finanze, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale d ello Stato , elettivamente domiciliati presso l’indirizzo PEC indicato dal difensore -controricorrenti- avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.17893/2020 , depositata i l 15 dicembre 2020, e l’ordinanza della Corte d’appello di Roma n. 5302 del 2022, depositata il 5 agosto 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/12/2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. I dottori [OSCURATO:PERSONA]Alessandro e [OSCURATO:PERSONA], insieme a molti altri medici che non sono più parti del giudizio odierno, convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri, il Ministero della salute, il Ministero dell’università e della ricerca e il Ministero dell’economia e finanze, chiedendo che fosse dichiarato il loro diritto a percepire un’adeguata remunerazione in relazione alle specializzazioni in chirurgia da ciascuno di loro conseguite, avendo gli stessi frequentato le relative scuole in anni accademici compresi tra il 1975 e il 1993; ovvero, che la parte convenuta fosse condannata al risarcimento dei danni per la ritardata attuazione delle note direttive europee in tema di medici specializzandi. A sostegno della domanda esposero di aver svolto attività professionale a tempo pieno per l’intero periodo dei corsi e di non aver percepito alcuna remunerazione. Si costituirono in giudizio tutte le Amministrazioni convenute, eccependo la prescrizione del diritto e chiedendo nel merito il rigetto della domanda. Il Tribunale rigettò la domanda in accoglimento dell’eccezione di prescrizione e compensò le spese di lite. 2. La sentenza è stata impugnata dai medici soccombenti e la Corte d’appello di Roma, con ordinanza del 7 luglio 2022, pronunciata ai sensi dell’art. 348-ter cod. proc. civ., ha dichiarato l’appello inammissibile siccome privo di ragionevoli probabilità di essere accolto. La Corte territoriale ha fondato la propria decisione sulla conferma di quella del Tribunale, osservando che la causa era stata introdotta nel 2015; che la prescrizione, come da costante giurisprudenza di legittimità, aveva cominciato a decorrere dal 27 ottobre 1999 e che gli appellanti non avevano documentato la presenza di atti interruttivi fino alla notifica della citazione di primo grado. 3. Contro la sentenza del Tribunale e contro l’ordinanza della Corte d’appello di Roma propongono ricorso i dottori [OSCURATO:PERSONA]Alessandro e [OSCURATO:PERSONA], con unico atto nel quale rivolgono separate censure contro il primo e il secondo provvedimento. Resistono con un unico controricorso la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri, il Ministero della salute, il Ministero dell’università e della ricerca e il Ministero dell’economia e finanze. Ricorrono contro entrambi i provvedimenti suindicati anche i dottori [OSCURATO:PERSONA]Aniello e gli altri indicati in epigrafe, con separato ricorso affidato ad un solo motivo. In relazione a questo ricorso le Amministrazioni intimate hanno depositato un mero atto di costituzione. I ricorrenti hanno depositato memorie. La trattazione è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. e il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. [OSCURATO:PERSONA] Ricorso D’Alessandro e [OSCURATO:PERSONA]. Motivi contro l’ordinanza della Corte d’appello. 1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 348-bis, 348-ter, 350, 134 e 161 cod. proc. civ., con nullità dell’ordinanza. I ricorrenti sostengono che l’ordinanza avrebbe concluso con l’esito di inammissibilità dopo aver proceduto alla trattazione della causa, in violazione dell’art. 350 cit.; l’udienza del 7 luglio 2022, infatti, era stata preceduta da quella del 19 maggio 2022, nella quale il Collegio aveva disposto il rinvio anche in considerazione dell’eccezione di inammissibilità sollevata dalle parti appellate. Tale vizio sarebbe tale da consentire l’autonoma impugnazione dell’ordinanza e motivo di nullità della stessa. 2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 168-bise 359 cod. proc. civ., con nullità dell’ordinanza. Secondo i ricorrenti, la cancelleria della Corte d’appello aveva comunicato alle parti che l’udienza del 19 maggio 2022 si sarebbe tenuta con trattazione scritta, allegando il provvedimento del coordinatore (firma illeggibile) che aveva distolto le parti dal giudice naturale precostituito per legge (il Collegio avrebbe dovuto essere composto dal Presidente [OSCURATO:PERSONA] e dai [OSCURATO:PERSONA] e Cimini). Rinviata poi l’udienza al 7 luglio, il Collegio era stato indebitamente mutato. 3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., nullità del procedimento e dell’ordinanza per violazione degli artt. 28, 33 e 35 disp. att. cod. proc. civ., conseguente alla riunione degli appelli. Si osserva che, con provvedimento del 19 maggio 2022, il Collegio aveva riunito l’appello degli odierni ricorrenti con altri due, ma il cancelliere non aveva disposto la riunione dei tre fascicoli telematici, sicché ciascun difensore aveva potuto visionare solo il proprio fascicolo, e non gli altri. In tal modo sarebbe stato violato il diritto di difesa. 4. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., nullità del procedimento e dell’ordinanza per violazione della normativa specifica in materia processuale conseguente all’emergenza per la pandemia Covid-19. Lamentano i ricorrenti, in particolare, che il cancelliere aveva avvisato le parti che tutte le udienze del 19 maggio 2022 si sarebbero tenute con trattazione scritta, senza però che il Collegio avesse disciplinato le modalità di svolgimento della relativa udienza, informando le parti del loro diritto di chiedere differenti modalità di trattazione (come, ad esempio, la trattazione orale). 5. Con il quinto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 348-bis, 348-ter, cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello dichiarato inammissibile un appello che, asseritamente, aveva ottime possibilità di essere accolto (la censura si collega con quelle che seguono, rivolte contro la sentenza del Tribunale). Motivi contro la sentenza del Tribunale. 6. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 132 n. 4) cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., per avere il Tribunale riassunto in solo una pagina i cenni del fatto, tra l’altro dimenticando che l’eccezione di prescrizione sollevata dall’Avvocatura dello Stato doveva considerarsi abbandonata. I ricorrenti rilevano che all’udienza del 22 maggio 2020 gli attori avevano insistito per l’accoglimento delle loro domande, mentre l’Avvocatura dello Stato aveva chiesto l’accoglimento delle eccezioni preliminari e il rigetto della domanda. Nelle note di trattazione scritta, però, la parte pubblica si era limitata a chiedere il rigetto delle domande, senza ribadire l’eccezione di prescrizione, la quale era perciò da ritenere abbandonata. 7. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 132 n. 4) cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., oltre che violazione degli artt. 112 e 115 stesso codice e dell’art. 2937 cod. civ., ipotizzando che il Tribunale avrebbe dovuto ritenere rinunciata l’eccezione di prescrizione, provvedendo sul merito della domanda. 8. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 132 n. 4) cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., oltre a ultrapetizione e violazione degli artt. 112 e 115 dello stesso codice. Si osserva che la descrizione dei fatti contenuta nella sentenza del Tribunale sarebbe incompleta. 9. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 132 n. 4) cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., oltre a violazione di una serie di norme, fra cui l’art. 2937 cod. civ. e le note direttive europee sulla remunerazione dei medici specializzandi. La censura insiste sul fatto che l’eccezione di prescrizione sarebbe stata abbandonata in sede di precisazione delle conclusioni. 10. Con il quinto motivo di ricorso (indicato come 4.b) si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione, nonché violazione delle direttive europee sulla remunerazione dei medici specializzandi. Sostengono i ricorrenti che il termine di prescrizione non poteva considerarsi decorso, contrariamente a quanto stabilito dal Tribunale. La data di esordio della prescrizione al 27 ottobre 1999 non considera che a quella data gli aventi diritto non potevano fruire di un quadro normativo sufficientemente chiaro (si critica il principio di diritto di cui alla nota sentenza 10813 del 2011 di questa Corte). Secondo i ricorrenti, tale situazione di incertezza si sarebbe protratta molto più a lungo. 11. Con il sesto motivo di ricorso (indicato come 4.c) si lamentano mancata applicazione, da parte del Tribunale, dei principi di collaborazione ed effettività e mancato rispetto dei limiti imposti all’autonomia procedurale di ciascuno degli Stati membri. In particolare, i ricorrenti lamentano che il Tribunale non avrebbe tenuto presente che lo Stato italiano non aveva tempestivamente e adeguatamente provveduto ad attuare le direttive in tema di medici specializzandi. 12. Con il settimo motivo di ricorso si lamenta che il Tribunale abbia ingiustamente respinto le eccezioni di legittimità costituzionale che gli attori avevano proposto in relazione sia all’art. 8 del d.lgs. n. 257 del 1991 sia all’art. 11 della legge n. 370 del 1999, chiedendo di rimettere la questione al giudizio della Corte costituzionale. 13. Con l’ottavo motivo di ricorso i ricorrenti sostengono che la loro domanda era fondata nel merito e chiedono a questa Corte di accoglierla, enunciando il principio di diritto e provvedendo alla decisione nel merito. A tale conclusione i ricorrenti giungono attraverso una lunga ricostruzione della vicenda normativa e ribadendo di avere entrambi conseguito una specializzazione senza percepire alcun compenso negli anni di corso. Vengono con l’occasione anche censurate una serie di pronunce emesse da questa Corte in argomento. Ricorso D’Aniello e altri. 14. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 189 del Trattato UE, delle note direttive UE in materia di medici specializzandi, degli artt. 2043, 2056, 2934, 2935 e 2938 cod. civ., dell’art. 6 del d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257, e dell’art. 11 della legge n. 370 del 1999, sostenendo che la Corte di merito avrebbe errato nel far decorrere il decennio della prescrizione dal 27 ottobre 1999. I ricorrenti affermano che la sentenza del Tribunale ha dichiarato l’estinzione del diritto da loro fatto valere per essere intervenuta la prescrizione, posto che il primo atto interruttivo era costituito dalla notifica dell’atto di citazione, intervenuta in data 31 luglio 2014. Ritengono, però, che simile decisione, che dà seguito ad una giurisprudenza definita tralatizia, dovrebbe essere assoggettata a nuova riflessione e ad un mutamento, eventualmente previa ulteriore rimessione della questione alla Corte di giustizia dell’Unione europea. La decisione della Corte. 15. La Corte rileva, preliminarmente, che il ricorso dei dottori D’Alessandro e [OSCURATO:PERSONA] è redatto con una tecnica non rispettosa dei criteri generali validi per la redazione di un simile atto. Il ricorso, infatti, è lunghissimo (64 pagine) e inutilmente ripetitivo di circostanze di fatto e di argomentazioni che avrebbero potuto e dovuto essere esposte una sola volta e in modo ben più sintetico ed efficace. Ciò detto, le censure in esso contenute devono essere raggruppate in due parti: quelle rivolte contro l’ordinanza di inammissibilità della Corte d’appello e quelle rivolte contro la sentenza del Tribunale. 16. Le prime, siccome contengono la contestazione di vizi formali e procedurali dell’ordinanza di inammissibilità, sono (astrattamente parlando) ammissibili. I primi quattro motivi contengono censure tutte infondate, come emerge dalle seguenti argomentazioni. Il rinvio dell’udienza dal 19 maggio al 7 luglio 2022 fu disposto senza apertura della discussione e al solo scopo di discutere l’eccezione di inammissibilità dell’appello, poi accolta, sicché il primo motivo di ricorso è da rigettare; e parimenti è da respingere, per lo stesso motivo, la pretesa violazione delle norme sulla composizione del giudice collegiale. Le questioni relative alla mancata visibilità dei tre fascicoli riuniti e tutti i problemi sulle modalità di trattazione dell’appello e sulla presunta violazione delle norme in materia da infezione da Covid-19 sono infondate oltre che capziose, perché, oltre a prospettare generiche e improbabili irregolarità relative alla composizione del Collegio giudicante e alle possibili modalità di trattazione scritta, non consentono in alcun modo di individuare in cosa sussisterebbero le ipotizzate violazioni del diritto di difesa. Tanto più che, nonostante l’esposizione lunghissima della parte in fatto del ricorso, che anticipa una serie di questioni che saranno poi inutilmente ripetute nella parte in diritto, non è dato sapere se e quando gli appellanti (odierni ricorrenti) abbiano posto le suindicate eccezioni procedurali alla Corte d’appello, dando alla stessa la possibilità di esaminarle. Il quinto motivo di ricorso avverso l’ordinanza di inammissibilità emessa dalla Corte d’appello (p. 27) contiene, invece, una censura che è chiaramente collegata con quelle rivolte contro la sentenza del Tribunale, sicché verrà trattata unitamente al merito della vicenda. 17. Le censure mosse contro la sentenza del Tribunale devono essere affrontate in ordine logico. 17.1. La prima è quella contenuta nel terzo motivo, dove si lamenta che la sentenza sarebbe carente nell’esposizione del fatto. Si tratta di una censura manifestamente infondata, perché la decisione di primo grado, benché sintetica, consente di comprendere perfettamente quale fosse la vicenda in esame e come si siano articolate le argomentazioni difensive delle parti. Senza contare che il contenzioso promosso dai medici specializzandi è notissimo a questa Corte, che da anni ha emesso in argomento centinaia di pronunce. 17.2. Seguono poi le censure dei motivi primo, secondo e quarto che pongono tutti, anche se con diverse prospettive, il problema della presunta rinuncia all’eccezione di prescrizione da parte della difesa delle Amministrazioni pubbliche convenute. [OSCURATO:PERSONA] rileva, in proposito, che gli stessi ricorrenti ammettono, alla p. 12 del ricorso, che le conclusioni furono precisate una prima volta all’udienza dell’11 maggio 2018, quando le parti richiamarono le proprie difese; il che vuol dire che anche l’eccezione di prescrizione era da intendere come richiamata. Seguirono poi vari rinvii per il mutamento del Collegio, e alla fine, all’udienza del 22 maggio 2020, la difesa pubblica chiese il rigetto del ricorso (evidentemente, riportandosi a tutto quanto argomentato in precedenza). Da tale atteggiamento i ricorrenti pretendono di dedurre che l’eccezione di prescrizione, poi accolta, sarebbe stata abbandonata. La Corte osserva che, per giurisprudenza consolidata alla quale va data in sede odierna ulteriore continuità, si deve ribadire che la mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata non autorizza alcuna presunzione di rinuncia in capo a colui che ebbe originariamente a presentarla, essendo necessario, a tale fine, che dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte possa desumersi inequivocabilmente il venire meno del suo interesse a coltivare siffatta domanda (v. le ordinanze 18 gennaio 2021, n. 723, e 9 maggio 2024, n. 12756; ma il principio è stato confermato anche in relazione all’eccezione di prescrizione dall’ordinanza 20 maggio 2024, n. 13904). Ne consegue che, per come la censura è argomentata, nulla consente di dedurre dalle conclusioni rassegnate dall’Avvocatura dello Stato (rigetto della domanda) che l’eccezione di prescrizione fosse stata realmente rinunciata. Si deve anzi osservare che una conclusione nel senso del rigetto della domanda, che si innesti in una situazione di articolazione di precedenti eccezioni o anche di conclusioni più articolate, ma sempre funzionali al rigetto, va necessariamente intesa nel senso che si intenda ribadire interamente, tutto ciò che era stato in precedenza oggetto di quella articolazione. Il che comporta che i motivi in esame devono essere respinti. 17.3. Può quindi passarsi all’esame dei motivi quinto e sesto del ricorso D’Alessandro e [OSCURATO:PERSONA], che affrontano il vero cuore del problema e che, non a caso, coincidono, nella sostanza, con l’unico motivo del ricorso D’Aniello. Tali motivi, da esaminare congiuntamente fra loro e con il ricorso D’Aniello, sono inammissibili, ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1), cod. proc. civ., posto che la questione in essi esaminata è stata da molti anni risolta, sempre in modo univoco, dalla giurisprudenza di questa Corte. La sentenza impugnata, infatti, si è conformata all’orientamento, ormai da tempo consolidato, in base al quale, a seguito della tardiva ed incompleta trasposizione nell’ordinamento interno delle direttive n.75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari – realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 – è rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Stato italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1° gennaio 1983 al termine dell’anno accademico 1990-1991. La lacuna è stata parzialmente colmata con l’art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo; ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa europea. Nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del menzionato art. 11 (sentenza 17 maggio 2011, n. 10813, più volte confermata in seguito; v., tra le altre, le ordinanze 24 luglio 2023, n. 22181, 25 marzo 2024, n. 7984, e 30 gennaio 2025, n. 2250). Tale insegnamento ha ricevuto anche l’autorevole avallo delle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza 31 maggio 2022, n. 17619, v. p. 26), le quali hanno confermato che l’esordio della prescrizione (decennale) è da fissare, nei casi come quello odierno, alla data del 27 ottobre 1999. Da tale giurisprudenza, sempre confermata in seguito, non vi sono ragioni di discostarsi. Nessuno dei ricorrenti, d’altra parte, ha contestato la motivazione resa dalla Corte di merito secondo cui la causa era stata introdotta nel 2015 e non era stata preceduta da alcun atto interruttivo della prescrizione; per cui la sentenza, del tutto correttamente, ha concluso che il diritto fatto valere in giudizio dai medici fosse da considerare prescritto. 17.4. Residuano il settimo motivo del ricorso D’Alessandro e [OSCURATO:PERSONA], che rimane assorbito, posto che non vi sono ragioni per dubitare della legittimità costituzionale della normativa in questione; mentre l’ottavo non è propriamente neppure un motivo, essendosi detti ricorrenti limitati a sostenere, senza alcun fondamento, che la loro domanda avrebbe dovuto essere accolta. 18. In conclusione, il ricorso dei dottori D’Alessandro e [OSCURATO:PERSONA] è rigettato, mentre il ricorso dei dottori D’Aniello più altri 19 è dichiarato inammissibile. I ricorrenti D’Alessandro e [OSCURATO:PERSONA] devono essere condannati al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, data l’integrale soccombenza. Ritiene la Corte che, poiché il loro ricorso torna a porre questioni oggetto di un orientamento fermissimo, maturato in anni ben precedenti rispetto a quello di proposizione dell’impugnazione, e insiste nel sostenere tesi da tempo costantemente smentite, i ricorrenti debbano essere condannati anche al pagamento di un’ulteriore somma ai sensi dell’art. 96, terzo comma, del codice di rito. Nulla va disposto, invece, quanto alle spese del ricorso D’Aniello, posto che le controparti hanno depositato un mero atto di costituzione, senza svolgimento di difese. Sussistono, inoltre, i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte di tutti i ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso dei dottori D’Alessandro e [OSCURATO:PERSONA] e li condanna, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 4.500, oltre spese eventualmente prenotate a debito, nonché dell’ulteriore somma di euro 1.500 ai sensi dell’art. 96, terzo comma, del codice di rito;dichiara inammissibile il ricorso dei dottori D’Aniello più altri 19. Ai sensi dell