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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 luglio 2023

Cassazione n. 23823/2023

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unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27492-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in MARSALA, [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - nonchè contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; -intimato - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di MARSALA, depositata il 18/10/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con l’ordinanza 18.102022, il Tribunale di Marsala rigettava l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento di revoca, da parte del locale giudice monocratico,della ammissione provvisoria alpatrocinio a spese dello Stato.

Ric. 2022 n. 27492 sez.

S2 -ud. 06-07-2023 - 2 - Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA],sulla base di tre motivi.

Resta intimatoil Ministero della Giustizia. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente, occorre precisare che il ricorso per cassazione risulta notificato all’[OSCURATO:PERSONA] dello Stato di Palermo, anziché all’Avvocatura Generale dello Stato, che rappresenta e difende ex lege le Amministrazioni dello Stato nei giudizi di legittimità.

Tuttavia, il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue.

Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione prima facieinfondato, come nel caso che ci occupa, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per la rinnovazione dellanotifica all’Avvocatura Generale dello Stato, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti (ex plurimis: Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 12515 del 21.05.2018 - Rv. 648755 – 01 ; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11287 del 10/05/2018 -Rv. 648501 –01; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15106 del 17/06/2013 -Rv. 626969 - 01 ) .

2. Tanto premessoe passando all’esame delle censure, con il primo motivo si deduce violazione o falsa applicazione dell'art. 76 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115(TUSG).

Il ricorrente espone che ai fini della determinazione dei limiti di reddito la norma citata si riferisce ai redditi, Ric. 2022 n. 27492 sez.

S2 -ud. 06-07-2023 - 3 - anche illeciti, e non al patrimonio mobiliare della famiglia,come invece fa l’ISEE, documento sul quale era stata disposta la revoca del beneficio.

2.1. Il motivo è infondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte,tra i redditi di cui al l’ art. 76 Dpr. 115/02 vanno calcolati tutti i redditi, compresi quelli soggetti a tassazione separata (così Cass. Pen. Sez. 4, n. 44140 del 26/9/2014- Rv. 260949 , in relazion e ad emolumenti percepiti a titolo di arretrati di lavoro dipendente; conf.

Cass. Pen. Sez. 4, n. 41271 del 11/10/2007, Rv. 237791; Cass. civ. n. 4429/2017; Cass. civ. n. 24378/2019; Cass. Civ. Sez. 2, n. 15458 del

21.07. 20 20 ; Cass. Civ. Sez. 6-2, n. 25532 del 2022), i redditi non soggetti a tassazione, o anche redditi percepiti «in nero»e finanche quelli derivanti da attività illecite(Cass. pen. n. 46159 del 17.12.2021).

Correttamente, quindi, il Tribunale ha precisato che la giurisprudenza della Corte di legittimità citata dall’opponente (Cass. pen. N. 46159/2021) vada interpretata nel senso che l'ISEE non è esaustivo, non ricomprendendo molti redditi, pure da conteggiare ai fini dell'ammissione del patrocinio.

Nel caso di specie, spiega il Tribunale, risulta un considerevole patrimonio mobiliarefamiliare, dal quale si deduce il superamento della soglia.

3. Con il secondo motivo si deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 79 e 112 del D.P.R. n. 115/2002.

Nella prospettazione del ricorrente, le variazioni rilevanti di reddito che facciano scattare la revoca si devono valutare in base a fattori oggettivi, precisati dalla Corte di legittimità (entità dell'aumento del reddito, numero di annualità in cui si è verificata la variazione, prossimità del reddito effettivo alla soglia di non ammissibilità del beneficio); altrimenti, l'omissione o in ritardo delle comunicazioni delle variazioni di reddito Ric. 2022 n. 27492 sez.

S2 -ud. 06-07-2023 - 4 - non comporta,di per sé, la revoca dell'ammissione al patrocinio spese dello Stato.

3.1. Il motivo è infondato.

Correttamente il Tribunale di Marsala ha richiamato l’orientamento di questa Corte, invero consolidato in quanto risalente al 2008 (Cass. Sez. 6-1-, n. 8622 del 02.05.2016; Cass. Sez. 4, n 43593 del 07/10/2014, Rv. 260308; Cass. Sez. 5, n. 13309 del 24/01/2008, Marino, Rv. 239387), in virtù del quale: «la mancata comunicazione delle variazioni di reddito comporta quindi in sé e per sé la revoca dal beneficio, a prescindere cioè dalla circostanza che la variazione risulti poi non determinativa del superamento del limite reddituale comportante l'ammissione»(Cass. Sez. 6-1, n. 9727 del 25.03.2022).

La ratio sottesa a tale affermazione è « chiaramente orientata a garantire, dopo l'ammissione dell'interessato al beneficio, l'assolvimento di minimali oneri di cooperazione nei confronti dello Stato, segnatamente declinati nel senso della comunicazione di ogni mutamento di quanto già a suo tempo dichiarato e considerato».

Spiega ancora la Corte che: « è centrale, d'altronde, il testo dell'art. 112 del d.P.R. n. 115 del 2002, che prevede, alle lett. a) e b), due concorrenti ipotesi di revoca - l'una associata al fatto dell'interessato che, nei termini previsti dall'art. 79, comma 1, lett. d), non provveda a comunicare le eventuali variazioni dei limiti di reddito; e l'altra viceversa correlata al fatto che a seguito della comunicazione prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera d), le condizioni di reddito risultino variate in misura tale da escludere l'ammissione».

4. Con il terzo motivo si deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., e dell’art. 112 del D.P.R. n. 115 del 2002.

Il ricorrente censura il provvedimento impugnato laddove ricorre ad un ragionamento meramente presuntivo e fonda la sua decisione di rigetto Ric. 2022 n. 27492 sez.

S2 -ud. 06-07-2023 - 5 - senza dare indicazione di alcuna cifra né di un superamento più o meno consistente dei limiti di legge per l'ammissione al beneficio, né contesta formalmente la veridicità della dichiarazione firmata dal ricorrente: con ciò violando i più generali diritti costituzionali sul diritto di difesa e giusto processo, nonché l'art. 112 del TUSG, che pretende il preciso accertamento reddituale.

4.1. Il motivo è infondato,in quanto denunzia sostanzialmente un vizio di motivazione secondo un paradigma censorio non più attuale, a séguito dell’entrata in vigore del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134), che ha modificato il n. 5) dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ.

Ad ogni modo, la doglianzanon attinge alla ratio decidendi .

Il Tribunale ha confermato la revoca del beneficio del patrocinio a spese dello Stato sulla base di un’unica argomentazione decisiva, ossia la mancata comunicazione integrativa sul reddito, a prescindere dal superamento della soglia per l’ammissione (p. 2, ultimo capoverso -p. 3 dell’ordinanza impugnata).

Secondo il Tribunale, la rilevanza confessoria delle dichiarazioni ISEE dalle quali dedurre presuntivamente il superamento della soglia non fa altro che confermare la mancata opportunità per il ricorrente di assolvere all’obbligo di comunicare ogni variazione.

La censura, riferita sostanzialmente alla sufficienza della motivazione, non coglie dunque nel segno.

5. In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso.

N on si procede alla liquidazione delle spese non avendo l’altra parte svolto attività difensiva.

Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso.

Ric. 2022 n. 27492 sez.

S2 -ud. 06-07-2023 - 6 - Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27492-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in MARSALA, [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - nonchè contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; -intimato - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di MARSALA, depositata il 18/10/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con l’ordinanza 18.102022, il Tribunale di Marsala rigettava l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento di revoca, da parte del locale giudice monocratico,della ammissione provvisoria alpatrocinio a spese dello Stato. Ric. 2022 n. 27492 sez. S2 -ud. 06-07-2023 - 2 - Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA],sulla base di tre motivi. Resta intimatoil Ministero della Giustizia. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente, occorre precisare che il ricorso per cassazione risulta notificato all’[OSCURATO:PERSONA] dello Stato di Palermo, anziché all’Avvocatura Generale dello Stato, che rappresenta e difende ex lege le Amministrazioni dello Stato nei giudizi di legittimità. Tuttavia, il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue. Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione prima facieinfondato, come nel caso che ci occupa, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per la rinnovazione dellanotifica all’Avvocatura Generale dello Stato, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti (ex plurimis: Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 12515 del 21.05.2018 - Rv. 648755 – 01 ; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11287 del 10/05/2018 -Rv. 648501 –01; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15106 del 17/06/2013 -Rv. 626969 - 01 ) . 2. Tanto premessoe passando all’esame delle censure, con il primo motivo si deduce violazione o falsa applicazione dell'art. 76 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115(TUSG). Il ricorrente espone che ai fini della determinazione dei limiti di reddito la norma citata si riferisce ai redditi, Ric. 2022 n. 27492 sez. S2 -ud. 06-07-2023 - 3 - anche illeciti, e non al patrimonio mobiliare della famiglia,come invece fa l’ISEE, documento sul quale era stata disposta la revoca del beneficio. 2.1. Il motivo è infondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte,tra i redditi di cui al l’ art. 76 Dpr. 115/02 vanno calcolati tutti i redditi, compresi quelli soggetti a tassazione separata (così Cass. Pen. Sez. 4, n. 44140 del 26/9/2014- Rv. 260949 , in relazion e ad emolumenti percepiti a titolo di arretrati di lavoro dipendente; conf. Cass. Pen. Sez. 4, n. 41271 del 11/10/2007, Rv. 237791; Cass. civ. n. 4429/2017; Cass. civ. n. 24378/2019; Cass. Civ. Sez. 2, n. 15458 del 21.07. 20 20 ; Cass. Civ. Sez. 6-2, n. 25532 del 2022), i redditi non soggetti a tassazione, o anche redditi percepiti «in nero»e finanche quelli derivanti da attività illecite(Cass. pen. n. 46159 del 17.12.2021). Correttamente, quindi, il Tribunale ha precisato che la giurisprudenza della Corte di legittimità citata dall’opponente (Cass. pen. N. 46159/2021) vada interpretata nel senso che l'ISEE non è esaustivo, non ricomprendendo molti redditi, pure da conteggiare ai fini dell'ammissione del patrocinio. Nel caso di specie, spiega il Tribunale, risulta un considerevole patrimonio mobiliarefamiliare, dal quale si deduce il superamento della soglia. 3. Con il secondo motivo si deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 79 e 112 del D.P.R. n. 115/2002. Nella prospettazione del ricorrente, le variazioni rilevanti di reddito che facciano scattare la revoca si devono valutare in base a fattori oggettivi, precisati dalla Corte di legittimità (entità dell'aumento del reddito, numero di annualità in cui si è verificata la variazione, prossimità del reddito effettivo alla soglia di non ammissibilità del beneficio); altrimenti, l'omissione o in ritardo delle comunicazioni delle variazioni di reddito Ric. 2022 n. 27492 sez. S2 -ud. 06-07-2023 - 4 - non comporta,di per sé, la revoca dell'ammissione al patrocinio spese dello Stato. 3.1. Il motivo è infondato. Correttamente il Tribunale di Marsala ha richiamato l’orientamento di questa Corte, invero consolidato in quanto risalente al 2008 (Cass. Sez. 6-1-, n. 8622 del 02.05.2016; Cass. Sez. 4, n 43593 del 07/10/2014, Rv. 260308; Cass. Sez. 5, n. 13309 del 24/01/2008, Marino, Rv. 239387), in virtù del quale: «la mancata comunicazione delle variazioni di reddito comporta quindi in sé e per sé la revoca dal beneficio, a prescindere cioè dalla circostanza che la variazione risulti poi non determinativa del superamento del limite reddituale comportante l'ammissione»(Cass. Sez. 6-1, n. 9727 del 25.03.2022). La ratio sottesa a tale affermazione è « chiaramente orientata a garantire, dopo l'ammissione dell'interessato al beneficio, l'assolvimento di minimali oneri di cooperazione nei confronti dello Stato, segnatamente declinati nel senso della comunicazione di ogni mutamento di quanto già a suo tempo dichiarato e considerato». Spiega ancora la Corte che: « è centrale, d'altronde, il testo dell'art. 112 del d.P.R. n. 115 del 2002, che prevede, alle lett. a) e b), due concorrenti ipotesi di revoca - l'una associata al fatto dell'interessato che, nei termini previsti dall'art. 79, comma 1, lett. d), non provveda a comunicare le eventuali variazioni dei limiti di reddito; e l'altra viceversa correlata al fatto che a seguito della comunicazione prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera d), le condizioni di reddito risultino variate in misura tale da escludere l'ammissione». 4. Con il terzo motivo si deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., e dell’art. 112 del D.P.R. n. 115 del 2002. Il ricorrente censura il provvedimento impugnato laddove ricorre ad un ragionamento meramente presuntivo e fonda la sua decisione di rigetto Ric. 2022 n. 27492 sez. S2 -ud. 06-07-2023 - 5 - senza dare indicazione di alcuna cifra né di un superamento più o meno consistente dei limiti di legge per l'ammissione al beneficio, né contesta formalmente la veridicità della dichiarazione firmata dal ricorrente: con ciò violando i più generali diritti costituzionali sul diritto di difesa e giusto processo, nonché l'art. 112 del TUSG, che pretende il preciso accertamento reddituale. 4.1. Il motivo è infondato,in quanto denunzia sostanzialmente un vizio di motivazione secondo un paradigma censorio non più attuale, a séguito dell’entrata in vigore del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134), che ha modificato il n. 5) dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ. Ad ogni modo, la doglianzanon attinge alla ratio decidendi . Il Tribunale ha confermato la revoca del beneficio del patrocinio a spese dello Stato sulla base di un’unica argomentazione decisiva, ossia la mancata comunicazione integrativa sul reddito, a prescindere dal superamento della soglia per l’ammissione (p. 2, ultimo capoverso -p. 3 dell’ordinanza impugnata). Secondo il Tribunale, la rilevanza confessoria delle dichiarazioni ISEE dalle quali dedurre presuntivamente il superamento della soglia non fa altro che confermare la mancata opportunità per il ricorrente di assolvere all’obbligo di comunicare ogni variazione. La censura, riferita sostanzialmente alla sufficienza della motivazione, non coglie dunque nel segno. 5. In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso. N on si procede alla liquidazione delle spese non avendo l’altra parte svolto attività difensiva. Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso. Ric. 2022 n. 27492 sez. S2 -ud. 06-07-2023 - 6 - Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma
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