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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 gennaio 2022

Cassazione n. 31538/2024

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7555/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G. Trevisani, 153, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 29/2022depositata il 12/01/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/11/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che: Con ricorso notificato in data 21.3.2022 [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi avverso la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] non si è costituito.

Con atto depositato in data 4.9.2024 la ricorrente ha deposito atto di rinuncia al ricorso chiedendo l’estinzione del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: Larinuncia è infatti rituale in quanto sottoscritta dalla parte personalmente oltre che dal difensore munito dei relativi poteri sicchè, ai sensi degli artt.390 e 391 c.p.c. ne va pronunciata l’estinzione.

Nessuna determinazione in punto spese stante la mancata costituzione della parte intimata.

Non deve disporsi il pagamento deldoppio contributo, in quanto, in tema di impugnazioni, la "ratio" dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame (nella specie, ricorso percassazione) ma non per quella sopravvenuta (Cass., n. 13636 del 2015;Cass.25485/2018). i sensi dell'art.13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002 dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7555/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G. Trevisani, 153, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 29/2022depositata il 12/01/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/11/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che: Con ricorso notificato in data 21.3.2022 [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi avverso la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] non si è costituito. Con atto depositato in data 4.9.2024 la ricorrente ha deposito atto di rinuncia al ricorso chiedendo l’estinzione del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: Larinuncia è infatti rituale in quanto sottoscritta dalla parte personalmente oltre che dal difensore munito dei relativi poteri sicchè, ai sensi degli artt.390 e 391 c.p.c. ne va pronunciata l’estinzione. Nessuna determinazione in punto spese stante la mancata costituzione della parte intimata. Non deve disporsi il pagamento deldoppio contributo, in quanto, in tema di impugnazioni, la "ratio" dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame (nella specie, ricorso percassazione) ma non per quella sopravvenuta (Cass., n. 13636 del 2015;Cass.25485/2018). i sensi dell'art.13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002 dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13
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