CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22710/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA 9 sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 342/1985 kIMl 2.02A avverso la sentenza del della Corte di appello di Cagliari visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso e relativi alla nullità della sentenza di appello sono manifestamente infondati non ravvisandosi nella motivazione con la quale è stato confermato il giudizio di colpevolezza in ordine al reato di evasione alcuna illogicità o carenza tale da legittimare la rinnovazione dell'istruttoria mediante la escussione del verbalizzante, e, dunque, delle condizioni di cui all'art. 603 cod. proc. pen.; che, sulla scorta degli elementi di prova valorizzati nella sentenza, non ricorrono elementi per ritenere configurabile nella condotta la fattispecie di cui all'art. 385, ult. comma, cod. pen.;1 Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 maggio 2022 Il Consigliere relatore Il PresideiTe n [OSCURATO:PERSONA] zze lis [OSCURATO:PERSONA] 1 1 0 G I