CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 giugno 2026
Cassazione n. 22047/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
arini edall’avv. [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 12639/2017Numero sezionale 5143/2026Numero di raccolta generale 22047/2026Data pubblicazione 27/06/2026AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato– controricorrente –avverso la sentenza n. 6020/2016 della Commissione tributariaregionale della Lombardia, depositata il 18/11/2016.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 25 giugno 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro.1. – [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. impugnò dinanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Milano un avviso di accertamento con il quale l’Agenziadelle entrate aveva determinato, in relazione all’anno d’imposta 2004,maggiori imponibili ai fini Ires, Irap e Iva, chiedendo il pagamento deimaggiori tributi dovuti. In particolare, l’Ufficio aveva disconosciuto ladeducibilità dei costi nonché la detraibilità dell’Iva in relazione adalcune operazioni di sponsorizzazione sportiva compiute dalla [OSCURATO:SOCIETA]., ciò sul rilievo della soggettiva e parzialmente oggettivainesistenza delle dette operazioni, invero rese direttamente dal pilotasponsorizzato [OSCURATO:PERSONA] e peraltro sovrafatturate.2. – [OSCURATO:PERSONA] di prime cure respinse il ricorso.3. – [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Lombardia, investitadell’appello della contribuente, respinse il gravame, evidenziando, perquanto ancora interessa in questa sede, che la partecipazione alla frodeda parte dell’appellante era provata da una serie di indizi gravi, precisie concordanti e risultava confermata anche da un accertamentocompiuto dalla Corte d’appello di Milano nell’ambito di un processopenale a carico del legale rappresentante della società contribuente.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 12639/2017Numero sezionale 5143/2026Numero di raccolta generale 22047/2026Data pubblicazione 27/06/20264. – Avverso tale ultima pronuncia la [OSCURATO:SOCIETA]. ha propostoricorso per cassazione, affidato a quattro motivi e ulteriormenteillustrato da memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., cui l’Agenzia delleentrate ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per omessapronuncia sul motivo d’appello, formulato in via subordinata, volto adottenere l’annullamento dell’avviso di accertamento limitatamente allaparte in cui ha disconosciuto la deduzione dei costi ai fini delle impostedirette. Secondo la ricorrente la sentenza impugnata, limitandosi aconfermare l’accertamento del primo Giudice circa la soggettivainesistenza delle operazioni per cui è causa, ha completamente tralasciatodi confrontarsi con la richiesta dell’appellante di ottenere il riconoscimentodella deducibilità dei costi ai sensi dell’art. 14, comma 4-bis, legge n. 537del 1993 come introdotto dall’art. 8 d.l. n. 16 del 2012, norma checonsente, ai fini delle imposte sui redditi, di dedurre i costi anche se riferitiad operazioni soggettivamente inesistenti, purché effettivi ed inerentiall’attività d’impresa.2. – Con il secondo motivo di ricorso, formulato in via alternativa esubordinata rispetto al primo, si deduce, in relazione all’art. 360, comma1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per motivazioneapparente giacché dall’esame della pronuncia d’appello, interamenteincentrata sull’inesistenza soggettiva delle operazioni di sponsorizzazione,non è possibile evincere sulla base di quali argomenti la Corte regionaleabbia desunto anche l’oggettiva inesistenza delle stesse, e quindiimplicitamente escluso la deducibilità dei costi ai fini delle imposte suiredditi. La ricorrente aggiunge che l’unico elemento probatorio richiamatodalla CTR a fondamento della decisione è una sentenza penale della Corted’appello di Milano, la quale, però, aveva escluso l’inesistenza oggettivaNumero registro generale 12639/2017Numero sezionale 5143/2026Numero di raccolta generale 22047/2026Data pubblicazione 27/06/2026delle operazioni di cui trattasi, sicché, sotto tale profilo, la sentenzaimpugnata recherebbe una motivazione contraddittoria.3. – Con il quarto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 14, comma 4-bis, legge n.537 del 1993 come modificato dall’art. 8 d.l. n. 16 del 2012 poiché,volendo assumere che la CTR abbia inteso confermare la sola inesistenzasoggettiva delle operazioni di sponsorizzazione, la sentenza impugnataviola il principio, desumibile dalla disposizione che si assume violata, percui è ammessa la deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi, dei costi,anche se riguardanti operazioni soggettivamente inesistenti.4. – I motivi, che per la loro stretta connessione possono essereesaminati congiuntamente, sono infondati.4.1. – La sentenza d’appello ritiene fondata nel merito la pretesatributaria opposta, e così conferma la pronuncia del primo Giudice, sullabase di una serie di argomentazioni condensate nel passaggiomotivazionale che di seguito si trascrive: «… alla luce della sentenza dellaCorte d’Appello di Milano che ha riconosciuto la sussistenza del dolo acarico dell’amministratore unico della società contribuente con riferimentoall’utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, non puònon affermarsi la sussistenza della consapevolezza della frode fiscale edella insussistenza della sua buona fede, atteso che la partecipazione allafrode risulta provata da elementi gravi, precisi e concordanti quali leintercettazioni, gli accertamenti bancari, la confessione di Errani e lasproporzione tra gli importi corrisposti e la scarsa notorietà di Errani. Ognialtra questione rimane assorbita».Già la sola ultima frase del riportato passaggio motivazionale – «Ognialtra questione rimane assorbita» – escluderebbe la sussistenza deldenunciato vizio di omessa pronuncia, avendo la Corte regionale ritenutoche le argomentazioni svolte fossero da sole sufficienti ad escludere laNumero registro generale 12639/2017Numero sezionale 5143/2026Numero di raccolta generale 22047/2026Data pubblicazione 27/06/2026fondatezza di ogni ulteriore contestazione sollevata dalla societàappellante.Ma anche a prescindere da tale frase, occorre mettere in rilievo chemolti degli elementi valorizzati dalla CTR, anche se inseriti in un discorsoche sembra riguardare la sola inesistenza soggettiva delle contestateoperazioni, attengono proprio all’inesistenza oggettiva, o comunquehanno una duplice valenza, essendo indicativi sia dell’inesistenzaoggettiva delle operazioni, che della consapevolezza della contribuentedella loro inclusione in una frode. È il caso della «sproporzione tra gliimporti corrisposti e la scarsa notorietà di Errani», che è circostanzasintomatica di una sovrafatturazione; è il caso della «confessione diErrani», che, come si desume dall’avviso di accertamento impugnato, inparte trascritto nel controricorso, è quella con cui il pilota sponsorizzatoha ammesso, in sede di interrogatorio, di aver restituito in contanti allaItalbond S.r.l. parte dei proventi ricevuti per le sponsorizzazioni, cosiconfermando la (quantomeno parziale) inesistenza oggettiva delle stesse;è il caso, ancora, degli «accertamenti bancari», che, come si desumesempre dall’avviso di accertamento, sono quelli da cui è emerso chel’Errani ha compiuto, nel corso degli anni, ingenti prelievi in contanti,presumibilmente finalizzati alla restituzione alle società sponsor dei denariversatigli a titolo di sponsorizzazione. Tra questi elementi figurano anche«le intercettazioni», ovverosia, le intercettazioni telefoniche tra RiccardoErrani e il legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., cui fa pureriferimento l’avviso di accertamento impugnato, da cui è risultato che, aseguito di un pagamento di euro 24.000,00 versato per un’operazione del2008 in favore di una delle cartiere riconducibili all’Errani, quest’ultimoaveva restituito la somma di euro 19.200,00.Del resto, se si esamina la sentenza penale della Corte d’appello diMilano cui fa riferimento la CTR, depositata in questa sede dalla ricorrente,si evince che in sede penale l’inesistenza soggettiva delle operazioni èNumero registro generale 12639/2017Numero sezionale 5143/2026Numero di raccolta generale 22047/2026Data pubblicazione 27/06/2026stata accertata, da un lato, sulla base del fatto che le prestazioni richiesteal pilota sponsorizzato non richiedevano l’intervento di una strutturaorganizzata per il loro espletamento, dall’altro, sulla scorta della ritenutanatura di cartiere delle società, tra cui la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., che avevanoemesso le fatture, tutte prive di qualsivoglia struttura organizzativa.Nella pronuncia penale, quindi, non si fa alcun cenno agli ulteriorielementi indiziari indicati nella sentenza qui impugnata – cioè «leintercettazioni, gli accertamenti bancari, la confessione di Errani e lasproporzione tra gli importi corrisposti e la scarsa notorietà di Errani» – iquali, allora, sono stati autonomamente valorizzati dalla CTR quali indici(anche) dell’inesistenza oggettiva (parziale) delle operazioni in esame. Edè proprio tale inesistenza oggettiva a costituire la ratio su cui si fonda ladecisione, sia pure implicita, di escludere la deducibilità, ai fini delleimposte sui redditi, dei costi delle sponsorizzazioni.4.2. – Quanto appena esposto, se da un lato esclude il denunciatovizio di omessa pronuncia, porta a disattendere, dall’altro lato, la censuradi motivazione apparente e contraddittoria. Contrariamente a quantodedotto dalla ricorrente, la CTR non ha affatto escluso la deducibilità deicosti sulla sola base della ritenuta inesistenza soggettiva delle operazionidi sponsorizzazione né ha fondato la propria decisione solo su unasentenza penale che aveva accertato esclusivamente l’inesistenzasoggettiva ed escluso l’inesistenza oggettiva. La sentenza impugnata hainvece motivato facendo riferimento ad alcuni dati indiziari, diversi eautonomi da quelli utilizzati nella sentenza penale per confermarel’inesistenza soggettiva, che, per la loro natura, e come già detto,possiedono una loro propria efficacia dimostrativa del carattereoggettivamente inesistente delle operazioni de quibus: ciò da cui si traelogicamente la conseguenza dell’indeducibilità dei relativi costi.4.3. – Le considerazioni di cui sopra conducono di necessità anche alrigetto del quarto motivo, invero formulato sull’assunto, appena smentito,[OSCURATO:PERSONA] registro generale 12639/2017Numero sezionale 5143/2026Numero di raccolta generale 22047/2026Data pubblicazione 27/06/2026che la CTR abbia inteso confermare la sola inesistenza soggettiva delleoperazioni di sponsorizzazione.5. – Va poi escluso che la sentenza penale della Corte d’appello diMilano n. 190/2015, depositata nel presente giudizio con nota di depositodel 29 maggio 2026 e divenuta irrevocabile per mancata impugnazione,possa qui spiegare, come sostenuto dalla ricorrente nella propria memoriaillustrativa, gli effetti di cui all’art. 21-bis d.lgs. n. 74 del 2000.Tale norma prevede, al suo primo comma, che «La sentenzairrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non loha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti delmedesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nelprocesso tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato egrado, quanto ai fatti medesimi».Tuttavia, dall’esame della sentenza penale invocata dalla societàricorrente si evince che il legale rappresentante della stessa è stato assoltocon la formula “perché il fatto non sussiste” dall’imputazione di cui al capob) (riferita all’utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti),la quale imputazione riguarda fatti avvenuti tra il 2008 e il 2010, inoccasione della presentazione delle dichiarazioni fiscali relative agli annidal 2007 al 2009. Non sussiste, pertanto, il requisito dell’identità dei fattimateriali oggetto di valutazione nel processo tributario, posto che questoha ad oggetto una ripresa fiscale relativa al periodo d’imposta 2004.Di conseguenza, non è neppure necessario, contrariamente a quantorichiesto in memoria dalla ricorrente, rinviare la causa a nuovo ruolo inquestione di massima di particolare importanza, in ordine alla portataapplicativa del ridetto art. 21-bis, comunque inapplicabile nella presentecontroversia.6. – Con il terzo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2727Numero registro generale 12639/2017Numero sezionale 5143/2026Numero di raccolta generale 22047/2026Data pubblicazione 27/06/2026e 2729 c.c. poiché la sentenza impugnata ha ritenuto corretta la misuradella sovrafatturazione delle prestazioni quale indicata nell’avviso diaccertamento, pari a quattro quinti, sulla base di elementi presuntivi prividei caratteri di gravità, precisione e concordanza.7. – Il motivo è infondato.7.1. – La doglianza formulata dalla ricorrente con il motivo qui inesame è diretta a censurare il ragionamento presuntivo operato dalGiudice d’appello, ciò che pone la necessità di stabilire in che terminied entro quali limiti tale ragionamento può essere sindacato in questasede, anche tenuto conto del consolidato principio per cui non èconsentita in sede di legittimità una valutazione delle prove ulteriore ediversa rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, a nullarilevando che quelle prove potessero essere valutate anche in mododifferente rispetto a quanto ritenuto dal giudice di merito (ex multis,Cass. n. 7394/2010; Cass. n. 13954/2007; Cass. n. 12052/2007;Cass. n. 7972/2007).In ordine alla prospettazione di pretesi vizi del ragionamentoinferenziale, può assumersi quale punto di partenza, da cui muovere,l’insegnamento di Cass., sez. un., n. 1785/2018, che ha così statuito:«la deduzione del vizio di falsa applicazione dell'art. 2729, primocomma, cod. civ., suppone allora un'attività argomentativa che si deveestrinsecare nella puntuale indicazione, enunciazione e spiegazione cheil ragionamento presuntivo compiuto dal giudice di merito – assunto,però, come tale e, quindi, in facto per come è stato enunciato – risultiirrispettoso del paradigma della gravità, o di quello della precisione odi quello della concordanza. Occorre, dunque, una preliminare attivitàdi individuazione del ragionamento asseritamente irrispettoso di uno odi tutti tali paradigmi compiuto dal giudice di merito e, quindi, è su diesso che la critica di c.d. falsa applicazione si deve innestare ed essaNumero registro generale 12639/2017Numero sezionale 5143/2026Numero di raccolta generale 22047/2026Data pubblicazione 27/06/2026postula l'evidenziare in modo chiaro che quel ragionamento è statoerroneamente sussunto sotto uno o sotto tutti quei paradigmi».In proposito, è stato anche osservato (Cass. n. 14207/2024) comeil suddetto insegnamento non implichi affatto che la valutazione concui il giudice di merito abbia reputato “gravi”, “precisi” e “concordanti”gli indizi a sua disposizione (ovvero ne abbia escluso la gravità, laprecisione e la concordanza) possa essere sindacata sic et simpliciterin sede di legittimità. Il “vizio di sussunzione” ricorre non già per il solofatto che il giudice di merito abbia interpretato gli indizi in un modopiuttosto che in un altro, ma quando il giudice di merito pervenga algiudizio di “gravità, precisione e concordanza” degli indizi violando ilcorretto metodo di valutazione di tali concetti, ossia: (i) applicando ilragionamento probabilistico per valutare la gravità; (ii) stimando ilgrado di probabilità dell’ipotesi rispetto al fatto, per valutare laprecisione; (iii) mettendo in relazione ogni indizio con tutti gli altri, pervalutare la concordanza.È il rispetto di questa metodologia valutativa che la Corte dicassazione può sindacare sotto il profilo del vizio di sussunzione e noncerto l’esito finale cui il giudice di merito sia approdato.La critica al ragionamento presuntivo svolto dal giudice di meritonon è, invece, valutabile in sede di legittimità quando «si concreta o inun’attività diretta ad evidenziare soltanto che le circostanze fattuali inrelazione alle quali il ragionamento presuntivo è stato enunciato dalgiudice di merito avrebbero dovuto essere ricostruite in altro modo (…),o nella mera prospettazione di una inferenza probabilisticasemplicemente diversa da quella che si dice applicata dal giudice dimerito» (così la già citata Cass., sez. un., n. 1785/2018). Lavalutazione degli indizi compiuta dal giudice di merito, dunque, èincensurabile non solo quando sia l’unica possibile, ma anche quandosia solo una tra le tante plausibili.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 12639/2017Numero sezionale 5143/2026Numero di raccolta generale 22047/2026Data pubblicazione 27/06/20267.2. – Ciò posto, le censure mosse dalla ricorrente in punto diragionamento presuntivo rientrano nei limiti in cui tale ragionamentoè sindacabile in sede di legittimità solo per la parte in cui investono lametodologia valutativa dei paradigmi della “gravità” e della“precisione”, avendo la contribuente sostenuto che da dati aggregatiquali l’ammontare dei prelevamenti in contanti effettuati dall’Errani trail 2002 e il 2010 (venti milioni di euro) e l’ammontare dei proventi disponsorizzazione da lui ricevuti (venticinque milioni di euro) nonpotesse logicamente desumersi che la percentuale di restituzione deicompensi fosse pari a quattro quinti anche in relazione alle specificheoperazioni poste in essere nel 2004 dalla [OSCURATO:SOCIETA]., nonsussistendo al riguardo la necessaria inferenza probabilistica.Al riguardo deve tuttavia osservarsi che la proporzione di quattroquinti quale desumibile dai suddetti dati aggregati ha trovato confermanel già menzionato episodio – rivelato da un’intercettazione telefonicatra [OSCURATO:PERSONA] e il legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. –riguardante un’operazione di sponsorizzazione del 2008 in relazionealla quale, a fronte di un pagamento di euro 24.000,00 eseguito in favoredi una delle società cartiere riconducibili all’Errani, quest’ultimo avevarestituito la somma di euro 19.200,00. E tale episodio è stato senz’altrotenuto in considerazione dalla CTR, che ha invero fatto riferimento alle«intercettazioni» telefoniche da cui quell’episodio è emerso.Ora, è difficile negare la gravità e la precisione delle presunzioniimpiegate dalla Corte regionale per determinare la misura in cui sono staterestituiti i proventi delle sponsorizzazioni ove si consideri che lapercentuale di quattro quinti ricavata da dati aggregati tratti daaccertamenti bancari (venti milioni di euro di prelevamenti su venticinquemilioni di euro di proventi) ha avuto esatto riscontro anche in relazione adun episodio specifico (19.200,00 euro restituiti su 24.000,00 euro dicompensi ricevuti per un’operazione): a dimostrazione dell’esistenza di unNumero registro generale 12639/2017Numero sezionale 5143/2026Numero di raccolta generale 22047/2026Data pubblicazione 27/06/2026preciso modus operandi dei soggetti coinvolti nella frode fiscale,imperniata, tra l’altro, sulla retrocessione al committente dell’ottanta percento dei corrispettivi versati per le prestazioni di sponsorizzazione.7.3. – Quanto al paradigma della “concordanza”, invece, la ricorrentesi è limitata ad affermare che i dati numerici riguardanti il 2004 qualiriportati nella sentenza penale erano incoerenti con la citata proporzionedi quattro quinti. Ma da ciò non può desumersi l’assenza del requisito dellaconcordanza, giacché, come sopra esposto, la critica del ragionamentopresuntivo ammissibile in sede di legittimità è solo quella con la quale sideduca che tale ragionamento – assunto, però, come tale e, quindi, infacto per come è stato enunciato – è irrispettoso del paradigma dellagravità, o di quello della precisione o di quello della concordanza; mentrenella specie la ricorrente, nel sostenere la discordanza tra la percentualedi quattro quinti e i dati numerici del 2004 emergenti dalla sentenzapenale, non sottopone a critica il ragionamento presuntivo in séconsiderato, per come è stato enunciato dalla CTR, la quale, come si èdetto, ha confermato l’inesistenza oggettiva delle operazioni e la relativamisura quale determinato nell’avviso di accertamento basandosi non giàsulla sentenza penale, richiamata solo per confermare l’inesistenzasoggettiva delle operazioni, ma su un ragionamento, appunto di caratterepresuntivo, che fa leva sugli altri elementi indiziari di cui si è detto.In altri termini, lamentando l’incoerenza della percentuale di quattroquinti con ulteriori elementi istruttori emergenti dagli atti di causa ma nonfacenti parte del ragionamento presuntivo posto dal Giudice d’appello allabase della decisione, la ricorrente mira ad un diverso apprezzamento delleprove, impraticabile in sede di legittimità.8. – Il ricorso va dunque rigettato, con condanna della ricorrente alpagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo. P.Q.MNumero registro generale 12639/2017Numero sezionale 5143/2026Numero di raccolta generale 22047/2026Data pubblicazione 27/06/2026La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, infavore della controricorrente, delle spese del presente giudizio dilegittimità che liquida in euro 4.300,00 per compensi, oltre speseprenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 giugno 2026La PresidenteGiulia Iofrida