CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 26931/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale del riesame di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.M. nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Ancona che ha rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere applicata al ricorrente, indagato per cinque episodi di furto aggravato di auto, dal Giudice per le indagini preliminari di [OSCURATO:PERSONA]. 2. La difesa propone due motivi di ricorso. 2.1 Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per vizio di motivazione, lamenta che i giudici della cautela hanno ravvisato la sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio sulla base di considerazioni astratte e meramente congetturali, senza considerare non solo l'assenza di comportamenti concreti dell'interessato, espressione di una volontà inquinante, ma anche l'avvenuta acquisizione, da parte degli inquirenti, di tutti i dati necessari a cristallizzare il quadro indiziario. 2.2 Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per vizio di motivazione, lamenta che i giudici della cautela hanno ritenuto inadeguata la misura degli arresti domiciliari in ragione di un'asserita assenza di garanzia dell'imputato al rispetto delle prescrizioni, senza considerare lo stato d'incensuratezza del medesimo, nonché la circostanza che, in occasione di un pregresso stato di custodia domiciliare, il Merra non aveva mai violato le prescrizioni impostegli, e senza tenere conto della distanza di circa trecento chilometri intercorrente tra il luogo in cui i furti erano stati perpetrati e la residenza dell'indagato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Manifestamente infondato è il primo motivo. 3. In tema di misure cautelari personali, la valutazione del pericolo di inquinamento probatorio deve essere effettuata con riferimento non solo alle fonti di prova già acquisite, ma anche alle prove da acquisire, a nulla rilevando lo stato avanzato delle indagini o la loro conclusione, in quanto l'esigenza di salvaguardare la genuinità della prova non si esaurisce all'atto della chiusura delle indagini preliminari, soprattutto allorché il concreto pericolo di inquinamento sia stato correlato alla protezione delle fonti dichiarative, in vista della loro assunzione dibattimentale (Sez. 2, n. 3135 del 09/12/2022, dep. 2023, Forte, Rv. 284052; Sez. 5, n. 6793 del 07/01/2015, M., Rv. 262687; Sez. 5, n. 1958 del 26/11/2010, dep. 2011, Podlech, Rv. 249093).3.1 Nel caso di specie, i giudici della cautela, nel concordare con le argomentazioni rese dal giudice per indagini preliminari nell'ordinanza genetica, hanno evidenziato, per il materiale investigativo acquisito, pur non suscettibile di modifiche, la necessità di una garanzia di tutela della genuinità, attuabile solo attraverso il mantenimento della misura cautelare in atto. 4. Privo di pregio è anche il secondo motivo. 4.1 I giudici del riesame hanno ancorato il rigetto dell'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare formulata dal ricorrente anche al pericolo di reiterazione criminosa specifica, avuto riguardo all'attività illecita perpetrata con professionalità e ai vincoli in precedenza sofferti dal ricorrente che, evidentemente, non hanno sortito alcun effetto deterrente. Sono, queste, argomentazioni con le quali il ricorrente non si confronta, limitandosi a proporre una generica lettura alternativa degli elementi valorizzati dai giudici cautelari come fatti indicativi delle esigenze cautelari. 5. Dalle suesposte argomentazioni consegue la declaratoria d'inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma indicata in dispositivo. 6. Non conseguendo dall'adozione del presente provvedimento alcuna modifica dello stato custodiale in cui versa il ricorrente, deve provvedersi ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C assa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.