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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 26066/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

GLIANZA di Genovavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal consigliere B. [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, F. Picuti, che ha chiestol’annullamento con rinvio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Genova haconvalidato il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Massa del 14novembre 2025 e ha revocato, con efficacia ex tunc, la misura alternativadell’affidamento in prova al servizio sociale, in atto nei confronti del condannatoBihichi Yousef riscontrando una condotta dell’affidato incompatibile con ilpercorso rieducativo e con la misura in atto, per aver interrotto senza alcunamotivazione valida i rapporti con l’UEPE e l’attività lavorativa di cui al programmadi trattamento.2.

Avverso il descritto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso percassazione per il tramite del difensore, il condannato affidando il ricorso a duemotivi, di seguito riassunti nei limiti necessari per la motivazione, ex art. 173disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Il primo motivo deduce vizio di motivazione.All’affidato, con il provvedimento adottato dal Magistrato di sorveglianzareso in data 14 novembre 2025, è stato contestato di aver tenuto un contegnonon idoneo con il proprio datore di lavoro, con conseguente licenziamento,nonché di non aver mantenuto contatti con l'UEPE rendendosi anche nonreperibile telefonicamente dall’Ente.Il provvedimento è stato convalidato dal Tribunale di sorveglianza che harevocato la misura dell'affidamento con efficacia ex tunc, a partiredall’applicazione della misura alternativa, intervenuta il 18 novembre 2024,dichiarando che il periodo compreso tra tale ultima data e il 15 novembre 2025,momento di sospensione della misura, non poteva considerarsi validamenteespiato.Tale statuizione, per il ricorrente, risulta priva di motivazione posto che ilTribunale si limita a ritenere grave la condotta del condannato senza giustificarele ragioni della efficacia ex tunc della disposta revoca.I rapporti con il datore di lavoro si sono interrotti soltanto nel mese di lugliodel 2025 mentre, in precedenza, il condannato ha svolto regolarmente l'attivitàlavorativa e, anzi, i rapporti con l'Uepe di [OSCURATO:PERSONA], sono stati interrotti alla finedel mese di ottobre del 2025, momento al quale risale anche l'irreperibilità delricorrente.Sicché la condotta non appare di gravità tale da poter considerare l'interoperiodo di affidamento in prova non validamente espiato, trattandosi peraltro dicondotte che sono per lo più connesse a mera negligenza e non alla realizzazionedi nuovi reati o di condotta manifestazione di recidiva.Inoltre, si deduce che il Tribunale non ha tenuto conto delle circostanzerappresentate dalla difesa nella memoria difensiva tempestivamente depositataprima dell'udienza, con allegata documentazione atta giustificare almeno in partela condotta del condannato quanto al rapporto con il proprio datore di lavoro ecirca il mancato pagamento della retribuzione in modo completo e tempestivo daparte di quest'ultimo, tanto da aver reperito altra disponibilità all’assunzione,come da missiva depositata in allegato alla memoria citata.

Inoltre, la difesadeduce di aver fornito attraverso la memoria anche elementi per poter valutarela condotta relativa ai rapporti con l'UEPE, deduzioni che non sono neppuremenzionate nel provvedimento censurato.2.2.

Con il secondo motivo si denuncia inosservanza dell’art. 47, comma 11,Ord. pen.La norma prevede che l'affidamento è revocato qualora il comportamentodel soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni, sia incompatibile con laprosecuzione della prova.

Nella specie, invece, la condotta è soltanto contrariaalle prescrizioni della misura in ordine al mancato mantenimento dei contatti conl'UEPE, rispetto al quale però con la memoria venivano rappresentate circostanzedel tutto ignorate atte a giustificare la condotta negligente.3. [OSCURATO:PERSONA] generale di questa Corte, F. Picuti, ha fattorequisitoria con la quale ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato, nei limiti di seguito indicati, quanto alla decorrenzadella disposta revoca della misura alternativa in atto.Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la revoca della misuraalternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale (tra le altre, Sez. 1, n.13376 del 18/02/2019, Castelluzzo, Rv. 275239; Sez. 1, n. 27713 del6/06/2013, Guerrieri, Rv. 256367; Sez. 1, n. 2566 del 7/05/1998, Lupoli, Rv.210789) non è dalla legge rapportata alla pura e semplice violazione della leggepenale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, maall'ipotesi che il giudice di sorveglianza, nel suo insindacabile apprezzamento dimerito, ritenga che le predette violazioni costituiscano, in concreto, un fattoincompatibile con la prosecuzione dell'esperimento, con giudizio rimesso alladiscrezionalità del Tribunale di sorveglianza che ha solo l'obbligo di giustificarel'uso del potere conferitogli, con motivazione logica ed esauriente.Con specifico riferimento alla decorrenza del provvedimento di revoca, èstato chiarito, in linea con i principi di proporzionalità e adeguatezza della penaindicati dalla Corte costituzionale nella sentenza del 29 ottobre 1987, n. 343, cheil Giudice può disporre la revoca della misura con effetto ex tunc quando ilcomportamento del condannato sia stato così negativo da rivelare l'inesistenzaab initio di adesione al processo rieducativo (Sez. 1, n. 23943 del 13/6/2001,Modaffari, Rv. 219477 -01).

È stato, inoltre, chiarito (Sez. 1, n. 35781 del27/11/2020 Russo, Rv. 280095) che la misura alternativa (nella speciel'affidamento in prova al servizio sociale) può essere revocata per lasopravvenienza di una misura cautelare, per fatti commessi prima dellaconcessione del beneficio penitenziario solo qualora, dall'esame delprovvedimento cautelare, emergano nuovi elementi capaci di modificare ilquadro delle conoscenze utilizzate al momento in cui fu formulata la prognosifavorevole alla sua concessione (cfr. Sez. 1, n. 49276-22 del 8/09/2022,Pugliese, non massimata; Sez. 1, n. 16441 del 10/02/2010, Ezzaim, Rv. 247234in tema di detenzione domiciliare).I benefici penitenziari invero, non costituiscono oggetto di un dirittosoggettivo del condannato, essendo la possibilità di espiare la pena in mododiverso dalla detenzione in carcere subordinata a una valutazione discrezionale(ma pur sempre ancorata alla sussistenza dei presupposti previsti dalla legge)affidata al Tribunale di sorveglianza.

Tale organo, dunque, è investito del potere-dovere di valutare la compatibilità della misura alternativa con la duplice finalitàdi contribuire alla rieducazione del condannato e di assicurare la prevenzione delpericolo che egli commetta altri reati.

Si è precisato che il provvedimentoconcessivo del beneficio è naturalmente connotato da una stabilità relativa, allostato degli atti (Sez. 1 n. 636 del 1/02/1993, Rv. 196861) non assimilabile algiudicato, ma suscettibile di revoca o modifica in presenza di elementi di novitàdestinati a incidere in misura determinante sulla sussistenza delle condizioni chelegittimano la misura alternativa e la sua permanenza in funzione delle finalitàperseguite: elementi di novità che possono essere sia sopravvenuti chepreesistenti, sempreché — in questo secondo caso — fossero non conosciuti dalTribunale di sorveglianza così da non averne tenuto conto nella sua decisione.Con riferimento alla decorrenza della disposta revoca, la soluzione prescelta,dunque, consiste nell'affidare al giudizio del Tribunale di sorveglianza il compitodi stabilire, caso per caso, la durata della residua pena detentiva da scontare, inragione "sia del periodo di prova trascorso dal condannato nell'osservanza delleprescrizioni imposte e del concreto carico di queste, sia della gravità oggettiva esoggettiva del comportamento che ha dato luogo alla revoca" (Corte Cost. n. 343del 29/10/1987; Sez. 1, n. 36470 del 29/04/2021, Vateri, Rv. 282007; Sez. 1,n. 490 del 03/11/2015, dep. 2016, Perra, Rv. 265859 - 01).1.2.

Tanto premesso in via generale, si osserva che, nel caso al vaglio, lamotivazione del Tribunale, assolutamente congrua e immune da vizi di ogni tipoquanto alla disposta revoca, si sofferma sulla qualità del comportamentoaccertato, reputato nel complesso incompatibile con la prosecuzionedell'affidamento in prova.

Dunque, la condotta non conforme allo statutodell’affidato serbata dal condannato risulta sufficientemente analizzata dalTribunale e la determinazione della revoca risulta adeguatamente supportata.1.3.

La motivazione, tuttavia, è scarna quanto all’indicazione delle ragionidella decorrenza dell’efficacia della disposta revoca, a far data dall’applicazionedella misura dal 18 novembre 2024.

È noto che il comportamento tenuto dalcondannato, nel corso della prova, può rivelare il sostanziale fallimento el'inutilità a fini risocializzanti dell'esperienza della misura alternativa, addiritturasin dal suo inizio, ma il provvedimento che ne dispone la revoca con effetto a fardata da un certo episodio, deve chiaramente offrire indicazioni in tal senso, comefondatamente rilevato nel ricorso che non si addentra ad esprimere, sul punto,considerazioni in punto di fatto o a proporre diverse massime di esperienza,rispetto a quelle utilizzate dal Tribunale, ma rileva la carenza di motivazionerispetto alla riscontrata assenza per un lungo periodo, a far data dall’inizio dellamisura, di infrazioni.In tale caso, peraltro, tra il 7 giugno 2024 e la successiva condotta delmarzo del 2025, non sono segnalate violazioni; né risulta che sia stato adottatoprovvedimento di sospensione cautelativa della misura.

Dunque, appareinsufficiente, rispetto ai parametri fissati dalla giurisprudenza di legittimitàrichiamata, la motivazione resa nella parte in cui fa decorrere la revoca dal 7giugno 2024 senza indicarne puntualmente le ragioni.Tanto, peraltro, a fronte del deposito, da parte del ricorrente, di memoriaillustrativa, con allegata documentazione, contenente elementi di fatto non presiin alcuna considerazione ma indicati dal ricorrente come idonei a giustificare,almeno in parte, la condotta di interruzione del rapporto di lavoro e quella diapparente irreperibilità del condannato constatata da parte dell’Ente.2.

Consegue il parziale annullamento dell’ordinanza impugnata perché ilTribunale, libero nell’esito, integri la motivazione in relazione alla decorrenzasecondo i principi fissati al §

1. della disposta revoca, con rigetto, nel resto, delricorso.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla decorrenza della revocadell’affidamento in prova al servizio sociale, con rinvio per nuovo giudizio sulpunto al Tribunale di sorveglianza di Genova.

Rigetta nel resto il ricorso.Così deciso, il 16 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
GLIANZA di Genovavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal consigliere B. [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, F. Picuti, che ha chiestol’annullamento con rinvio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Genova haconvalidato il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Massa del 14novembre 2025 e ha revocato, con efficacia ex tunc, la misura alternativadell’affidamento in prova al servizio sociale, in atto nei confronti del condannatoBihichi Yousef riscontrando una condotta dell’affidato incompatibile con ilpercorso rieducativo e con la misura in atto, per aver interrotto senza alcunamotivazione valida i rapporti con l’UEPE e l’attività lavorativa di cui al programmadi trattamento.2. Avverso il descritto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso percassazione per il tramite del difensore, il condannato affidando il ricorso a duemotivi, di seguito riassunti nei limiti necessari per la motivazione, ex art. 173disp. att. cod. proc. pen.2.1. Il primo motivo deduce vizio di motivazione.All’affidato, con il provvedimento adottato dal Magistrato di sorveglianzareso in data 14 novembre 2025, è stato contestato di aver tenuto un contegnonon idoneo con il proprio datore di lavoro, con conseguente licenziamento,nonché di non aver mantenuto contatti con l'UEPE rendendosi anche nonreperibile telefonicamente dall’Ente.Il provvedimento è stato convalidato dal Tribunale di sorveglianza che harevocato la misura dell'affidamento con efficacia ex tunc, a partiredall’applicazione della misura alternativa, intervenuta il 18 novembre 2024,dichiarando che il periodo compreso tra tale ultima data e il 15 novembre 2025,momento di sospensione della misura, non poteva considerarsi validamenteespiato.Tale statuizione, per il ricorrente, risulta priva di motivazione posto che ilTribunale si limita a ritenere grave la condotta del condannato senza giustificarele ragioni della efficacia ex tunc della disposta revoca.I rapporti con il datore di lavoro si sono interrotti soltanto nel mese di lugliodel 2025 mentre, in precedenza, il condannato ha svolto regolarmente l'attivitàlavorativa e, anzi, i rapporti con l'Uepe di [OSCURATO:PERSONA], sono stati interrotti alla finedel mese di ottobre del 2025, momento al quale risale anche l'irreperibilità delricorrente.Sicché la condotta non appare di gravità tale da poter considerare l'interoperiodo di affidamento in prova non validamente espiato, trattandosi peraltro dicondotte che sono per lo più connesse a mera negligenza e non alla realizzazionedi nuovi reati o di condotta manifestazione di recidiva.Inoltre, si deduce che il Tribunale non ha tenuto conto delle circostanzerappresentate dalla difesa nella memoria difensiva tempestivamente depositataprima dell'udienza, con allegata documentazione atta giustificare almeno in partela condotta del condannato quanto al rapporto con il proprio datore di lavoro ecirca il mancato pagamento della retribuzione in modo completo e tempestivo daparte di quest'ultimo, tanto da aver reperito altra disponibilità all’assunzione,come da missiva depositata in allegato alla memoria citata. Inoltre, la difesadeduce di aver fornito attraverso la memoria anche elementi per poter valutarela condotta relativa ai rapporti con l'UEPE, deduzioni che non sono neppuremenzionate nel provvedimento censurato.2.2. Con il secondo motivo si denuncia inosservanza dell’art. 47, comma 11,Ord. pen.La norma prevede che l'affidamento è revocato qualora il comportamentodel soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni, sia incompatibile con laprosecuzione della prova. Nella specie, invece, la condotta è soltanto contrariaalle prescrizioni della misura in ordine al mancato mantenimento dei contatti conl'UEPE, rispetto al quale però con la memoria venivano rappresentate circostanzedel tutto ignorate atte a giustificare la condotta negligente.3. [OSCURATO:PERSONA] generale di questa Corte, F. Picuti, ha fattorequisitoria con la quale ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato, nei limiti di seguito indicati, quanto alla decorrenzadella disposta revoca della misura alternativa in atto.Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la revoca della misuraalternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale (tra le altre, Sez. 1, n.13376 del 18/02/2019, Castelluzzo, Rv. 275239; Sez. 1, n. 27713 del6/06/2013, Guerrieri, Rv. 256367; Sez. 1, n. 2566 del 7/05/1998, Lupoli, Rv.210789) non è dalla legge rapportata alla pura e semplice violazione della leggepenale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, maall'ipotesi che il giudice di sorveglianza, nel suo insindacabile apprezzamento dimerito, ritenga che le predette violazioni costituiscano, in concreto, un fattoincompatibile con la prosecuzione dell'esperimento, con giudizio rimesso alladiscrezionalità del Tribunale di sorveglianza che ha solo l'obbligo di giustificarel'uso del potere conferitogli, con motivazione logica ed esauriente.Con specifico riferimento alla decorrenza del provvedimento di revoca, èstato chiarito, in linea con i principi di proporzionalità e adeguatezza della penaindicati dalla Corte costituzionale nella sentenza del 29 ottobre 1987, n. 343, cheil Giudice può disporre la revoca della misura con effetto ex tunc quando ilcomportamento del condannato sia stato così negativo da rivelare l'inesistenzaab initio di adesione al processo rieducativo (Sez. 1, n. 23943 del 13/6/2001,Modaffari, Rv. 219477 -01). È stato, inoltre, chiarito (Sez. 1, n. 35781 del27/11/2020 Russo, Rv. 280095) che la misura alternativa (nella speciel'affidamento in prova al servizio sociale) può essere revocata per lasopravvenienza di una misura cautelare, per fatti commessi prima dellaconcessione del beneficio penitenziario solo qualora, dall'esame delprovvedimento cautelare, emergano nuovi elementi capaci di modificare ilquadro delle conoscenze utilizzate al momento in cui fu formulata la prognosifavorevole alla sua concessione (cfr. Sez. 1, n. 49276-22 del 8/09/2022,Pugliese, non massimata; Sez. 1, n. 16441 del 10/02/2010, Ezzaim, Rv. 247234in tema di detenzione domiciliare).I benefici penitenziari invero, non costituiscono oggetto di un dirittosoggettivo del condannato, essendo la possibilità di espiare la pena in mododiverso dalla detenzione in carcere subordinata a una valutazione discrezionale(ma pur sempre ancorata alla sussistenza dei presupposti previsti dalla legge)affidata al Tribunale di sorveglianza. Tale organo, dunque, è investito del potere-dovere di valutare la compatibilità della misura alternativa con la duplice finalitàdi contribuire alla rieducazione del condannato e di assicurare la prevenzione delpericolo che egli commetta altri reati. Si è precisato che il provvedimentoconcessivo del beneficio è naturalmente connotato da una stabilità relativa, allostato degli atti (Sez. 1 n. 636 del 1/02/1993, Rv. 196861) non assimilabile algiudicato, ma suscettibile di revoca o modifica in presenza di elementi di novitàdestinati a incidere in misura determinante sulla sussistenza delle condizioni chelegittimano la misura alternativa e la sua permanenza in funzione delle finalitàperseguite: elementi di novità che possono essere sia sopravvenuti chepreesistenti, sempreché — in questo secondo caso — fossero non conosciuti dalTribunale di sorveglianza così da non averne tenuto conto nella sua decisione.Con riferimento alla decorrenza della disposta revoca, la soluzione prescelta,dunque, consiste nell'affidare al giudizio del Tribunale di sorveglianza il compitodi stabilire, caso per caso, la durata della residua pena detentiva da scontare, inragione "sia del periodo di prova trascorso dal condannato nell'osservanza delleprescrizioni imposte e del concreto carico di queste, sia della gravità oggettiva esoggettiva del comportamento che ha dato luogo alla revoca" (Corte Cost. n. 343del 29/10/1987; Sez. 1, n. 36470 del 29/04/2021, Vateri, Rv. 282007; Sez. 1,n. 490 del 03/11/2015, dep. 2016, Perra, Rv. 265859 - 01).1.2. Tanto premesso in via generale, si osserva che, nel caso al vaglio, lamotivazione del Tribunale, assolutamente congrua e immune da vizi di ogni tipoquanto alla disposta revoca, si sofferma sulla qualità del comportamentoaccertato, reputato nel complesso incompatibile con la prosecuzionedell'affidamento in prova. Dunque, la condotta non conforme allo statutodell’affidato serbata dal condannato risulta sufficientemente analizzata dalTribunale e la determinazione della revoca risulta adeguatamente supportata.1.3. La motivazione, tuttavia, è scarna quanto all’indicazione delle ragionidella decorrenza dell’efficacia della disposta revoca, a far data dall’applicazionedella misura dal 18 novembre 2024. È noto che il comportamento tenuto dalcondannato, nel corso della prova, può rivelare il sostanziale fallimento el'inutilità a fini risocializzanti dell'esperienza della misura alternativa, addiritturasin dal suo inizio, ma il provvedimento che ne dispone la revoca con effetto a fardata da un certo episodio, deve chiaramente offrire indicazioni in tal senso, comefondatamente rilevato nel ricorso che non si addentra ad esprimere, sul punto,considerazioni in punto di fatto o a proporre diverse massime di esperienza,rispetto a quelle utilizzate dal Tribunale, ma rileva la carenza di motivazionerispetto alla riscontrata assenza per un lungo periodo, a far data dall’inizio dellamisura, di infrazioni.In tale caso, peraltro, tra il 7 giugno 2024 e la successiva condotta delmarzo del 2025, non sono segnalate violazioni; né risulta che sia stato adottatoprovvedimento di sospensione cautelativa della misura. Dunque, appareinsufficiente, rispetto ai parametri fissati dalla giurisprudenza di legittimitàrichiamata, la motivazione resa nella parte in cui fa decorrere la revoca dal 7giugno 2024 senza indicarne puntualmente le ragioni.Tanto, peraltro, a fronte del deposito, da parte del ricorrente, di memoriaillustrativa, con allegata documentazione, contenente elementi di fatto non presiin alcuna considerazione ma indicati dal ricorrente come idonei a giustificare,almeno in parte, la condotta di interruzione del rapporto di lavoro e quella diapparente irreperibilità del condannato constatata da parte dell’Ente.2. Consegue il parziale annullamento dell’ordinanza impugnata perché ilTribunale, libero nell’esito, integri la motivazione in relazione alla decorrenzasecondo i principi fissati al § 1. della disposta revoca, con rigetto, nel resto, delricorso. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla decorrenza della revocadell’affidamento in prova al servizio sociale, con rinvio per nuovo giudizio sulpunto al Tribunale di sorveglianza di Genova. Rigetta nel resto il ricorso.Così deciso, il 16 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]
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