CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026
Cassazione n. 32497/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lla Corte d'appello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con cui si deduce, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 125 e 546,lett. e), cod. proc. pen., nonché all'art. 192 cod. proc. pen. e all'art. 648 cod.pen., vizio di motivazione quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo deldelitto di ricettazione, e, in relazione agli artt. 125 e 546, lett. e), cod. proc.pen., nonché all'art. 99 cod. pen., vizio di motivazione quanto all'applicazionedella recidiva, sono non consentiti perché meramente reiterativi delle medesimedoglianze già dedotte con l'atto di appello (cfr. Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019,Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente affrontate e correttamente disattese dalla Corteterritoriale;che, quanto al primo motivo, la Corte d'appello ha specificamente motivatola sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, evidenziando come l'imputato,sorpreso nella disponibilità materiale dell'autovettura, avesse accelerato lamarcia alla vista degli operanti per sottrarsi al controllo, e non fosse stato ingrado di indicare le generalità di un dante causa né di fornire documentazione agiustificazione della detenzione del veicolo, elementi ritenuti dalla Corteterritoriale, quale dato assorbente e decisivo, sintomatici della pienaconsapevolezza della provenienza delittuosa del bene; che il motivo, nella partein cui censura l'omessa considerazione della giustificazione difensiva riferita altimore di un intralcio derivante dal controllo in ragione dei propri precedentipenali, si risolve in una richiesta di alternativa valutazione del compendioprobatorio e degli elementi di fatto, non consentita in sede di legittimità (cfr.Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217-01; Sez. 5, n. 15041 del24/10/2018, Rv. 275100-01), che tuttavia trova già adeguata risposta nellamotivazione della Corte d'appello, la quale ha specificamente ancorato il giudiziosul dolo al dato, assorbente, della mancata indicazione delle generalità del dantecausa e della mancata giustificazione della detenzione del mezzo;che, quanto al secondo motivo, la Corte territoriale ha specificamentemotivato l'applicabilità della recidiva, evidenziando come il numero consistente ela specificità dei precedenti penali dell'imputato, pur risalenti nel tempo,unitamente alla specificità del più recente precedente per reati di riciclaggio ericettazione, per il quale è intervenuta condanna con sentenza passata ingiudicato proprio mentre l'imputato commetteva il reato per cui si procede,fossero sintomatici di una spiccata e accentuata pericolosità sociale; che ilmotivo si risolve, pertanto, in una richiesta di rivisitazione delle valutazionidiscrezionali del giudice di merito, normalmente preclusa alla cognizione diquesta Corte quando la relativa valutazione sia assistita, come nel caso di specie,da un apparato motivazionale non arbitrario e non illogico (cfr. Sez. 2, n. 39716del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del27/04/2017, Mastro, Rv. 271243);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommadi euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]