CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 gennaio 2022
Cassazione n. 12143/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/09/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della reiezione della richiesta di perizia, finalizzata all'accertamento dell'imputabilità del ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché del tutto generico ed assertivo; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto in abitazione pluriaggravato, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 3 sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato); Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in ordine al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., delle attenuanti generiche ed alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n.5 cod. pen. è manifestamente infondato, in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza (cfr. Sez. 5, n. 344 del 26/11/2021, dep. 2022, GHIRASAM, Rv. 282402; Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095) ed è, comunque, aspecifico in quanto la recidiva è ostativa ad un diverso esito del giudizio di comparazione tra circostanze; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]