CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 giugno 2026
Cassazione n. 20133/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
cato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente - ricorrente incidentale -avverso la sentenza n. 2794/2023 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 31/07/2023 R.G.N. 342/2018;Numero registro generale 2344/2024Numero sezionale 2272/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiNgulmioer od dei ral ccolta generale 20133/2026Data pubblicazione 16/06/202607/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La società [OSCURATO:SOCIETA]. ha impugnato la sentenzadella Corte d’Appello di Napoli che, in parziale riforma dellasentenza di primo grado, ha accolto il ricorso della lavoratrice ericonosciuto la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinatoalle sue dipendenze dal 22.8.2011 al 4.4.2013, con condanna alpagamento di differenze retributive e T.F.R., oltre accessori.2. La Corte territoriale, in particolare, pur condividendol’esclusione, da parte del primo giudice, di qualsivogliacommistione tra l’attività dell’odierna ricorrente e quellariconducibile alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] c.s.a.s., alle cui dipendenze la lavoratrice era stata dal 5.4.2013al 31.10.2013 e dal 7.5.2014 al 31.10.2014, riteneva provatala sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con laMotofficina s.r.l. dal 22.8.2011 al 4.4.2013, in assenza di alcunaregolarizzazione.3. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a due motivi, a cui ha resistito la lavoratrice concontroricorso; la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] c. s.a.s.si è costituita con controricorso contenente ricorso incidentale.4. All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservatodi depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensidell’art. 380 bis. 1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. I motivi di ricorso proposti dalla [OSCURATO:SOCIETA]. possonoessere così sintetizzati.Numero registro generale 2344/2024Numero sezionale 2272/20261.1. Con il primo motivo la stessa, ai sensi dell’arNtu.m e3ro6 d0i r,a ccolta generale 20133/2026Data pubblicazione 16/06/2026comma 1, n. 4 c.p.c. ha censurato la sentenza d’appello perviolazione dell’art. 115 c.p.c., denunciando un errore dipercezione del contenuto delle prove orali, relativamenteall’affermata sussistenza di un rapporto di lavoro subordinatoalle proprie dipendenze anche per l’anno 2011.1.2. Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1,n. 5 c.p.c, la parte ha censurato la sentenza per travisamentodel contenuto delle prove orali, questa volta in relazione allaaffermata sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato peril periodo dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 4.4.2013.2. Prendendo le mosse dal primo motivo di ricorso, con lostesso la parte ha lamentato un errore di percezione delcontenuto della prova orale, quanto al periodo dal 22.8.2011 al31.12.2011, atteso che, pur avendo la Corte territoriale fondatol’accertamento del rapporto di lavoro sulle risultanzedell’istruttoria espletata, dal tenore delle dichiarazioni rese daitesti, il cui contenuto è stato trascritto in sentenza,emergerebbe come nessun testimone si sia riferito all’anno2011.2.1. Osserva il Collegio come il motivo non si confronta coltenore della sentenza della Corte partenopea, il cuiaccertamento circa l’esistenza di un rapporto di lavorosubordinato irregolare di [OSCURATO:PERSONA] alle dipendenzedella [OSCURATO:SOCIETA]., per il periodo dal 22.8.2011 al 4.4.2013,si è basato sull’apprezzamento delle risultanze istruttorie, anchealla luce della scelta difensiva della società di recisa negazionedella sussistenza di qualsivoglia rapporto lavorativo di tiposubordinato in tale periodo.2.2. E invero, con accertamento in questa sedeinsindacabile, i giudici di merito hanno mostrato di inferireNumero registro generale 2344/2024Numero sezionale 2272/2026dall’originaria difesa della società di totale e assoluta negNuamzeiroo dni era ccolta generale 20133/2026Data pubblicazione 16/06/2026dell’esistenza di un rapporto lavorativo per tutto il periodo inquestione, negazione rivelatasi inveritiera alla luce della provaorale, un elemento idoneo a far ritenere complessivamenteinattendibile la tesi difensiva della società, per cui una voltaraggiunta la prova che in tale arco temporale il rapporto avevaavuto luogo la domanda è stata accolta nei termini formulatidalla parte ricorrente e dunque sin dal 22.8.2011,prescindendosi da un puntuale riscontro mese per mese.2.3. Il motivo è in conclusione infondato.3. Quanto al secondo motivo, con cui la parte si duole di untravisamento della prova per avere la sentenza gravata ritenutoprovata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato peril periodo dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 4.4.2013 sulla base delle dichiarazionitesimoniali, che sarebbero state valutate in maniera distorta,omettendo di considerare le allegazioni contenute in ricorsocirca la il momento del trasferimento dell’attività tra le duesocietà, osserva il Collegio come trattasi di doglianze che,nonostante il formale richiamo al vizio di omesso esame circaun fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussionetra le parti, si risolvono a ben vedere nella critica dellavalutazione degli elementi probatori ed, in sostanza, nellarichiesta di una diversa valutazione degli stessi elementi,nonché di un esame di altri elementi probatori, che si assumeavrebbero condotto ad un diverso esito della decisione.Si è dunque in presenza di vizio non deducibile nella vigentedeclinazione dell’articolo 360, comma 1, n. 5 c.p.c., al qualeresta estranea una verifica della sufficienza e della razionalitàdella motivazione sulle quaestiones facti, la quale implichi unraffronto tra le ragioni del decidere adottate ed espresse nellaNumero registro generale 2344/2024Numero sezionale 2272/2026sentenza impugnata e le risultanze del materiale proNbumaetroo rdii ora ccolta generale 20133/2026Data pubblicazione 16/06/2026sottoposto al vaglio del giudice di merito.L'omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, nonintegra l'omesso esame circa un fatto decisivo previsto dallanorma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunquepreso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbiadato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamenterilevanti (Cass. S.U. 22.9.2014 nr 19881 ; Cass. S.U. 7.4.2014nr. 8053).3.1. Il motivo è pertanto inammissibile.4. Il ricorso principale dev’essere in conclusione respinto.5. Venendo al ricorso incidentale proposto dalla Free WayScooter di [OSCURATO:PERSONA] c. s.as., lo stesso è affidato a duemotivi che possono così sintetizzarsi.5.1. Con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.4 c.p.c., la società si duole della violazione degli art. 91 e 92c.p.c., censurando la sentenza nella parte in cui ha compensatole spese di lite nei suoi confronti, benché totalmente vittoriosa.5.2. Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, aisensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., si censura poi lasentenza per violazione dell’art. 132, comma 2, c.p.c., percarenza di motivazione in ordine alla disposta compensazionedelle spese di lite.6. Entrambi i motivi investono, sia pure sotto diverseangolazioni, la statuizione della Corte territoriale in punto diregolamentazione delle spese di lite, nei termini dicompensazione delle stesse.6.1. In linea generale, va rilevato come In tema dicondanna alle spese processuali, il principio della soccombenzava inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosanon può essere condannata - nemmeno in minima parte - alNumero registro generale 2344/2024pagamento delle stesse; ne consegue che il sindacato dellaN umero sezionale 2272/2026Numero di raccolta generale 20133/2026Corte di cassazione è limitato all'accertamento della mancataData pubblicazione 16/06/2026violazione di detto principio, esulandovi sia la valutazionedell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite(tanto nell'ipotesi di soccombenza reciproca, quanto in quella diconcorso con altri giusti motivi) sia la relativa quantificazione,ove quest'ultima non ecceda i limiti (minimi, ove previsti e)massimi fissati dalle tabelle vigenti, che restano appannaggiodel potere discrezionale del giudice di merito (cfr. Cass. n.9860/2025, Rv. 674674 - 01).6.2. Ciò non si traduce ovviamente nella totaleinsindacabilità in sede di legittimità della pronuncia dicompensazione, atteso che questa Corte, intervenendosull’interpretazione dell’art. 92, comma 2 c.p.c., ha chiarito chesiffatto sindacato è ammesso se diretto a evitare che «che sianoaddotte ragioni illogiche o erronee a fondamento della decisionedi compensarne i costi tra le parti e consiste … in una verifica“in negativo” in ragione della “elasticità” costituzionalmentenecessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazionedelle spese di lite, “non essendo indefettibilmente coessenzialealla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese” in favoredella parte vittoriosa.» (Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 21400 del26/07/2021, Rv. 662213-01).6.3. In particolare, nella motivazione della citata ordinanzasi chiarisce che l’art. 92, comma 2, c.p.c. – nella formulazioneratione temporis applicabile e, cioè, quella successiva allariforma del 2009 e oggetto di Corte Cost., sentenza 19 aprile2018, n. 77 – «è norma elastica, che il legislatore ha previstoper adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a specialisituazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili apriori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudiceNumero registro generale 2344/2024Numero sezionale 2272/2026di merito» e che la Corte di legittimità «è chiamata a sNtuamberiol idri era ccolta generale 20133/2026Data pubblicazione 16/06/2026che le ragioni poste a fondamento del provvedimento ex art. 92,comma 2, cod. proc. civ. siano “non illogiche” o “erronee”, e ciò,tra l’altro, pure in conformità con l’avvenuta “riduzione alminimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla partemotiva della sentenza».6.4. Ciò premesso, nel caso di specie, la parte ricorrenteincidentale ha evidenziato che la compensazione sarebbe statadisposta in difetto delle condizioni richieste dall’art. 92, comma2, c.p.c., che nel testo novellato dal D.L. n. 132/2014testualmente dispone: Se vi è soccombenza reciproca ovveronel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamentodella giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudicepuò compensare le spese tra le parti, parzialmente o perintero ; né a diverse conclusioni condurrebbe, a dire dellaparte, l’analisi della norma nella versione mitigata dallapronuncia additiva della Corte Costituzionale n. 77/2018, per cuiaccanto alle ipotesi codificate vanno aggiunte quelle in cuiricorrano gravi ed eccezionali ragioni, di tenore analogo alleprime.6.5. Così posta la questione, osserva allora il Collegio comela violazione normativa denunciata con il primo motivo delricorso incidentale appare effettivamente sussistere, nonricorrendo, nel caso di specie, alcuna delle ipotesi codificate dicompensazione (soccombenza reciproca, assoluta novità dellaquestione, mutamento della giurisprudenza in corso di giudizio),né lo scarno richiamo, da parte della Corte partenopea, allaqualità delle parti e alla controvertibilità della questione è in séidoneo a far ritenere integrate quelle gravi ed eccezionali ragionidi tenore analogo alle prime, in presenza delle quali a menteNumero registro generale 2344/2024Numero sezionale 2272/2026dell’intervento della Corte costituzionale è consentita la Ndumeerroo gdi ara ccolta generale 20133/2026Data pubblicazione 16/06/2026alla regola di cui all’art. 91 c.p.c..6.6. In ragione delle considerazioni che precedono, il primomotivo del ricorso incidentale va quindi accolto, conassorbimento del secondo.7. In conclusione, il ricorso principale dev’essere respinto,con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese dilite del presente giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],come in dispositivo.8. Dev’essere invece accolto il ricorso incidentale e,decidendo nel merito, [OSCURATO:PERSONA] va condannata alpagamento in favore della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] c. s.a.s. delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio, liquidatecome in dispositivo.9. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte della ricorrente principale,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso principale, ove dovuto. P.Q.MRigetta il ricorso principale;accoglie il ricorso incidentale, cassa la sentenza conriferimento ai motivi accolti e, decidendo nel merito, condannaClementina Esposito al pagamento in favore di Free WayScooter di [OSCURATO:PERSONA] c. s.a.s. al pagamento delle spesedi tutti i gradi di giudizio, liquidate in euro 2.700,00 per il primogrado, di euro 2.000,00 per l’appello e di euro 1.600,00 per ilgiudizio di cassazione;condanna [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento, in favore diClementina Esposito, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in Euro 5.000 per compensi, oltre alle spese forfettarienella misura del 15%, con attribuzione. Ai sensi dell’art. 13Numero registro generale 2344/2024comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1N, umero sezionale 2272/2026Numero di raccolta generale 20133/2026comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deiData pubblicazione 16/06/2026presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a normadel comma 1-bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7/05/2026.La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]