CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 novembre 2023
Cassazione n. 05221/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Roma aveva rigettato le istanze alle misure alternative dell'affidamento in prova e della detenzione domiciliare; rilevato che l'imputato ha ritualmente rinunziato al ricorso con atto, in data 19 luglio 2023, a sua firma, autenticata dal difensore di fiducia e procuratore speciale; ritenuto che alla rinunzia, in forza del combinato disposto di cui agli artt. 589, commi 2 e 3, e 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., consegue l'inammissibilità del ricorso e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento del procedimento, nonché di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione della causa d'inammissibilità, si stima equo determinare in euro cinquecento; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA]