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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 luglio 2026

Cassazione n. 23453/2026

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e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Riommi;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 2011/2025depositata il 06/06/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

La Corte d’appello di Roma, con la sentenza n. 2011/2025,pubblicata il 6 giugno 2025, ha rigettato l’appello proposto dall’Aziendacomplesso ospedaliero “[OSCURATO:PERSONA]Addolorata” avverso la decisioneNumero registro generale 17205/2025Numero sezionale 3216/2026Numero di raccolta generale 23453/2026Data pubblicazione 17/07/2026di primo grado del Tribunale di Roma, che l’aveva condannata alpagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro6.550,18, oltre accessori e spese, a titolo di risarcimento del danno perla mancata fruizione del servizio mensa o sostitutivo.2.

Per la cassazione della sentenza di secondo grado, ricorre l’Aziendaospedaliera sulla base di quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste concontroricorso.3.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 2948, n.4, c.c., in relazione agli artt. 1219 e 2943 c.c., per avere il giudiced’appello erroneamente attribuito efficacia interruttiva dellaprescrizione a una comunicazione priva di riferimento specifico allaquantificazione del credito o almeno a parametri fattuali dai quali essapotesse evincersi.1.1.

Il motivo è infondato.1.2.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, nella quale sicollocano anche alcune delle sentenze citate dalla ricorrente, per avereeffetto interruttivo della prescrizione un atto deve contenere, oltre allachiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesae l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, che - sebbene nonrichieda l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolariadempimenti - sia idonea a manifestare l'inequivocabile volontà deltitolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti delsoggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora, sicchénon è ravvisabile tale requisito in semplici sollecitazioni prive delcarattere di intimazione e dell'espressa richiesta di adempimento aldebitore (Cass., Sez. 6, Ordinanza n. 18546 del 07/09/2020, Sez. 6,Numero registro generale 17205/2025Numero sezionale 3216/2026Numero di raccolta generale 23453/2026Data pubblicazione 17/07/2026Ordinanza n. 15714 del 14/06/2018, Sez.

L, Sentenza n. 17123 del25/08/2015).Non è dunque necessario che l’atto contenga una quantificazione dellasomma richiesta (come riconosce la stessa ricorrente a pag. 25 delricorso, secondo capoverso, quarto e quinto rigo), né che esso individuiin modo specifico i parametri cui ancorare il calcolo del dovuto, speciequando, come nella specie, il creditore abbia indicato il titolo dellapretesa e gli elementi per procedere al calcolo analitico della sommaeventualmente spettante siano nella disponibilità del debitore,trattandosi di crediti collegati all’esercizio di un’attività lavorativa in unastruttura pubblica.2.

Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art.27, comma 4, del CCNL 2016-2018 e dell’omologo art. 43, comma 4,del CCNL 2019-2021, anche in relazione agli artt. 1362 e 1363 c.c., peravere la Corte d’appello erroneamente interpretato il sistema dell’orariodi lavoro ivi delineato.Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 27,comma 4, del CCNL 2016-2018 e dell’omologo art. 43, comma 4, delCCNL 2019-2021, nonché anche in relazione agli artt. 1362 e 1363 c.c.,per avere la Corte d’appello erroneamente interpretato il sistemadell’orario di lavoro ivi delineato, con specifico riferimento ai turnistinotturni.Il secondo e il terzo motivo, da trattare congiuntamente per la lorostretta connessione, sono infondati.3.

L’Azienda ricorrente non ha offerto elementi nuovi, idonei aconfutare l’orientamento ormai costante della giurisprudenza dilegittimità, qui richiamato anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.,relativo all’interpretazione delle norme della contrattazione collettivaNumero registro generale 17205/2025Numero sezionale 3216/2026Numero di raccolta generale 23453/2026Data pubblicazione 17/07/2026del comparto sanitario in materia di diritto alla fruizione, da parte dellavoratore, del servizio mensa o delle modalità sostitutiveeventualmente previste.Tale orientamento ha affermato i seguenti principi.L'attribuzione del buono pasto è un’agevolazione di carattereassistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente dilavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenzequotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisiconecessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orariogiornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per lafruizione del beneficio.Essa è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a suavolta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore,osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbiadiritto ad un intervallo non lavorato, restando irrilevanti la durata ditale intervalli e il fatto che l’orario di lavoro sia articolato in turni (v., apartire da Cass., Sez.

L, Sentenza n. 5547 del 01/03/2021, tra le altreCass., Sez.

L, Ordinanza n. 32113 del 31/10/2022, Ordinanza n. 9206del 03/04/2023, Ordinanza n. 22478 del 08/08/2024).Si tratta di un indirizzo che ha interpretato l'art. 29 del c.c.n.i. delcomparto Sanità del 20 settembre 2001, anche come modificatodall’art. 4 del CCNL [OSCURATO:PERSONA] del 31 luglio 2009 e che deveessere mantenuto fermo anche per i segmenti di attività lavorativaprestata sotto la vigenza dell’art. 27, comma 4, CCNL Comparto Sanità2016-2018 del 21 maggio 2018 e dell’art. 43, comma 4, CCNL 2019-2021 del 2 novembre 2022.La lettura fornita dalla ricorrente di tali due ultime previsioni non puòessere condivisa.È vero che esse hanno escluso il diritto dei lavoratori turnisti a fruire diuna pausa di trenta minuti, conservando loro la durata della pausa diNumero registro generale 17205/2025Numero sezionale 3216/2026Numero di raccolta generale 23453/2026Data pubblicazione 17/07/2026soli dieci minuti, ma in tal modo esse non hanno certo inteso escludereper i turnisti il diritto alla fruizione del servizio mensa; esso, infatti,matura non in funzione della durata della pausa, ma dell’orario dilavoro, che, ove superi le sei ore continuative ex art. 8 del d.lgs. n. 66del 2003, dà diritto a una pausa e dunque a fruire del servizio mensa,anche eventualmente in una delle modalità sostitutive stabilitedall’Azienda, prima dell’inizio dell’orario o dopo la sua cessazione.Né rileva che i lavoratori siano infermieri turnisti, poiché l’esistenza diun obbligo datoriale di assicurare ai lavoratori certe pause non significadi certo che ciò renda inevitabile che tutti quei lavoratori abbandoninocontestualmente il servizio, lasciando i malati privi di assistenza; èinfatti evidentemente obbligo dell’ente di gestione di ciascun serviziosanitario fare in modo che quelle pause siano godute in modo che ciònon si verifichi, attraverso un opportuno calibrarsi dei turni e degli oraridegli addetti (Cass., Sez.

L, Ordinanza n. 23370 del 16/08/2025).Ciò vale evidentemente a disattendere anche il terzo motivo, poiché iprincipi così affermati, nell’attribuire il diritto alla fruizione del serviziomensa a prescindere dal momento in cui, prima, durante o dopo ilturno, esso possa essere fruito, si estendono ai turnisti notturni.Né può essere condivisa l’affermazione per cui l’indennità specifica dicui godono i dipendenti in turno notturno sia funzionale a compensarenon soltanto la maggiore gravosità del lavoro in quelle ore, ma anche la«normale assenza, nel periodo notturno, della disponibilità di serviziordinariamente apprestati in ambito diurno, tra i quali quello disomministrazione dei pasti» (pag. 40 del ricorso).Di tale finalità ulteriore non vi è traccia nelle disposizioni dellacontrattazione collettiva citate dall’Azienda ricorrente, le quali silimitano, e non sempre, a far riferimento al disagio derivante alpersonale turnista come tale dalla particolare articolazione di lavoro e aNumero registro generale 17205/2025Numero sezionale 3216/2026Numero di raccolta generale 23453/2026Data pubblicazione 17/07/2026prevedere un’indennità aggiuntiva quando il turno sia notturno, ma nonmenzionano l’impossibilità di fruire del servizio mensa.Quanto al richiamo all’articolazione dell’orario di lavoro, è evidenteche, nel contesto di disposizioni dedicate ai turni e al lavoro notturno efestivo, esso va inteso in termini diversi da quello operato nelledisposizioni relative al servizio mensa, dove esso vuole riferirsisemplicemente alla durata del turno, non inferiore a sei orecontinuative, e non alla sua distribuzione nell’arco della giornata o dellasettimana.Né l’indirizzo sin qui riassunto si pone in contrasto con altri precedentidi questa Corte, citati dal ricorrente, i quali avevano affermato ildiverso principio per cui né la legge né la contrattazione collettivaparte del datore di lavoro (Cass., Sez.

L, Sentenza n. 16736 del02/01/2012, Sentenza n. 25192 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]).Tali precedenti sono pienamente conciliabili con l’indirizzo qui ribadito,il quale presuppone come avvenuta da parte dell’azienda la (eventualee non obbligatoria) istituzione del servizio mensa, con le sue modalitàsostitutive.La sentenza impugnata deve dirsi pertanto, anche sotto questo profilo,conforme a diritto.4.

Con il quarto motivo di ricorso, formulato in via subordinata, laricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.,la violazione o la falsa applicazione degli artt. 1223 e 1226 c.c., anchein relazione all’art. 29 del CCNL del 2001, con specifico riguardo allastatuizione con la quale la Corte d’appello ha disatteso la difesadell’Azienda, diretta a ottenere l’elisione tra gli importi pretesi e lequote di retribuzione per i tempi di fruizione della pausa retribuita nondestinata allo spostamento in mensa.4.1.

Il motivo è infondato.Numero registro generale 17205/2025Numero sezionale 3216/2026Numero di raccolta generale 23453/2026Data pubblicazione 17/07/2026Il diritto all’indennità sostitutiva della mensa spetta, come si è visto, atutti i lavoratori che svolgano la loro attività lavorativa per almeno seiore continuative e che, per tale ragione, abbiano diritto a un intervallonon lavorato.La fruizione di tale intervallo – che, come detto, non è retribuito ed èdestinato alla consumazione del pasto all’interno o all’esternodell’azienda, con la possibilità, per i lavoratori turnisti che abbiano unapausa non sufficiente a tale scopo, di farlo prima o dopo il turno – nonpriva il lavoratore turnista del diritto a godere delle più brevi pauseretribuite eventualmente previste dalla contrattazione collettiva edestinate precipuamente al recupero delle energie lavorative nelcontesto del lavoro articolato in turni.Nessuna elisione o compensazione è pertanto ipotizzabile tra voci(indennità sostitutiva del servizio mensa e retribuzione della pausaintralavorativa) che hanno natura e funzioni disomogenee.5.

Ne segue il rigetto del ricorso.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicatain dispositivo.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamentodelle spese del giudizio di legittimità, liquidandole in euro 2.000 percompensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre al rimborso dellespese generali del 15% e agli accessori di legge, da distrarsi in favoredel procuratore antistatario.Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatoNumero registro generale 17205/2025Numero sezionale 3216/2026Numero di raccolta generale 23453/2026Data pubblicazione 17/07/2026pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 luglio 2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Riommi;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 2011/2025depositata il 06/06/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte d’appello di Roma, con la sentenza n. 2011/2025,pubblicata il 6 giugno 2025, ha rigettato l’appello proposto dall’Aziendacomplesso ospedaliero “[OSCURATO:PERSONA]Addolorata” avverso la decisioneNumero registro generale 17205/2025Numero sezionale 3216/2026Numero di raccolta generale 23453/2026Data pubblicazione 17/07/2026di primo grado del Tribunale di Roma, che l’aveva condannata alpagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro6.550,18, oltre accessori e spese, a titolo di risarcimento del danno perla mancata fruizione del servizio mensa o sostitutivo.2. Per la cassazione della sentenza di secondo grado, ricorre l’Aziendaospedaliera sulla base di quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste concontroricorso.3. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 2948, n.4, c.c., in relazione agli artt. 1219 e 2943 c.c., per avere il giudiced’appello erroneamente attribuito efficacia interruttiva dellaprescrizione a una comunicazione priva di riferimento specifico allaquantificazione del credito o almeno a parametri fattuali dai quali essapotesse evincersi.1.1. Il motivo è infondato.1.2. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, nella quale sicollocano anche alcune delle sentenze citate dalla ricorrente, per avereeffetto interruttivo della prescrizione un atto deve contenere, oltre allachiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesae l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, che - sebbene nonrichieda l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolariadempimenti - sia idonea a manifestare l'inequivocabile volontà deltitolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti delsoggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora, sicchénon è ravvisabile tale requisito in semplici sollecitazioni prive delcarattere di intimazione e dell'espressa richiesta di adempimento aldebitore (Cass., Sez. 6, Ordinanza n. 18546 del 07/09/2020, Sez. 6,Numero registro generale 17205/2025Numero sezionale 3216/2026Numero di raccolta generale 23453/2026Data pubblicazione 17/07/2026Ordinanza n. 15714 del 14/06/2018, Sez. L, Sentenza n. 17123 del25/08/2015).Non è dunque necessario che l’atto contenga una quantificazione dellasomma richiesta (come riconosce la stessa ricorrente a pag. 25 delricorso, secondo capoverso, quarto e quinto rigo), né che esso individuiin modo specifico i parametri cui ancorare il calcolo del dovuto, speciequando, come nella specie, il creditore abbia indicato il titolo dellapretesa e gli elementi per procedere al calcolo analitico della sommaeventualmente spettante siano nella disponibilità del debitore,trattandosi di crediti collegati all’esercizio di un’attività lavorativa in unastruttura pubblica.2. Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art.27, comma 4, del CCNL 2016-2018 e dell’omologo art. 43, comma 4,del CCNL 2019-2021, anche in relazione agli artt. 1362 e 1363 c.c., peravere la Corte d’appello erroneamente interpretato il sistema dell’orariodi lavoro ivi delineato.Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 27,comma 4, del CCNL 2016-2018 e dell’omologo art. 43, comma 4, delCCNL 2019-2021, nonché anche in relazione agli artt. 1362 e 1363 c.c.,per avere la Corte d’appello erroneamente interpretato il sistemadell’orario di lavoro ivi delineato, con specifico riferimento ai turnistinotturni.Il secondo e il terzo motivo, da trattare congiuntamente per la lorostretta connessione, sono infondati.3. L’Azienda ricorrente non ha offerto elementi nuovi, idonei aconfutare l’orientamento ormai costante della giurisprudenza dilegittimità, qui richiamato anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.,relativo all’interpretazione delle norme della contrattazione collettivaNumero registro generale 17205/2025Numero sezionale 3216/2026Numero di raccolta generale 23453/2026Data pubblicazione 17/07/2026del comparto sanitario in materia di diritto alla fruizione, da parte dellavoratore, del servizio mensa o delle modalità sostitutiveeventualmente previste.Tale orientamento ha affermato i seguenti principi.L'attribuzione del buono pasto è un’agevolazione di carattereassistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente dilavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenzequotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisiconecessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orariogiornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per lafruizione del beneficio.Essa è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a suavolta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore,osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbiadiritto ad un intervallo non lavorato, restando irrilevanti la durata ditale intervalli e il fatto che l’orario di lavoro sia articolato in turni (v., apartire da Cass., Sez. L, Sentenza n. 5547 del 01/03/2021, tra le altreCass., Sez. L, Ordinanza n. 32113 del 31/10/2022, Ordinanza n. 9206del 03/04/2023, Ordinanza n. 22478 del 08/08/2024).Si tratta di un indirizzo che ha interpretato l'art. 29 del c.c.n.i. delcomparto Sanità del 20 settembre 2001, anche come modificatodall’art. 4 del CCNL [OSCURATO:PERSONA] del 31 luglio 2009 e che deveessere mantenuto fermo anche per i segmenti di attività lavorativaprestata sotto la vigenza dell’art. 27, comma 4, CCNL Comparto Sanità2016-2018 del 21 maggio 2018 e dell’art. 43, comma 4, CCNL 2019-2021 del 2 novembre 2022.La lettura fornita dalla ricorrente di tali due ultime previsioni non puòessere condivisa.È vero che esse hanno escluso il diritto dei lavoratori turnisti a fruire diuna pausa di trenta minuti, conservando loro la durata della pausa diNumero registro generale 17205/2025Numero sezionale 3216/2026Numero di raccolta generale 23453/2026Data pubblicazione 17/07/2026soli dieci minuti, ma in tal modo esse non hanno certo inteso escludereper i turnisti il diritto alla fruizione del servizio mensa; esso, infatti,matura non in funzione della durata della pausa, ma dell’orario dilavoro, che, ove superi le sei ore continuative ex art. 8 del d.lgs. n. 66del 2003, dà diritto a una pausa e dunque a fruire del servizio mensa,anche eventualmente in una delle modalità sostitutive stabilitedall’Azienda, prima dell’inizio dell’orario o dopo la sua cessazione.Né rileva che i lavoratori siano infermieri turnisti, poiché l’esistenza diun obbligo datoriale di assicurare ai lavoratori certe pause non significadi certo che ciò renda inevitabile che tutti quei lavoratori abbandoninocontestualmente il servizio, lasciando i malati privi di assistenza; èinfatti evidentemente obbligo dell’ente di gestione di ciascun serviziosanitario fare in modo che quelle pause siano godute in modo che ciònon si verifichi, attraverso un opportuno calibrarsi dei turni e degli oraridegli addetti (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 23370 del 16/08/2025).Ciò vale evidentemente a disattendere anche il terzo motivo, poiché iprincipi così affermati, nell’attribuire il diritto alla fruizione del serviziomensa a prescindere dal momento in cui, prima, durante o dopo ilturno, esso possa essere fruito, si estendono ai turnisti notturni.Né può essere condivisa l’affermazione per cui l’indennità specifica dicui godono i dipendenti in turno notturno sia funzionale a compensarenon soltanto la maggiore gravosità del lavoro in quelle ore, ma anche la«normale assenza, nel periodo notturno, della disponibilità di serviziordinariamente apprestati in ambito diurno, tra i quali quello disomministrazione dei pasti» (pag. 40 del ricorso).Di tale finalità ulteriore non vi è traccia nelle disposizioni dellacontrattazione collettiva citate dall’Azienda ricorrente, le quali silimitano, e non sempre, a far riferimento al disagio derivante alpersonale turnista come tale dalla particolare articolazione di lavoro e aNumero registro generale 17205/2025Numero sezionale 3216/2026Numero di raccolta generale 23453/2026Data pubblicazione 17/07/2026prevedere un’indennità aggiuntiva quando il turno sia notturno, ma nonmenzionano l’impossibilità di fruire del servizio mensa.Quanto al richiamo all’articolazione dell’orario di lavoro, è evidenteche, nel contesto di disposizioni dedicate ai turni e al lavoro notturno efestivo, esso va inteso in termini diversi da quello operato nelledisposizioni relative al servizio mensa, dove esso vuole riferirsisemplicemente alla durata del turno, non inferiore a sei orecontinuative, e non alla sua distribuzione nell’arco della giornata o dellasettimana.Né l’indirizzo sin qui riassunto si pone in contrasto con altri precedentidi questa Corte, citati dal ricorrente, i quali avevano affermato ildiverso principio per cui né la legge né la contrattazione collettivaparte del datore di lavoro (Cass., Sez. L, Sentenza n. 16736 del02/01/2012, Sentenza n. 25192 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]).Tali precedenti sono pienamente conciliabili con l’indirizzo qui ribadito,il quale presuppone come avvenuta da parte dell’azienda la (eventualee non obbligatoria) istituzione del servizio mensa, con le sue modalitàsostitutive.La sentenza impugnata deve dirsi pertanto, anche sotto questo profilo,conforme a diritto.4. Con il quarto motivo di ricorso, formulato in via subordinata, laricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.,la violazione o la falsa applicazione degli artt. 1223 e 1226 c.c., anchein relazione all’art. 29 del CCNL del 2001, con specifico riguardo allastatuizione con la quale la Corte d’appello ha disatteso la difesadell’Azienda, diretta a ottenere l’elisione tra gli importi pretesi e lequote di retribuzione per i tempi di fruizione della pausa retribuita nondestinata allo spostamento in mensa.4.1. Il motivo è infondato.Numero registro generale 17205/2025Numero sezionale 3216/2026Numero di raccolta generale 23453/2026Data pubblicazione 17/07/2026Il diritto all’indennità sostitutiva della mensa spetta, come si è visto, atutti i lavoratori che svolgano la loro attività lavorativa per almeno seiore continuative e che, per tale ragione, abbiano diritto a un intervallonon lavorato.La fruizione di tale intervallo – che, come detto, non è retribuito ed èdestinato alla consumazione del pasto all’interno o all’esternodell’azienda, con la possibilità, per i lavoratori turnisti che abbiano unapausa non sufficiente a tale scopo, di farlo prima o dopo il turno – nonpriva il lavoratore turnista del diritto a godere delle più brevi pauseretribuite eventualmente previste dalla contrattazione collettiva edestinate precipuamente al recupero delle energie lavorative nelcontesto del lavoro articolato in turni.Nessuna elisione o compensazione è pertanto ipotizzabile tra voci(indennità sostitutiva del servizio mensa e retribuzione della pausaintralavorativa) che hanno natura e funzioni disomogenee.5. Ne segue il rigetto del ricorso.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicatain dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamentodelle spese del giudizio di legittimità, liquidandole in euro 2.000 percompensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre al rimborso dellespese generali del 15% e agli accessori di legge, da distrarsi in favoredel procuratore antistatario.Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatoNumero registro generale 17205/2025Numero sezionale 3216/2026Numero di raccolta generale 23453/2026Data pubblicazione 17/07/2026pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 luglio 2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]
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