CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 luglio 2022
Cassazione n. 23700/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25820/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N 17, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 51, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- avverso ORDINANZAdi [OSCURATO:PERSONA] n. 5849/2021depositata il 03/03/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti e ragioni della decisione La VI.SA di [OSCURATO:PERSONA] co. sas ha proposto ricorso per revocazione, affidato a due motivi, avverso l’ordinanza n.5849 del 2021, pubblicata il 3 marzo 2021, con la quale questa Corte, accogliendo il ricorso per cassazione proposto dalla FE.BA. di [OSCURATO:PERSONA] co. sas, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la Parinsa di [OSCURATO:PERSONA] co. sas, ha cassato con rinvio la sentenza resa dalla Corte di appello de L’Aquila, depositata l’11 maggio 2018, con la quale era stata rigettata la domanda di inefficacia, nullità o annullabilità della cessione di un ramo di azienda intercorsa fra FE.BA. di [OSCURATO:PERSONA] e VI.SA. di [OSCURATO:PERSONA]. Secondo il Collegio, per quel che ancora qui rileva, la Corte di appello aveva omesso di esaminare le domande riproposte in sede di appello dai Baiocco, parzialmente vittoriosi in primo grado sulla domanda azionata in base all’art. 1398 c.c.. Si sono costituiti in giudizio la FE.BA. di [OSCURATO:PERSONA] co. sas, [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità di procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA] e la società Parinsa di [OSCURATO:PERSONA] co. sas., eccependo l’inammissibilità del ricorso. La causa è stata posta in decisione all’udienza del 5 luglio 2022. La ricorrente prospetta un duplice errore revocatorio nel quale sarebbe incorsa l’ordinanza n.5949 del 2021, per avere da un lato ritenuto che le domande non esaminate dal primo giudice perché assorbite erano state riproposte, sulla base di una mera formula di stile da parte dei Baiocchi, i quali si erano limitati a chiedere il rigetto dell’atto di appello dalla stessa proposto. La Corte di cassazione sarebbe poi incorsa in un ulteriore errore percettivo, ritenendo non esaminata dalla Corte di appello la domanda fondata sull’art. 1345 c.c., relativa alla prospettata illiceità del contratto di cessione di un ramo di azienda volto a realizzare il trasferimento al Pavone dell’azienda che lo stesso amministrava, al fine di impossessarsi dei beni della società onde soddisfare il credito professionale che lo stesso riteneva di vantare nei confronti della società FE.BA. Secondo la ricorrente su tale domanda la Corte di appello si era pronunziata, sicché sulla stessa il giudice del rinvio non avrebbe potuto e dovuto pronunziarsi. Occorre previamente osservare che le eccezioni di inammissibilità del ricorso per revocazione formulate dai controricorrenti non colgono nel segno. È anzitutto infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per revocazione proposto contro una sentenza della Suprema Corte che, non decidendo nel merito, ha cassato la sentenza d'appello con rinvio al giudice a quo , in quanto, ad avviso dei controricorrenti, in casi di cassazione con rinvio, ogni eventuale errore revocatorio potrebbe essere fatto valere nel giudizio di riassunzione (v. in tal senso, richiamate nel controricorso, Cass. n. 20393 del 2015; Cass. n. 16184 del 2011; Cass. n. 13790 del 2001). Ed invero, questo Collegio intende dare continuità al diverso principio secondo il quale "Il ricorso per revocazione delle pronunce di cassazione con rinvio deve ritenersi inammissibile soltanto se l'errore revocatorio enunciato abbia portato all'omesso esame di eccezioni, questioni o tesi difensive che possano costituire oggetto di una nuova, libera ed autonoma valutazione da parte del giudice del rinvio ma non anche se la pronuncia di accoglimento sia fondata su di un vizio processuale dovuto ad un errore di fatto o se il fatto di cui si denuncia l'errore percettivo sia assunto come decisivo nell'enunciazione del principio di diritto, o, nell'economia della sentenza, sia stato determinante per condurre all'annullamento per vizio di motivazione" (Cass. n. 12046 del 2018; Cass. n. 8259 del 2019; Cass n. 28288 del 2019; Cass., n. 1118 del 2021). Orbene, nel caso di specie, il giudice del rinvio, in relazione all’accoglimento del ricorso per cassazione proposto dalla FE.BA. di [OSCURATO:PERSONA] co. sas, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e dalla società Parinsa di [OSCURATO:PERSONA] co. Sas, non ha prospettato un motivo di revocazione relativo ad eccezioni, questioni o tesi difensive destinate ad essere riesaminate innanzi al giudice del rinvio, atteso che la decisione resa da questa Corte ha riguardato unicamente il tema dell’omessa pronunzia di una domanda proposta in appello, nel decidere la quale, questa Corte con la richiamata pronuncia n.5849 del 2021 ha esaurito ogni possibilità del giudice del rinvio di tornare ad esaminare la fondatezza o meno della doglianza accolta. Parimenti infondata risulta l’ulteriore eccezione di inammissibilità del ricorso per revocazione per la mancata riproposizione delle domande di merito da parte della VI.SA di [OSCURATO:PERSONA] co. sasin sede di ricorso per revocazione. Ed invero, il ricorso per revocazione è rivolto a contestare la decisione sull’omessa pronunzia sulla domanda ritenuta dalla Corte riproposta in sede di appello all’interno della comparsa di costituzione proposta dai due Baiocchi, dalla società FE.BA. e dalla società Parinsa e dunque implicitamente ripropone le domande di merito come azionate nel giudizio innanzi alla Corte di cassazione. E ciò in quanto l'atto introduttivo con cui la parte domanda la revocazione della sentenza ricomprende anche la richiesta di pronuncia sul merito della controversia, quand'anche quest'ultima non sia formulata in modo esplicito -cfr. Cass., n.19450 del 2020 che, in applicazione del principio appena ricordato, ha cassato la sentenza della CTR che aveva dichiarato inammissibile il ricorso agenziale in revocazione, non contenente anche l'espressa domanda di pronuncia sul giudizio rescissorio, avendo la parte chiesto la mera revocazione, per errore di fatto, della decisione impugnata-. Ciò posto, il ricorso è inammissibile. Ed invero, la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell'affermare che l'errore rilevante ex art. 395, n.4 c.p.c., consiste nell'erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione della esistenza o della inesistenza di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa ovvero accertata dagli atti di causa, a condizione che il fatto oggetto del prospettato errore non abbia costituito materia del dibattito processuale su cui la pronuncia asseritamente viziata ha statuito. Muovendo da detta premessa si è evidenziato che l'errore percettivo: a) non può riguardare l'attività interpretativa e valutativa; b) deve avere i caratteri della assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche; c) deve essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione erronea e la decisione emessa deve esistere un nesso causale tale che senza l'errore la pronuncia sarebbe stata sicuramente diversa; d) deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte, poiché l'errore che inficia il contenuto della decisione impugnata in cassazione deve essere fatto valere con le impugnazioni esperibili avverso la sentenza di merito e non può riguardare l’attività valutativa del giudice (Cass.n.12283 del 2004; Cass. n. 3652 del 2006; Cass. n. 10637 del 2007; Cass. n. 5075 del 2008; Cass. n. 22171 del 2010; Cass.n.27094 del 2011; Cass. n. 28143 del 2018; Cass. n.24355 del 2018). Fatte le superiori premesse in diritto, non ricorre nessuna delle ipotesi di errore percettivo prospettate dalla ricorrente. Ed invero la prima censura, a ben considerare, involge la valutazione operata dalla Cassazione sul contenuto della comparsa di costituzione in appello e, nella specie, la circostanza che la stessa contenesse un rinvio specifico alle domande di nullità proposte innanzi al giudice di prime cure e rimaste assorbite dall’accoglimento di una delle ulteriori domande prospettate dalla FE.BA. di [OSCURATO:PERSONA] co. sas e dai soci Baiocco. Valutazione che, del resto, trova specifica conferma nell’esame della comparsa di risposta nella quale vennero effettivamente riproposte tutte le domande alle quali gli appellati si riportarono. Quanto al prospettato ulteriore errore percettivo, correlato al fatto che la Corte di appello si sarebbe in realtà pronunziata sulla domanda di nullità, fondata sull’art. 1345 c.c., la censura si scontra con l’affermazione resa dalla stessa Corte di Cassazione secondo la quale “La Corte territoriale ha esaminato solo alcune delle domande proposte e non è possibile sostenere che dalle argomentazioni utilizzate con riferimento ad altre ipotesi di invalidità del contratto sarebbe possibile desumere una motivazione che copra anche l’ipotesi di causa illecita, come nullità del contratto di cessione di ramo di azienda”. Orbene, alla luce di tale affermazione, risulta evidente che la censura, più che fondarsi su un errore percettivo, intende confutare la correttezza di siffatta ultima affermazione della Corte che, con l’ordinanza n.5849 del 2021 ha in realtà inteso escludere che la sentenza della Corte di appello avesse in effetti esaminato la domanda di cui all’art. 1345 c.c. Valutazione che, alla stregua dei principi sopra esposti, si sottrae all’esame di questa Corte in sede di revocazione. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in favore dei controricorrenti in euro 5.000,00 per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in