CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 03163/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 3896-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA].GE.SE. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 67, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - 2021 contro 3125 I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; contrari correnti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; - intimata - avverso la sentenza n. 2924/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 20/07/2018 R.G.N. 4606/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].R.G.3896/2019 [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza n.2924 del 2018, la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado che aveva rigettato l'opposizione ad avviso di addebito per contributi omessi e sanzioni in riferimento a 54 istruttori sportivi impiegati dall'attuale parte ricorrente; 2. la Corte di merito, premessa la sussistenza dell'obbligazione contributiva in riferimento agli istruttori sportivi dell'associazione sportiva dilettantistica indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto con gli istruttori (autonomo, subordinato, parasubordinato) e a prescindere dall'organizzazione dell'associazione in società o cooperativa, riteneva provata la sussistenza dell'obbligazione contributiva, e insussistente l'esenzione di cui all'art. 67, lett. m del TUIR, per avere l'ente impositore, onerato della relativa prova, dimostrato in giudizio l'espletamento di attività degli istruttori di nuoto, non finalizzata allo svolgimento di alcuna manifestazione sportiva (elemento quest'ultimo non dirimente), retribuita con compensi mensili, regolarità, abitualità e in modo continuativo, concludendo nel senso dell'esecuzione di prestazioni svolte con il carattere della professionalità perché professione abituale, ancorché non esclusiva; 3. avverso tale sentenza CO.GE.SE . [OSCURATO:PERSONA] a r.l. ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, ulteriormente illustrato con memoria, al quale ha opposto difese l'INPS, succeduto all'ENPALS ex art. 21 d.l. n. 201/2011 conv. in I. n. 214/2011, con controricorso, anche quale procuratore speciale della [OSCURATO:SOCIETA].; 4. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. è rimasta intimata; [OSCURATO:PERSONA] 5. il primo motivo, con il quale si deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia per non essere stata compiuta, in sede ispettiva, alcuna indagine sull'asserita professionalità, continuità e abitualità delle prestazioni rese dagli istruttori, è inammissibile perché non è spendibile il vecchio vizio di motivazione, ratione temporis, né è possibile riqualificare il motivo di censura sub specie di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ex art. 360, n. 5, cod.proc.civ., ostandovi, in specie, la preclusione della c.d. doppia conforme in fatto (art. 348 ter, ult.co ., cod.proc.civ.) e, in più, perché il motivo trasmoda nella erronea interpretazione della legge applicabile quanto alla necessaria finalizzazione, o meno, dell'attività sportiva a gare o manifestazioni sportive; 6. il secondo motivo, con il quale si denuncia violazione di legge e, in particolare, della disciplina tributaria esonerativa applicabile anche a fini contributivi e si assume che, agli effetti della predetta disciplina agevolativa, non necessariamente l'attività sportiva dilettantistica deve concretizzarsi nella partecipazione a competizioni o manifestazioni sportive e che la continuità della prestazione non costituisce elemento dirimente, non censura adeguatamente la statuizione che, premessi i requisiti soggettivi e oggettivi per fruire della predetta disciplina, ha ritenuto compiutamente assolto dall'INPS l'onere di provare la pretesa contributiva alla stregua delle emergenze istruttorie in ordine a natura e modalità delle prestazioni rese dagli istruttori e relativi compensi mensili ricevuti, rimarcando, alla stregua della documentazione in atti, abitualità e modalità continuativa della retribuzione avulsa, pertanto, da requisiti di marginalità e, in definitiva, ritenendo provato il carattere professionale e l'esercizio della professione abituale, ancorché non esclusiva; 7. il terzo motivo, con il quale si denuncia violazione di legge (art. 116 cod.proc.civ.), è inammissibile giacchè la violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. è configurabile solo allorché il giudice apprezzi liberamente una prova legale oppure si ritenga vincolato da una prova liberamente apprezzabile (Cass. n. 17607 del 2017 ed ivi ulteriori precedenti); 8. quanto, inoltre, allo scrutinio richiesto sul travisamento della prova, deve ribadirsi, con Cass. n. 24395 del 2020, che l'errore di percezione sul contenuto oggettivo di una prova non è altra cosa dal travisamento della prova e può dar luogo, se del caso, esclusivamente a revocazione ex art. 395 n. 4 cod.proc.civ., mentre l'unico vizio del giudizio di fatto deducibile per cassazione, ai sensi dell'art. 360, n. 5 cod.proc.civ., consiste nell'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio, salva la preclusione della doppia conforme in fatto, di cui all'art. 348-ter, ult. co ., cod.proc.civ.; 9. se dunque, alla luce della novella apportata all'art 360, n. 5 cod.proc.civ., non appare in alcun modo ammissibile la deducibilità per cassazione di un vizio di travisamento della prova (e del resto, la giurisprudenza maggioritaria di questa Corte è saldamente orientata nel senso che la denuncia di un errore consistente nell'inesatta percezione da parte del giudice di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, non costituisce motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, cod.proc.civ., ma di revocazione a norma dell'art. 395, comma 1°, n. 4, cod.proc.civ. (ex multis, Cass. nn. 2529 del 2016, 5149 del 2003, 2932 del 1999, 5351 del 1983), a fortiori deve escludersi che la denuncia della sua occorrenza possa scansare la preclusione della c.d. doppia conforme di cui all'art. 348-ter, ult. co ., cod.proc.civ.; 10. segue coerente la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo; 11. ai sensi dell'art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 7.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi dell'art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto. Così deciso nella Adunanza camerale del 19 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA]