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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06709/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e contrassegnati, sul piano argomentativo, da mere enunciazioni di principio, senza neppure confrontarsi con le parti della sentenza oggetto di censura; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il gennaio 2022 Il Consigliere tes ensore [OSCURATO:PERSONA] ente ai) E- [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] iorno IN [OSCURATO:PERSONA] 2 4 ì022 IL

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e contrassegnati, sul piano argomentativo, da mere enunciazioni di principio, senza neppure confrontarsi con le parti della sentenza oggetto di censura; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il gennaio 2022 Il Consigliere tes ensore [OSCURATO:PERSONA] ente ai) E- [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] iorno IN [OSCURATO:PERSONA] 2 4 ì022 IL
Sentenza Cassazione n. 06709/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris