CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 01664/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] ROMAcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di LODIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentito le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] g„acutz e‘art_ r ctele e‹.1.1'• 2 2> f . V, a •I• . ( 12 [OSCURATO:PERSONA],.: è r.rAtit:2 a-,r0 ct_,. 411;, (.A,GAi-- e". OD L4_2-i-O-firek4. ceg C--ek. LoALA' [OSCURATO:PERSONA] 1. Nell'ambito del procedimento n. 2241/2018 R.G.N.R. e n. 998/2020 R.G. G.I.P., pendente a carico di trentanove imputati davanti al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lodi, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] MARCUCCI, denunciava, con dichiarazione scritta del 19 marzo 2021, presentata ai sensi dell'art. 30, comma 2, cod. proc. pen., conflitto positivo di competenza, segnalando che, per il reato contestato sub capo 4a) (concorso in bancarotta fraudolenta in relazione al fallimento della SECURITY & LOGISTIC s.r.I.), pendeva concomitante procedimento davanti al Tribunale di Roma; chiedeva, pertanto, che il G.u.p. trasmettesse la denuncia di conflitto alla Corte di cassazione. Con ordinanza del 9 aprile 2021, il giudice adìto disponeva in conformità, rilevando di aver già ritenuto, con provvedimento in data 22 marzo 2021, la competenza del Tribunale di Lodi in relazione a tutti i reati oggetto di contestazione nel procedimento n. 998/2020 R.G. G.I.P. 1.1. Non constano osservazioni formulate dall'omologo giudice del Tribunale di Roma, a cui il giudice di Lodi ha disposto effettuarsi la comunicazione di cui all'art. 31 cod. proc. pen. 2. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria redatta in forma scritta in coerenza con la modalità di trattazione prevista dall'art. 23 d.l. n. 137/2020, in assenza di richieste di trattazione orale, ha concluso perché venga dichiarata la competenza del giudice del Tribunale di Lodi, individuando come reato commesso per primo, fra quelli di pari gravità avvinti da connessione teleologica, la bancarotta fraudolenta di cui al capo 15) della rubrica, con dichiarazione di fallimento del Tribunale di Lodi resa in data 20 febbraio 2013. [OSCURATO:PERSONA] 1. Occorre premettere che nel caso di litispendenza tra due procedimenti per lo stesso fatto e a carico della stessa persona, avanti ad uffici diversi, non opera, con riferimento all'azione penale esercitata nel secondo procedimento, la preclusione del ne bis in idem (che opera, viceversa, fra giudici appartenenti alla medesima sede giudiziaria), in quanto si tratta di una situazione che deve essere regolata dalle disposizioni sui conflitti positivi di competenza, da risolversi ad iniziativa delle parti o d'ufficio, al fine di prevenire, nell'interesse del corretto esercizio della giurisdizione, il contrasto tra giudicati (Sez. 5, n. 10037 del 19/1/2017, Catapano, Rv. 269422, che ha condivisibilmente precisato che, diversamente ragionando, si finirebbe per infrangere il complesso sistema procedurale apprestato dal legislatore per la salvaguardia degli ambiti di giurisdizione riconosciuti a ciascun giudice, sostituendolo - arbitrariamente - con quello della priorità della procedura; vedi, sul ricorso alla denuncia di conflitto al fine di prevenire contrasto tra giudicati, Sez. 1, n.,26829 del 15/4/2011, Confl. comp. in proc. Consorte e altri, Rv. 250873; più di recente, Sez. 1, n. 31348 del 23/9/2020, Confl. comp. in proc. Mezzoli e altri, Rv. 279801). 2. Ciò premesso, il conflitto positivo in questione, effettivamente sussistente per quanto detto, denunciato dalla difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] MARCUCCI ai sensi dell'art. 30, comma 2, cod. proc. pen., va risolto mediante l'applicazione del criterio della continenza, in conformità al consolidato orientamento di questa Corte, secondo il quale «Nel caso di conflitto positivo di competenza per territorio determinato dalla cosiddetta "continenza di regiudicande" (delle quali l'una comprende l'altra, per la sua maggiore ampiezza riferita a un più lungo arco temporale ovvero a una pluralità di episodi), va disposta la riunione degli atti del procedimento contenuto a quelli del procedimento principale e la concentrazione dei due procedimenti davanti al giudice presso il quale pende quello di maggiore ampiezza, sempre che sussista l'identità ontologica del fatto che abbia dato luogo in distinte sedi giudiziarie, per la sua totalità o per una parte di esso, ad altrettanti procedimenti, a nulla rilevando la diversità delle qualificazioni giuridiche, né la coincidenza soltanto parziale degli imputati» (Sez. 1, n. 1512 dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 11/1/2008, Confl. comp. in proc. Capoluongo, Rv. 238815; Sez. 1, n. 47453 del 7/12/2007, Confl. comp. in proc. D'Ambrosio, Rv. 238131; Sez. 1, n. 4234 del 20/6/1997, Confl. comp. in proc. Ripa e altri, Rv. 208240). 3. Nel caso di specie, va rilevato, da un lato, che sussiste l'identità ontologica del fatto contestato al MARCUCCI davanti a due giudici diversi (concorso, in bancarotta fraudolenta in relazione al fallimento della SECURITY & LOGISTIC s.r.I.), dall'altro, che il procedimento pendente a Lodi si presenta di maggiore ampiezza rispetto a quello pendente a Roma, poiché nel primo vengono contestati all'imputato (e ai correi) numerosi reati (associativo e reati-fine fallimentari e tributari), comprensivi anche della bancarotta contestata, nel secondo, quale unico reato. Di maggiore ampiezza, fra l'altro, si presenta pure la condotta descritta nel capo d'accusa in comune, posto che, nel procedimento pendente a Lodi, nel capo 4a) risulta ascritta al MARCUCCI, oltre alla distrazione dell'intero patrimonio della società e alla distruzione e sottrazione dei libri e delle altre scritture contabili, condotte contestategli anche a Roma, l'ulteriore condotta di aver cagionato "con dolo e per effetto di operazioni dolose il fallimento della società, omettendo sistematicamente di versare imposte (IVA, IRES e IRAP), contributi previdenziali e ritenute IRPEF accumulando negli anni 2011, 2012 e 2013 un rilevante debito nei confronti dell'erario, di enti locali e di enti previdenziali per un importo complessivo di 1.906.209,77, in tal modo finanziando irregolarmente la società". 4. Per completezza, va aggiunto che alle stesse conclusioni circa la competenza del Tribunale di Lodi si perverrebbe applicando, secondo la prospettazione formulata dal Procuratore generale, il criterio della competenza per connessione (teleologica) di cui all'art. 12, lett. c), cod. proc. pen., atteso che fra più reati di bancarotta di pari gravità quello commesso per primo è il reato sub capo 15), avente ad oggetto la bancarotta della [OSCURATO:PERSONA] s.c.a.r.I., il fallimento della quale venne dichiarato dal Tribunale di Lodi in data 20 febbraio 2013. 5. In conclusione, va dichiarata la competenza del Tribunale di Lodi, cui andranno, pertanto, trasmessi gli atti. P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Lodi cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso in Roma, il 12