CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 00994/2022
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ANZA - ricorrente e controricorrente - contro 1842 - controricorrenter nonche contro controricorrente nonché contro - intimata - 9. R.G. n. 8651/2018 [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e del Consorzio per l'approvvigionamento idrico "Terra di lavoro", avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli 21 settembre 2017, n. 3830. Ha resistito con controricorso il Consorzio idrico "Terra di lavoro". Controricorso è stato depositato anche dalla Regione Campania, che si è costituita per la prima volta nel processo, deducendo che [OSCURATO:PERSONA] aveva intrapreso il processo quale mandataria della Regione sulla base di una convenzione, convenzione dalla quale la Regione è receduta, con cessazione dell'attività di mandataria di [OSCURATO:PERSONA] e conseguente legittimazione della Regione ai sensi dell'art. 111 c.p.c. A sua volta il ricorrente, il Comune di [OSCURATO:PERSONA], ha resistito con controricorso "a seguito della notifica in forma esecutiva della sentenza d'appello da parte della società [OSCURATO:PERSONA] e della notifica di un controricorso in cassazione da parte della Regione Campania". [OSCURATO:PERSONA] In data 4 febbraio 2020 il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato atto di rinuncia "al prosieguo del giudizio", dando atto che nelle more della fissazione dell'udienza la Regione Campania aveva formulato al Comune una proposta transattiva, che con delibera del 23 dicembre 2019 il Comune di [OSCURATO:PERSONA] aveva approvato lo schema di atto di regolazione del debito proposto dalla Regione Campania e che il Presidente del Consorzio aveva dato disponibilità a una regolazione del debito tra Comune e Consorzio. L'atto di rinuncia è stato notificato a Regione Campania, ad [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e al Consorzio per l'approvvigionamento idrico "Terra di lavoro"; il 30 aprile 2021 il ricorrente ha depositato atto di adesione alla rinuncia da parte della Regione Campania.L'atto di rinuncia del ricorrente risponde ai requisiti di cui all'art.390 c.p.c. Considerata l'adesione alla rinuncia da parte della Regione Campania e la disponibilità ad una regolazione del debito da parte del presidente del Consorzio, il Collegio ritiene di compensare tra le parti le spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte dichiara l'estinzione del giudizio e compensa tra le parti le relative spese. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale della sezione II civile, in data 9 luglio 2021. Il pre idert5 (Felice, a'4a) t i, (0 i [OSCURATO:PERSONA]