CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 03931/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2086/2015R.G. proposto da Agenzia delle entrate , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore; -intimata - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscanan. 1046/ 25/14, depositata il 23 maggio 2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 settembre 2023dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza n. 1046/25/14del 23/05/2014, la Commissione tributaria regionale della Toscana(di seguito CTR) respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate(di seguito AE) avverso la sentenza n. 96/01/12 della Commissione tributaria provinciale di Prato (di Oggetto: Tributi-IVA - Giudicato esterno.Cons. est. G.M. Nonno seguito CTP), che aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. (di seguito [OSCURATO:SOCIETA]) avverso un avviso di accertamento per IVA relativa all’anno d’imposta 2006. 1.1. Come si evince dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamento era stato emesso in ragione di IVA indebitamente detratta a fronte di costi non documentati e riguardanti una fattura emessa dalla società olandese [OSCURATO:PERSONA]. 1.2. La CTR respingeva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] evidenziando che: a) gravava sull’Amministrazione finanziaria fornire la prova della inesistenza delle operazioni commerciali sottese a fatture regolarmente emesse, prova che potevaessere data con presunzioni; b) nel caso di specie l’operazione commerciale doveva ritenersi regolarmente effettuata, essendo stata integrata a norma dell’art. 17 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e assoggettata a IVA a cura del cessionario nazionale; c) la fattura riguardava un compenso per intermediazione relativa ad un’operazione di compravendita con la società Riva dei Ronchi, compenso da ritenersi congruo in ragione del rilevante valore dell’operazione immobiliare; d) dalle prove acquisite risultava che il compenso fosse stato regolarmente pagato, con conseguente sussistenza del diritto di detrazione dell’IVA. 1.1. Avverso la sentenza di appello AE proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. 3. [OSCURATO:SOCIETA] non si costituiva in giudizio, restando pertanto intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso AE deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 324 cod. proc. civ. e dell’art. 2909 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., in ragione dell’esistenza di un giudicato esterno, costituito dalla sentenza della CTR n. 569/25/14 del 19/03/2014, la quale ha accertato la carenza di prova, ai fini delle imposte dirette, del costo che ha determinato la Cons. est. G.M. Nonno ripresa IVA con il diverso avviso di accertamento impugnato nel presente giudizio. 1.1. Con il secondo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omessa motivazione in ordine a fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti, avendo l’Ufficio allegato numerosi elementi idonei a giustificare la mancanza di inerenza del costo, se non addirittura l’inesistenza stessa dell’operazione che ha determinato l’indebita detrazione dell’IVA. 1.2. Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 17 del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere il giudice di appello indebitamente ritenuto la neutralità dell’operazione in ragione dell’applicazione del meccanismo del reverse charge. 2. Il primo motivo e il terzo motivo sono fondati mentre il secondo resta assorbito. 2.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «In materia tributaria, l'effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche, è limitato ai soli casi in cui vengano in esame fatti che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempoche comprende più periodi di imposta, o nei quali l'accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata; né il diritto dell'Unione europea, così come costantemente interpretato dalla Corte di Giustizia, impone al giudice nazionale di disapplicare le norme processuali interne da cui deriva l'autorità di cosa giudicata di una decisione, con riguardo al medesimo tributo, in relazione ad un diverso periodo di imposta, nemmeno quando ciò permetterebbe di porre rimedio ad una violazione del diritto comunitario da parte di tale decisione, salvo le ipotesi, assolutamente eccezionali, di discriminazione tra situazioni di diritto comunitario e situazioni di diritto interno, ovvero di praticaimpossibilità o eccessiva Cons. est. G.M. Nonno difficoltà di esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento comunitario ovvero di contrasto con una decisione definitiva della Commissione europea emessa prima della formazione del giudicato» (Cass. n. 5939 del 04/03/2021; Cass. n. 31084 del 28/11/2019). 2.2. Nel caso di specie, la contestazione di indetraibilità dell’IVA deriva dal disconoscimento, da parte dell’Amministrazione finanziaria, della medesima operazione che è stata già esaminata dalla sentenza n. 569/25/14 sotto il profilo delle imposte dirette, operazione che, non essendoci la prova di un effettivo pagamento da parte di [OSCURATO:SOCIETA], è stata ritenuta non avvenuta o, comunque, non inerente. 2.3. Poiché nella presente controversia si discute della medesima operazione, non è dubbio che il giudicato esterno relativo alla inesistenza o non inerenza della stessa spiega la sua efficacia, ai sensi dell’art. 2909 cod. civ.,anche nel presente procedimento, sebbene sia relativo alle imposte dirette e ad altro anno di imposta, (cfr., da ultimo, Cass. n. 21853 del 21/07/2023; Cass. n. 28973 del 05/10/2022), con conseguente indetraibilità dell’IVA. 2.4. Né può legittimamente ritenersi, come afferma la CTR, che dalla tecnica dell’inversione contabile non possa derivare alcun danno per l’Erario, sicché a fini IVA l’operazione resterebbe neutra.In realtà, l’indetraibilità dell’IVA sussiste anche nel caso di operazioni inesistenti ovvero non inerenti effettuate in regime di reverse charge(cfr. Cass.n. 140 del 05/01/2022; Cass. n. 2862 del 31/01/2019). 3. In conclusione, vannoaccolti il primo e il terzo motivo di ricorso, assorbitoil secondo; la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti e, non essendovi ulteriori questioni di fatto da esaminare, va decisa nel merito, con il rigetto del ricorso originariamente proposto dalla società contribuente. 3.1. Le modalità di svolgimento della presente controversia giustificano la compensazione tra le parti delle spese relative ai gradi Cons. est. G.M. Nonno di merito, dovendo, invece, essere poste a carico della parte soccombente le spese relative al presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite di euro 180.000,00. P.Q.M. La Corte accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso proposto dalla intimata; condanna l’intimata al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese relative al presente giudizio di legittimità, che si liquidano in euro 5.600,00, oltre alle spese di pr