CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 32511/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tola e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], entrambi con studio in Napoli (presso gli Uffici dell’[OSCURATO:PERSONA]), elettivamente domiciliato presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: lucaleone@ordineavvocati - roma.org), giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] “IpasS.p.A.”, con sede in [OSCURATO:PERSONA] (TO), in persona dell’amministratore delegato pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], entrambi con studio in Padova, elettivamente domiciliata presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma (indirizzi pec per notifiche e comunicazioni: elena.laverda@ordine - avvocatipadova.it; [OSCURATO:EMAIL] ; [OSCURATO:EMAIL]), giusta procura in [OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA] REVIVISCENZA DELL’[OSCURATO:PERSONA] allegato al controricorso di costituzione nel presente procedimento; CONTRORICORRENTE avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per laCampania il 18 giugno 2021, n. 5176/17/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 2 7 novembre 2 02 5 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1. Il Comune di Napoli ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionaleper la Campania il 18 giugno 2021, n. 5176/17/2021, la quale, in controversia avente ad oggetto l’ impugnazione dell’avviso di accertamento n. 4677/2015 del 12 dicembre 2018 nei confronti della “ [OSCURATO:SOCIETA] .” per il parziale versamento del canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) relativo all’anno 2015, nella misura complessiva di € 128.381,00, ha accolto l’appello proposto dal la “ [OSCURATO:SOCIETA].“ nei confronti del Comune di Napoli a vverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] diNapoli il 19 novembre 2019, n. 12423/4/2019, con compensazione delle spesegiudiziali. 2. Il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure –che aveva respinto i l ricorso originario della contribuente - sul presupposto che, fino al 31 dicembre 2001, si applicasse la vecchia imposta comunale sulla pubblicità (ICP), mentre, dall’1 gennaio 2002, si applicasse il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) (comprensivo del canone per l’occupazione di spazi pubblici), che non poteva essere determinato in misura maggiore del 25% rispetto alla previgente imposta, ai sensi dell’art. 62, comma 2, lett. d), del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. 3. La “[OSCURATO:SOCIETA].” ha resistito con controricorso. 4. Le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale si denuncia: «Art. 360 c.p.c. comma 1, n.3, violazione e falsa applicazione dell’art. 62 del D. Lgs. n. 446/97, come modificato dall'art. 10, l. 28 dicembre 2001, n. 448, - violazione e falsa applicazione delle Norme di Attuazione del Piano Generale degli [OSCURATO:PERSONA] (PGI), approvato con Delibera di Consiglio Comunale del 24.9.1999, n. 296, confermata con Delibera di Consiglio Comunale del 15.10.1999 n. 419, e, in particolare, degli articoli 5 del titolo VI e 2 del titolo VII delle citate Norme di Attuazione del PGI». 1.1. A dire del ricorrente: « Secondo la sentenza gravata, il Comune di Napoli, con il Piano Generale degli [OSCURATO:PERSONA] (PGI), approvato con Delibera di Consiglio Comunale del 24.9.1999, n. 296, confermata con Delibera di Consiglio Comunale del 15.10.1999 n. 419, cui è allegato il testo coordinato delle Norme di Attuazione del PGI, si sarebbe determinato ad abbandonare il regime dell’imposta di pubblicità per sostituirlo, a partire dall’ [OSCURATO:DATA_NASCITA], con il regime del canone ex art. 62 del D. Lgs n. 446/97. Per la CTR, dunque, il Piano Generale degli [OSCURATO:PERSONA] integrerebbe la disciplina regolamentare di cui al citato art.62, comma 1, con la conseguenza che l’imposta comunale sulla pubblicità dovrebbe reputarsi abolita a far data dal 01/01/2002». In tal modo, «la CTR mostra di aver totalmente ignorato quanto disposto dall’art.5 del titolo VI delle norme di attuazione del Piano Generale degli Impianti, sebbene richiamato dallaStessa alla fine di pag. della decisione.Tale disposizione, non a caso rubricata “Imposta di pubblicità”, con previsione inequivoca, recita: L’imposta rimane dovuta nella misura e nei modi stabiliti dal D.L.vo n. 507/93 e successive modificazioni e integrazioni, e verrà, successivamente, sostituita con un canone,ai sensi dell’art. 62 del D.L.vo 446/97 ». 1.2 Nella vicenda in disamina, sulla scorta delle risultanze processuali, si evince che: - con delibera zione adottata dal Consiglio Comunale il 26 febbraio 1998, n. 80, il Comune di Napoli aveva deciso di applicare, per l’anno d’imposta 1998, alla tariffa relativa all’imposta comunale sulla pubblicità (ICP) (fissata per i Comuni di classe I^ nella misura di £ 32.000/mq.) la maggiorazione del 20% ai sensi dell’art. 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (a tenore del quale: «10. Le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 20 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1998 e fino ad un massimo del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2000 per le superfici superiori al metro quadrato, e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato»), determinandone l’importo nella misura di £ 38.400/mq., che è stato confermato fino al 31 dicembre 2001 con deliberazioneadottata dal Consiglio Comunale l’11 maggio 2001, n. 5; - con delibera zione adottata dal Consiglio Comunale il 24 settembre 1999, n. 296, che è stata confermata con deliberazione adottata dal Consiglio Comunale il 15 ottobre 1999, n. 419, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, il Comune di Napoli ha approvato il piano generale degli impianti (PGI), il quale disciplina l'individuazione della tipologia degli impianti pubblicitari pubblici e privati e la loro distribuzione sul territorio di competenza, tenuto conto: delle esigenze di carattere sociale; della concentrazione demografica ed economica; delle esigenze di tutela ambientale e paesaggistica, nonché delle esigenze della circolazione; del traffico e dei principi contenuti nei vigenti strumenti urbanistici; -sulla base dell’art. 9, comma 7, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nel testo novellato dall’art. 145, comma 55, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (a tenore del quale: «7. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonchéil pagamento di canoni di locazione o di concessione commisurati, questi ultimi, alla effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario»), le norme di attuazione del suddetto piano hanno stabilito (art. 3 - Canone per la locazione dei luoghi pubblici necessari all’installazione degli impianti) che: «In sostituzione della tassa per l’occupazione di spazi su aree pubbliche abolita dal 1.1.1999, con D.Lgs. 446/97 e conseguentemente solo per coloro che occupano aree del demanio o del patrimonio indisponibile del Comune ovvero, per parti di strada comunque situate all’interno del centro abitato viene determinato un canone espresso in metri quadrati, non di proiezione, ma di superficie pubblicitaria. Tale canone dal 1.1.2002 verrà accorpato al canone sostitutivo dell’imposta comunale sulla pubblicità (...). I canoni per la locazione di luoghi pubblici sono dovuti solo sugli impianti costitutivi del presente piano disciplinati al Titolo IV e sono invariabili per tutta la durata della singola autorizzazione», e (art. 5 – Imposta di pubblicità) che: «L’imposta rimane dovuta nella misura e nei modi stabiliti dai D.L.vo n. 507/93 e successive modificazioni e integrazioni, e verrà, successivamente, sostituita con un canone, ai sensi dell’art. 62 del D.L.vo 446/97 (...) Il canone per la locazione dei luoghi pubblici è dovuto altresì, per la pubblicità temporanea su teli disciplinata dal Titolo V del presente Piano nella misura di 1/12 per ogni mese o frazione di mese delcanone annuo»; -le norme transitorie del suddetto Piano hanno previsto (art. 2–Modalità di soppressione dell’imposta sulla pubblicità) che: «Il Comune si riserva di approvare entro e non oltre l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] la normativa di attuazione prevista dall'art. 62 del d. lgs 446/97. Per tutti i mezzi pubblicitari individuati nel D.L.gs 507/93 e nel Codice della Strada, non disciplinati nel presente Piano, resta ferma la corresponsione dell’imposta fino al [OSCURATO:DATA_NASCITA]»; - con disposizione resa dal Dirigente del Servizio di Polizia Amministrativa presso il [OSCURATO:PERSONA] l’11 maggio 2001, n. 5, il Comune di Napoli ha confermato (punto 1) la tariffa di £ 38.400/mq. fino al 31 dicembre 2001, «che, pur essendo il prodotto del deliberato aumento del 20%, è superiore al minimo tariffario stabilito con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16.2.2001, riservandosi di confermare l’aumento del 20% e di proporre all’Amministrazione l’aumento fino al 50% per l’anno 2002 ovviamente ponendo a base del calcolo le tariffe legislativamente stabilite (L. 38.000)», ed ha disapplicato (punto 2) sino al 31 dicembre 2001 le tariffe commisurate alla superficie pubblicitaria, applicandole per la misura di 2 mq. per gli impianti «formato 6 x 3» e di 1 mq. per tutti gli altri, riservandosi di applicare le tariffe stabilite nel PGI a decorrere dal 1.1.2002 e chiarendo «la non assimilabilità del canone istituito dal Comune di Napoli al canone sostitutivo della TOSAP»; -con ordinanza adottata dal Sindaco il 31 dicembre 2001, n. 223, il Comune di Napoli ha “ordinato” l’approvazione delle tariffe in euro dei canoni pubblicitari ed affissionali «in attuazione delle regole già sancite con decorrenza dal 1.1.2002 dal Piano Generale degli Impianti»; -da ultimo, con sentenza depositata dal T.A.R. della Campania, Sez. 3^, il 14 giugno 2004, n. 9438 (poi passata in giudicato), quest’ultima ordinanza è stata annullata sul rilievo che, «contrariamente alle allegazioni difensive dell’amministrazione resistente, non può ritenersi meramente esecutivo del piano generale degli impianti in quanto il raffronto dei canoni previsti dal PGI a regime per il 2002 con quelli determinati dall’atto impugnato non comporta una sicura rispondenza, immediatamente verificabile (...)». 1.3La questione controversa (in relazione al medesimo ente impositore, sulla base della sequenza provvedimentale riassunta al precedente punto 1.2) è stata già scrutinata da questa Corte con vari arresti (Cass., Sez. Trib., 5 luglio 2023, n. 19017; Cass. Sez. Trib., 14 luglio 2023, n. 20218; Cass., Sez. Trib., 23 giugno 2025, n. 16850), dalle cui uniformi conclusioni il collegio non intende discostarsi in questa sede. 1.4 A tale riguardo, si è affermato che la sostituzione dell'imposta comunale sulla pubblicità (ICP), di cui al d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, con il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), di cui all'art. 62 del d.lgs. 15 novembre 1997, n. 446,postula l'imprescindibile emanazione di un apposito regolamento dal contenuto conforme ai criteri previsti dal comma 2 del citato art. 62, la cui carenza non può essere supplita dall'eventuale approvazione del piano generale degli impianti pubblicitari (PGI) , che è atto generale non normativo, con funzione autonoma e distinta dal regolamento, nonostante la previsione in esso contenuta, cui va attribuito valore meramente programmatico della relativa istituzione; pertanto, in difetto del citato regolamento, l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) continua a trovare applicazione secondo le tariffe vigenti ratione temporised è cumulabile, oltre che con la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche( TOSAP ) o con il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), anche con il canone concessorio per l'occupazione di spazi pubblici, senza la limitazione prevista dall'art. 62, comma 2, lett. d), del d.lgs. 15 novembre 1997, n. 446, nel testo novellato dall'art. 10, comma 5, lett. b), della legge 28 dicembre 2001, n. 448. 1.5 Ne discende, quindi, che la carenza del regolamento istitutivo del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e l’annullamento in sede giudiziale della tariffa corrispondente al canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) impedivano l’operatività, dall’1 gennaio 2002, della relativa disciplina [secondo la previsione della delibera approvativa del piano generale degli impianti pubblicitari (PGI)], consentendo l’ultrattività della previgente disciplina dell’imposta comunale sulla pubblicità (ICP), alla quale l’atto impositivo dovrà essere riferito, al di là del nomen iuris adoperato per l’indicazione del tributo, in ragione dell’alternatività sancita dall’art. 62 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, tra l’imposta comunale sulla pubblicità (ICP)ed il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP). 2.In definitiva, valutandosi la fondatezza del motiv o dedotto , alla stregua delle suesposte argomentazioni, il ricorso può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa alla Commissione tributaria regionale della Campania (ora, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a), della legge 31 agosto 2022, n. 130), in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso a Roma nella ca